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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25904/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un assegno bancario di euro 3.500,00 protestato per la causale indicata nel certificato di protesto come "Conto bloccato - Provvedimento di sequestro preventivo e di affidamento in giudiziale custodia". Il traente sosteneva che, alla data di emissione e di presentazione, il conto non fosse sottoposto ad alcun sequestro e che le somme disponibili fossero sufficienti a coprire l'assegno. In via cautelare aveva ottenuto la sospensione della pubblicazione del protesto. Successivamente egli, anche quale socio di una società immobiliare, e la società medesima agirono per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivati dall'illegittimo protesto. In primo e in secondo grado le domande furono rigettate: la corte territoriale ritenne, per il danno non patrimoniale, che non fosse stata allegata in modo specifico la natura e l'intensità del pregiudizio nei rapporti familiari, sociali e professionali, essendosi la parte limitata a dedurre un danno all'immagine e alla reputazione; per il danno patrimoniale della società, ritenne non provato il nesso causale tra protesto e mancato rilascio di fideiussioni da parte di banche e assicurazioni. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2050 e 2059 c.c. e dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, sostenendo che il nesso causale tra protesto illegittimo e danni patrimoniali e non patrimoniali fosse stato dimostrato anche per presunzioni e che il danno non patrimoniale dovesse comunque essere liquidato equitativamente, richiamando una precedente decisione di merito in caso analogo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sul danno non patrimoniale non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile per genericità il corrispondente motivo di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e aveva comunque rilevato la mancanza di una compiuta allegazione del pregiudizio. Quanto al danno patrimoniale, ha osservato che il ricorso mirava in realtà a sollecitare una rivalutazione delle prove e dei fatti, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta congrua e non illogica. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese di legittimità, con attribuzione al difensore antistatario della controricorrente, e ha altresì applicato la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., oltre agli effetti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 700 c.p.c.

    ricorso ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ.

    richiamato solo come base del precedente provvedimento cautelare di sospensione della pubblicazione del protesto

  • art. 342 c.p.c.

    il motivo di gravame è inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c.

    il motivo di appello deve essere specifico e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza di primo grado; la genericità comporta inammissibilità

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    onere di specificità dei motivi

    il ricorso per cassazione deve indicare le norme violate, esaminarne il contenuto precettivo e confrontarle con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2050 e 2059 cod. civ.

    il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non consente di censurare l'erronea ricognizione della fattispecie concreta risultante dalle prove

  • art. 2043 c.c.

    Violazione e falsa applicazione

    richiamato come norma fondativa della responsabilità risarcitoria, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a contestare gli accertamenti di fatto

  • art. 2050 c.c.

    Violazione e falsa applicazione

    richiamato nel motivo, senza che la Corte ne ravvisasse una corretta deduzione in diritto

  • art. 2059 c.c.

    Violazione e falsa applicazione

    richiamato per il danno non patrimoniale; la Corte ha ribadito che occorre specifica allegazione del pregiudizio

  • art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003

    art. 13 del d.lgs. nr. 196 del 30 giugno 2003

    richiamato dal ricorrente nel motivo, ma non decisivo nella motivazione di inammissibilità

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380-bis cod. proc. civ.

    utilizzato per la definizione accelerata del ricorso manifestamente inammissibile

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    richiama la fase di trattazione camerale e le memorie del ricorrente

  • art. 93 c.p.c.

    attribuzione, ex art. 93 cod. proc. civ., all’Avvocato Claudio Giorgio Suppa

    consente l'attribuzione delle spese al difensore dichiaratosi antistatario

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    va disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.

    la definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis integra ipotesi di abuso del processo e giustifica la condanna aggravata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono ... i presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, va dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato se dovuto

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura per violazione o falsa applicazione di legge è ammissibile solo se il ricorrente individua la norma, ne espone il contenuto precettivo e mostra in che modo la decisione impugnata vi si ponga in contrasto; non è sufficiente riproporre una diversa lettura dei fatti o delle prove.
  • Il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un terzo grado di merito: le doglianze che mirano a una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o degli indici presuntivi sono inammissibili.
  • Quando la corte di appello dichiara inammissibile per genericità un motivo di gravame, il ricorso per cassazione deve censurare in modo specifico tale statuizione processuale; se attacca direttamente il merito senza rimuovere la ragione di rito, il motivo è inammissibile.
  • Il danno non patrimoniale non può essere riconosciuto in base alla sola astratta idoneità del fatto lesivo a produrlo: occorre una compiuta allegazione della natura, dell'intensità e della riferibilità eziologica del pregiudizio.
  • La prova del nesso causale tra condotta asseritamente illecita e danno patrimoniale rientra nell'apprezzamento di merito; la motivazione è censurabile in cassazione solo per vizi motivazionali estremi, non per una diversa valutazione delle prove.
  • La mancata conformità del ricorso alla proposta di definizione accelerata, quando confermata dal collegio, può integrare presupposti per la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. e per le ulteriori conseguenze economiche previste dal regime del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

Testo integrale

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