Cassazione Penale, Sentenza n. 23046/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per la violazione dell'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (fatto contestato il 1° settembre 2015). Contesta in tre motivi: 1) violazione di legge e mancanza della motivazione sui requisiti oggettivi del reato; 2) omessa motivazione sull'elemento soggettivo (colpevolezza) e quindi vizio di motivazione; 3) mancata o insufficiente valutazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., lamentando che i giudici di merito non hanno adeguatamente risposto alla richiesta e che non è sussistito alcun danno all'erario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per prescrizione ai sensi dell'art. 129 c.p.p.: il termine massimo di prescrizione (7 anni e 6 mesi) è spirato il 1° marzo 2023; la sentenza impugnata (18/10/2022) è stata dunque annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. La Corte ha ritenuto superfluo esaminare le doglianze di merito (in particolare la questione dell'art. 131-bis) poiché la prescrizione rende ininfluente qualsiasi vizio della motivazione; non sono emerse le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 95
Norma contestata quale fattispecie penalmente rilevante; la condanna era stata pronunciata in base a tale articolo, ma la valutazione del suo accertamento è divenuta superflua a seguito della prescrizione.
codice di procedura penale - art. 192
Richiamato nel ricorso in relazione a profili di nullità o vizi processuali e motivazionali; la Cassazione non ha approfondito censure procedurali in presenza della causa estintiva.
Richiamato nel primo motivo come riferimento generale alla responsabilità penale; la Corte non ha approfondito la censura per via della prescrizione.
Richiamato in relazione all'elemento soggettivo del reato (colpevolezza); la Corte territoriale era stata censurata per omessa motivazione su questo punto, ma la Suprema Corte non ha deciso la questione per intervenuta prescrizione.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto invocata dal ricorrente. La Corte territoriale aveva escluso l'applicazione con motivazione ritenuta meramente apparente dal ricorrente; la Cassazione ha però ritenuto la questione superflua alla luce della prescrizione.
codice di procedura penale - art. 129
Norma invocata dalla Cassazione per rilevare d'ufficio e dichiarare intervenuta la causa estintiva del reato (prescrizione) e per disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; la Corte ha applicato i principi consolidati sulla immediata efficacia delle cause estintive.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 1021/2001 Cremonese; Sez. U, n. 35490/2009 Tettamanti)
Richiamati per il principio secondo cui, quando sussiste una causa di estinzione del reato, eventuali nullità o vizi non rilevanti o da approfondire in merito non impediscono l'accertamento d'ufficio della prescrizione e l'annullamento senza rinvio.
Massime di principio
- La prescrizione sopravvenuta può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione e determina l'annullamento senza rinvio della sentenza se il reato è estinto prima della pronuncia definitiva.
- Una causa estintiva del reato prevale sulle questioni di merito e sulle censure di motivazione: non è necessario rinviare al giudice di merito per vizi della motivazione quando il reato è già estinto.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) deve essere tempestivamente sollevata e adeguatamente motivata in grado di merito; tuttavia, se interviene la prescrizione, la questione può diventare irrilevante.
- Per la difesa è cruciale il calcolo e la verifica preventiva dei termini di prescrizione e la documentazione di eventuali interruzioni o sospensioni per evitare che scada il termine utile al riconoscimento di misure favorevoli.
- Quando si chiede la non punibilità per tenuità o l'applicazione di misure alternative è utile dimostrare l'assenza di danno effettivo (ad esempio al patrimonio pubblico) e fornire elementi fattuali specifici, poiché la sola argomentazione astratta può essere ritenuta insufficiente.
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