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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23051/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato previsto dall'art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (guida in stato di ebbrezza), censurando: a) errata determinazione della pena base dopo il riconoscimento delle attenuanti generiche con prevalenza sulle aggravanti (art. 62-bis c.p. vs art. 186, comma 2-bis c.d.s. che raddoppia la pena); b) applicazione illegale dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-sexies (aumento previsto per la sola pena pecuniaria ma applicato anche alla pena detentiva); c) illegittima sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità nonostante il divieto previsto dall'art. 186, comma 9-bis c.d.s. quando opera l'aggravante del comma 2-bis; d) omissione della sanzione amministrativa accessoria obbligatoria della revoca della patente nei casi aggravati in cui il conducente abbia causato un incidente e abbia un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso fondato soltanto con riferimento all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tale omessa applicazione e disponendo la revoca della patente. I restanti motivi sono stati dichiarati inammissibili: la Corte ha ritenuto che le censure relative alla determinazione della pena, all'aumento della pena detentiva per l'aggravante 2-sexies e alla sostituzione della pena attengano a profili di "illegittimità" e non di "illegalità" della pena e quindi non consentano il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, posto che la pena complessiva non eccede i limiti edittali. È richiamato il principio secondo cui errori nei passaggi intermedi del calcolo della pena (comparazione di circostanze eterogenee) non rendono la pena "illegale" se rimangono rispettati i limiti di legge.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)

    art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis, 2-sexies, 9-bis

    L'aggravante del comma 2-bis (raddoppio pena se il conducente causa incidente con tasso alcolemico >1,5 g/l) comporta l'obbligo della revoca della patente quando ricorrono i presupposti; tale revoca è obbligatoria anche se, nel bilanciamento tra circostanze, prevalgono le attenuanti generiche.

  • Codice penale

    art. 15, art. 62-bis, art. 69, art. 25, art. 26

    Art. 62-bis: riconoscimento delle attenuanti generiche. Art. 69: comparazione delle circostanze eterogenee deve avvenire simultaneamente; violazioni dei passaggi di comparazione incidono sulla legittimità del procedimento ma non necessariamente sulla "illegalità" della pena se questa rientra nei limiti edittali (art. 25 e 26 indicano limiti per arresto e ammenda).

  • Codice di procedura penale

    art. 444, art. 448, comma 2-bis

    Art. 444 c.p.p.: procedimento di applicazione della pena. Art. 448, comma 2-bis: delimita l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena, consentendo il ricorso per vizio di "illegalità" ma non per ogni profilo di "illegittimità".

Massime di principio

  • La revoca della patente è una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 186 comma 2-bis (incidente causato e tasso alcolemico >1,5 g/l), e ciò vale anche se, nel bilanciamento, vengono riconosciute attenuanti generiche prevalenti o equivalenti.
  • Errori nei passaggi intermedi della determinazione della pena (p.es. mancata simultanea comparazione delle circostanze eterogenee ex art. 69 c.p.) possono configurare illegittimità ma non costituiscono di per sé "illegalità" della pena se la pena inflitta resta nei limiti edittali previsti dalla legge.
  • Le censure dirette a dimostrare un'erronea applicazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio frequente- mente sono inammissibili in cassazione se non mostrano che la pena è estranea all'ordinamento per genere, specie o quantità (ovvero superiore ai limiti previsti).
  • L'aumento previsto da una specifica aggravante che riguarda solo la pena pecuniaria non consente automaticamente, per vizi formali di calcolo, di trasformare o qualificare l'aumento come aumento della pena detentiva, salvo che ciò determini una pena che ecceda i limiti di legge.
  • La sostituzione della pena detentiva con misure alternative (p.es. lavoro di pubblica utilità) può essere censurata per illegittimità ma difficilmente assume rilievo ai fini della cassazione per "illegalità" se la pena complessiva resta entro i limiti edittali.

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