Cassazione Civile, Sentenza n. 1043/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento catastale (DOCFA 3/3/2011) con cui era stata attribuita una rendita alla centrale elettrica di Molfetta includendo turbine, caldaie, trasformatori e tubazioni. L'ufficio propose una nuova stima; il giudice di primo grado rideterminò la rendita a euro 153.298,99. In appello la CTR parzialmente accolse l'appello «per quanto di ragione», motivando in modo sommario richiamando la legge di stabilità 208/2015 (efficace dal 1/1/2016) che consente l'esclusione degli impianti imbullonati dalla stima. La ricorrente denunciava, tra l'altro, carenza di motivazione della sentenza di appello, violazione del contraddittorio endoprocedimentale, travisamento dell'onere della prova e eccessività della rendita.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo la sentenza della CTR affetta da nullità per motivazione apparente. La motivazione d'appello si è limitata a una generica "presa d'atto" della legge 208/2015 senza spiegare il nesso con il thema decidendum né indicare perché la rendita determinata in primo grado dovesse essere confermata o in quali termini l'appello fosse "parzialmente" accolto. Per carenza di motivazione non è stato possibile comprendere la ratio decidendi; pertanto la sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla CTR di secondo grado della Puglia in diversa composizione per nuovo esame e liquidazione spese. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Legge 208/2015 (legge di stabilità)
28/12/2015, efficacia 01/01/2016
La CTR ha richiamato questa norma per sostenere la possibilità, a partire dal 1/1/2016, di escludere gli impianti imbullonati dalla stima catastale; la Corte di legittimità rileva che la mera presa d'atto della norma non è idonea a spiegare il suo rilievo rispetto ai periodi anteriori e alla controversia concreta
R.D.L. 652/1939
artt. 1, 4, 9 e 10 (citati nel gravame)
Richiamate dalla ricorrente per contestare l'inclusione di impianti e macchinari nella rendita; la decisione di merito avrebbe dovuto confrontarsi esplicitamente con queste norme
art. 2697 c.c. (onere della prova)
La ricorrente lamentava che l'Agenzia non avesse indicato gli elementi concretamente utilizzati per la stima; la sentenza di cassazione rileva l'insufficiente motivazione sulla questione dell'onere della prova
art. 360 n. 3 e n.4 c.p.c.; art. 112 c.p.c.
Art. 360 nn. 3 e 4 citati come fondamento del ricorso per violazione di legge e nullità per motivazione apparente; art. 112 richiamato in relazione a ultravizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Circuito giurisprudenziale
Cass. Sez. Un. n. 8053/2014 (richiamata)
La Corte applica il principio secondo cui la motivazione deve consentire di conoscere la ratio decidendi e garantire il controllo di legittimità; l'assenza di tale motivazione comporta la nullità della sentenza
Circolare Agenzia delle Entrate
Circolare n. 6/2012 (richiamata dalla ricorrente)
La ricorrente invocava la circolare per chiedere che fosse considerata l'obsolescenza naturale e tecnologica nella valutazione del valore degli impianti; la CTR non ha dato adeguata risposta a tale doglianza
Massime di principio
- La motivazione della sentenza d'appello deve essere chiara e collegata ai fatti e alle censure: una mera "presa d'atto" di una norma non può sostituire la motivazione sul caso concreto
- Le modifiche legislative producono effetti solo dalla data di efficacia: non possono, senza adeguata spiegazione, essere usate per decidere su periodi anteriori
- Se la parte deduce carenza di motivazione o violazione del contraddittorio, il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi esplicitamente su tali questioni, altrimenti la decisione può essere annullata per nullità della motivazione
- L'onere della prova relativo alla determinazione del valore catastale grava sull'amministrazione che propone una stima: l'ufficio deve indicare gli elementi e i criteri utilizzati per la valutazione
- La Corte di cassazione, in presenza di motivazione apparente o insufficiente, annulla la decisione e rinvia per un nuovo esame; i motivi non affrontati o motivati in modo sommario possono essere ritenuti assorbiti dopo la cassazione per vizio motivazionale
- Nelle controversie catastali, se si invocano criteri tecnici o circolari (es. obsolescenza), il giudice deve motivare puntualmente sul loro rilievo e applicazione al caso concreto
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