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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23053/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava l'ordinanza di inammissibilità dell'appello a causa della mancata procura speciale per impugnare rilasciata al difensore, in base all'art. 581 commi 1-ter e 1-quater c.p.p. novellati dal d.lgs. 10/10/2022 n.150. Due motivi: (1) questione di costituzionalità del nuovo art. 581 (presunta disparità di trattamento tra imputati presenti e assenti e compressione del diritto di difesa, in violazione artt. 3, 24, 25, 111 Cost. e art.6 CEDU); (2) violazione dell'art. 581 comma 1 per avere la Corte territoriale ritenuto assente lo specifico mandato nonostante l'atto di appello recasse la firma dell'imputato autenticata dai difensori e la dichiarazione di domicilio, elementi che secondo la difesa dimostravano la volontà e il mandato (anche implicito) ad impugnare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la questione di costituzionalità (accogliendo il precedente Sez.4, n.43718/2023, Ben Khalifa) ritenendola manifestamente infondata: la normativa è una scelta legislativa non manifestamente irragionevole e ha i correttivi procedurali previsti. Tuttavia ha accolto il secondo motivo: dall'esame degli atti è emersa la firma dell'imputato autenticata dai difensori, che, alla luce del principio del favor impugnationis, configura quantomeno un mandato implicito ad impugnare. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti alla Corte territoriale per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'obbligo, a pena di inammissibilità, della dichiarazione/elezione di domicilio e del mandato specifico ad impugnare per gli imputati assenti sia una scelta legislativa non manifestamente irragionevole; la precisa applicazione della norma richiede comunque valutazione concreta degli atti e del principio del favor impugnationis

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    articoli che hanno introdotto i commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 e l'art. 89 comma 3

    Il decreto legislativo ha modificato i requisiti formali delle impugnazioni presentate dopo l'entrata in vigore; la Corte ne ha riconosciuto la legittimità costituzionale generale

  • artt. 3, 24, 25, 111 Cost.

    Le censure costituzionali proposte dal ricorrente sono state ritenute infondate nella parte in cui criticano la disciplina dell'art. 581; la Corte ha ritenuto che non sussista una violazione tale da giustificare la declaratoria di incostituzionalità

  • art. 6 CEDU

    Richiamato nella doglianza sulla garanzia di un equo processo; la Corte ha ritenuto che le prescrizioni legislative non contrastano con tale principio in termini manifestamente irragionevoli

  • art. 581, comma 1 cod. proc. pen.

    La Corte ha interpretato che, pur essendo richiesto il 'mandato specifico ad impugnare', in casi concreti la firma dell'imputato autenticata dal difensore può integrare un mandato implicito valido ai fini dell'ammissione dell'appello, in applicazione del principio del favor impugnationis

Massime di principio

  • La modifica normativa che richiede procura speciale e dichiarazione/elezione di domicilio per gli imputati assenti è generalmente considerata costituzionalmente legittima: non è facile ottenere l'annullamento della norma per violazione di principi costituzionali
  • Tuttavia, in sede di valutazione dell'inammissibilità, i giudici tengono conto del principio del 'favor impugnationis': vizi formali possono essere superati quando dagli atti emerga in modo significativo la volontà dell'imputato di impugnare (es. firma dell'imputato autenticata dai difensori, dichiarazione di domicilio)
  • Per gli imputati assenti è prudente rilasciare espressamente al difensore la procura speciale ad impugnare e indicare/eleggere domicilio per le notificazioni, per evitare contestazioni di inammissibilità
  • Anche se è prevista una maggiore formalità, i correttivi procedurali (allungamento dei termini, possibilità di restituzione nel termine) rendono meno probabile che un difetto formale produca automaticamente la perdita del diritto di impugnare, ma non lo escludono: la migliore pratica è rispettare tutte le formalità
  • Se si contesta un'ordinanza di inammissibilità, è utile chiedere l'accesso agli atti e documentare ogni elemento che possa dimostrare la volontà/mandato dell'imputato (firme, autenticazioni, dichiarazioni di domicilio) perché possono far prevalere il principio di favore all'impugnazione

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