Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6567/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugna l'ordinanza del GIP del 07/04/2023 che convalidava il provvedimento del Questore del 31/03/2023. Vengono dedotti tre motivi: 1) violazione dell'art. 6, comma 3, L. n. 401/1989 per incertezza sulla tempestività della richiesta di convalida del Pubblico Ministero e sulla mancata indicazione degli orari di deposito sia della richiesta del PM sia dell'ordinanza del giudice, con conseguente dubbio sul rispetto dei termini di 48 ore previsti; 2) difetto di motivazione circa la sussistenza dei presupposti della misura (contestazione dell'accensione di un solo fumogeno ma il PM parla di tre, mancato concreto esame delle annotazioni di polizia, assenza di valutazione della pericolosità, dell'adeguatezza, della necessità e urgenza, e rilevanza di un unico precedente di Daspo del 2006); 3) omissione della specificazione della durata dell'obbligo di presentazione, siccome né il GIP né il provvedimento del Questore indicano la durata.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha aderito all'orientamento secondo cui l'art. 6, comma 3, L. n. 401/1989 impone il rispetto dei singoli termini (48 ore del PM e 48 ore del giudice) e che l'incertezza, non risolvibile dagli atti, sulla tempestività della richiesta del PM comporta la caducazione della misura. Nel caso specifico la notifica al ricorrente è avvenuta il 04/04/2023 alle ore 14:50; la richiesta del PM è datata 06/04/2023 ma senza indicazione oraria e con timbro di deposito il 06/04/2023; la convalida del GIP è del 07/04/2023 senza orario. Non essendo possibile desumere dagli atti se la richiesta del PM sia stata presentata entro 48 ore, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Bolzano con riferimento all'accertamento della tardività della richiesta del PM. Ha inoltre disposto la sospensione dell'efficacia del decreto del Questore del 31/03/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione. Per la portata rescindente della decisione, la Corte ha dichiarato superflua l'esame degli altri motivi.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 3, Legge n. 401/1989

    La Corte interpreta la norma nel senso che impone il rispetto dei singoli termini temporali: il PM deve presentare la richiesta di convalida entro 48 ore dalla notifica del provvedimento questorale e il giudice deve convalidare entro le successive 48 ore. L'incertezza sulla tempestività di uno di tali atti, non risolvibile con gli atti, determina la nullità/caducazione della misura.

  • Giurisprudenza contrastante (segnalate dalla sentenza)

    Sez. 3, n. 41170 del 21/09/2021; Sez. 3, n. 35979 del 25/01/2021; Sez. 3, n. 15503 del 16/02/2011

    La Corte richiama l'esistenza di un orientamento maggioritario che ammette che la mancata osservanza del termine del PM non sia irrilevante se la convalida del giudice è intervenuta entro 96 ore complessive, e che l'omessa indicazione dell'orario non invalida se dagli atti è possibile ricavare il rispetto del termine. Tuttavia la Corte aderisce all'orientamento difforme che richiede il rispetto separato dei termini e annulla la misura se non è possibile accertare la tempestività della richiesta del PM.

Massime di principio

  • L'art. 6, comma 3, L. n. 401/1989 è interpretato in senso rigoroso: la richiesta del PM e la convalida del giudice devono rispettare ciascuna il proprio termine di 48 ore; incertezza non risolvibile dagli atti può determinare l'annullamento della misura.
  • Se si impugna una convalida per tardività, è strategico contestare l'assenza di indicazioni orarie e dimostrare che dagli atti non è possibile verificare il rispetto del termine di 48 ore da parte del PM.
  • Il difensore deve curare il deposito tempestivo di memorie e chiedere espressamente la certificazione degli orari di notifica e di deposito degli atti (es. richiesta di certificato di deposito in cancelleria, acquisizione di timestamp pec) per poter poi dimostrare eventuali ritardi procedurali.
  • Il giudice può accogliere l'orientamento meno rigoroso se dagli atti è desumibile il rispetto complessivo del termine di 96 ore; pertanto, la completezza e la chiarezza formale degli atti è decisiva.
  • In presenza di difetti formali temporali che portano all'annullamento, il giudice dispone spesso il rinvio per nuovo giudizio e può sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, anche limitatamente ad alcuni obblighi (qui: obbligo di presentazione).
  • Quando si contesta la motivazione sostanziale (pericolosità, necessità, adeguatezza della misura), è utile documentare elementi oggettivi che smentiscano la gravità della condotta o l'attualità del pericolo; tuttavia, se prevale una questione procedurale formale (tempi), il giudice può non entrare nel merito.
  • Nel predisporre o impugnare provvedimenti amministrativi/giudiziari, indicare sempre data e ora di deposito/notifica degli atti per evitare incertezze che possano incidere sulla validità della misura.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.