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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23045/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile ha impugnato la sentenza di assoluzione pronunciata dal Giudice di pace di Perugia (6/7/2022), sostenendo che il giudice di primo grado abbia travisato la testimonianza della persona offesa e che la sentenza fosse viziata; in Cassazione il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 576 e 578 c.p.p. chiedendo che l'appello della sola parte civile potesse essere valutato ai fini di accertare la responsabilità dell'imputato e ottenere il risarcimento del danno, nonostante la prescrizione del reato sia maturata dopo la sentenza di primo grado e prima dell'appello

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza del Tribunale di Perugia che aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile per carenza di interesse, e ha rinviato per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado d'appello. La Corte ha richiamato e applicato il principio secondo cui, se l'appello è proposto dalla sola parte civile contro una sentenza di assoluzione, il giudice dell'appello può, anche se è intervenuta la prescrizione successiva al primo grado, valutare e affermare la responsabilità dell'imputato ai soli effetti civili e condannarlo al risarcimento dei danni; l'art. 578 c.p.p. non osterebbe a tale potere quando il gravame provenga dalla parte civile

Norme richiamate

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Riconosciuto come norma che attribuisce alla parte civile il diritto ad ottenere una decisione sul merito della propria domanda civile in sede di impugnazione: il giudice dell'appello può esaminare la domanda di responsabilità civile anche in assenza di una precedente statuizione sul punto.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte come norma che limita la pronuncia sulle restituzioni e sul risarcimento quando l'impugnazione è proposta dall'imputato o dal P.M.; tuttavia la Corte precisa che tale disciplina non è applicabile quando appellante è la sola parte civile, perché ciò contrasterebbe con la ratio e l'effetto dell'art. 576.

  • Sez. U. n. 25083 del 11/07/2006 (Negri)

    "Il giudice di appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione o per amnistia su impugnazione, anche ai soli effetti civili, della sentenza di assoluzione ad opera della parte civile, può condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore di quest'ultima, atteso che l'art. 576 cod. proc. pen. conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto"

    La Corte ha richiamato questo precedente per affermare il principio che l'appello della sola parte civile può essere idoneo a far emergere responsabilità limitata agli effetti civili anche quando la fattispecie è estinta per prescrizione intervenuta dopo il primo grado.

  • Sez. 2, n. 6568 del 26/01/2022 (D'Isa vs. Pratillo)

    "All'esito del gravame proposto dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione, il giudice d'appello, anche qualora sia intervenuta la prescrizione del reato contestato, deve valutare la sussistenza dei presupposti per una dichiarazione di responsabilità limitata agli effetti civili e può condannare l'imputato al risarcimento del danno"

    Conferma l'orientamento secondo cui l'appello della sola parte civile legittima la valutazione sulla responsabilità ai soli effetti civili nonostante la prescrizione sopravvenuta.

  • Sez. 3, n. 3083 del 18/10/2016 (Sdolzini)

    "La parte civile è legittimata a proporre appello avverso la sentenza di primo grado di assoluzione ... al fine di chiedere al giudice dell'impugnazione di affermare la responsabilità dell'imputato, sia pure incidentalmente e ai soli fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno"

    Ulteriore conferma giurisprudenziale che la parte civile può ottenere, in appello, l'accertamento della responsabilità ai soli effetti civili anche in assenza di precedente condanna penale.

Massime di principio

  • Se la sola parte civile propone appello avverso una sentenza di assoluzione, il giudice dell'appello può accertare la responsabilità dell'imputato ai soli effetti civili e condannarlo al risarcimento del danno, anche se la prescrizione del reato è intervenuta dopo la sentenza di primo grado e prima dell'appello.
  • L'art. 578 c.p.p., che limita le pronunce civili in presenza di estinzione del reato, non trova applicazione automatica quando l'impugnazione è proposta esclusivamente dalla parte civile: in tale ipotesi prevale la tutela dell'interesse civile prevista dall'art. 576 c.p.p.
  • La parte civile interessata a ottenere una pronuncia civile non deve ritenere automaticamente vanificata la possibilità di agire in appello per la sopravvenuta prescrizione; è opportuno valutare tempestivamente l'impugnazione e far valere la rilevanza dell'art. 576 c.p.p. e della giurisprudenza consolidata.
  • Se il Pubblico Ministero dà acquiescenza o il procedimento penale si esaurisce per prescrizione dopo il primo grado, la competenza per la richiesta di risarcimento può essere rinviata al giudice civile competente per valore, su decisione della Corte di legittimità o del giudice dell'appello.

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