Cassazione Penale, Sentenza n. 23219/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Sane Jean ha impugnato la sentenza di patteggiamento (4 anni di reclusione e €18.000 di multa) contestando: 1) la presunta incongruità della pena; 2) la confisca della somma di denaro sequestrata, ritenuta dal G.I.P. "evidente provento dell'attività di spaccio". Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare in ordine alla mancanza del nesso di pertinenzialità tra il denaro e l'attività illecita in ipotesi di mera detenzione di stupefacenti.
La decisione
Il ricorso è stato in parte accolto e in parte dichiarato inammissibile. Il primo motivo (sull'anomalia della pena) è stato dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p. relativo al patteggiamento. Il secondo motivo (sulla confisca) è stato ritenuto fondato: la Corte ha annullato la statuizione sulla confisca ritenendo che il G.I.P. non avesse motivato il nesso di pertinenzialità necessario per ritenere la somma provento del reato in ipotesi di mera detenzione. Pertanto la sentenza è stata annullata limitatamente alla confisca e rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Torino, sezione GIP, in diversa composizione; il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 1
Norma che sanziona la detenzione di stupefacenti: il reato per cui l'imputato è stato condannato mediante patteggiamento.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 7-bis
Previsione sulla confisca collegata ai reati di spaccio; la Corte ha richiamato che detta disposizione non è automaticamente applicabile alla mera detenzione senza prova del nesso tra denaro e attività di cessione.
Norma generale sulla confisca: la Corte ricorda che la confisca del denaro richiede pertinenzialità con l'attività illecita e non può essere applicata indiscriminatamente in ipotesi di mera detenzione.
Norma richiamata (attraverso il rinvio) per verificare le condizioni della confisca in materia di stupefacenti; la Corte osserva che, per la mera detenzione, occorre accertare il nesso di pertinenzialità previsto da questa disciplina.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 85-bis
Rinvio che collega la disciplina della confisca del codice penale alle disposizioni sullo stupefacente; rilevante per valutare la legittimità della confisca nel caso di detenzione.
Codice di procedura penale - art. 448, comma 2-bis
"Introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103"
Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento: il ricorso è ammesso solo per vizi riguardanti l'espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione richiesta-sentenza, errata qualificazione giuridica, o illegalità della pena/ misura di sicurezza. Per questo la censura sulla congruità della pena è stata dichiarata inammissibile.
Ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; norma applicata dalla Corte per delimitare i motivi di cassazione contro il patteggiamento.
Giurisprudenza - Sez.6, 17/10/2017, Landi
Richiamata per affermare che non sono confiscabili somme che costituiscono il ricavato di cessioni non contestate o destinate ad acquisti futuri di droga: serve prova del nesso con il reato oggetto del procedimento.
Giurisprudenza - Sez.4, 19/04/2022, Donato
Confermato che in ipotesi di mera detenzione non è consentita la confisca del denaro ai sensi degli artt. 240 c.p. o 73 comma 7-bis d.P.R. 309/90 senza il necessario nesso di pertinenzialità.
Giurisprudenza - Sez. U, n.21368 del 26/09/2019, Salvin
Riferimento che riconosce la ricorribilità in cassazione delle statuizioni concernenti le misure di sicurezza quando non siano oggetto di accordo; supporta la possibilità di impugnare la confisca anche in caso di patteggiamento.
Massime di principio
- Avverso sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è limitato: non è ammesso impugnare la 'congruità' della pena se non rientra nelle ipotesi previste dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.
- La confisca di somme di denaro trovate a seguito di mera detenzione di stupefacenti può essere disposta solo se è dimostrato il nesso di pertinenzialità tra il denaro e l'attività illecita (provento, prezzo, strumento).
- In assenza di elementi che colleghino il denaro alla cessione di stupefacenti (ad es. prove di spaccio o destino delle somme), la confisca è illegittima e la relativa statuizione può essere annullata in cassazione.
- Le statuizioni sulle misure di sicurezza o sulla confisca non concordate dalle parti possono essere impugnate anche quando il resto della sentenza derivi da patteggiamento.
- In casi simili il giudice deve motivare esplicitamente il nesso tra denaro e reato (quantificando e spiegando in che modo la somma costituisca provento/strumento/prezzo) per rendere legittima una confisca.
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