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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23050/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 115/2002, deducendo che l'omissione contestata non rientrerebbe nella fattispecie di cui all'art. 95. Il difensore ha sostenuto che Monaco aveva omesso di indicare solo una precedente condanna ostativa (per reati di cui agli artt. 73 e 80 DPR 309/1990) e non elementi reddituali previsti dall'art. 79, e che il GUP aveva ritenuto comunque superata la presunzione di cui all'art. 76, comma 4‑bis, grazie alla documentazione prodotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'omissione di indicare nella dichiarazione sostitutiva (art. 79 lett. c) una condanna definitiva per reati ostativi, che incidono sulla determinazione del reddito ai sensi dell'art. 76, integri un'omissione penalmente rilevante ai sensi dell'art. 95 d.P.R. 115/2002. La Corte ha richiamato la disciplina dell'art. 76, comma 4‑bis (presunzione relativa di reddito superiore per determinate condanne), la pronuncia della Corte Costituzionale n. 139/2010 (che ha trasformato la presunzione in relativa), e la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui l'alterazione o l'omissione dei dati nella dichiarazione sostitutiva è reato anche se, successivamente, tali omissioni risultino ininfluenti ai fini dell'effettiva ammissione al beneficio. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - art. 95

    Punisce le falsità e le omissioni nella dichiarazione sostitutiva e nelle dichiarazioni previste dall'art. 79; la Corte interpreta tale norma in senso estensivo comprendendo l'omissione di condanne ostative rilevanti ai fini del calcolo del reddito.

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - art. 79

    art. 79, comma 1 lett. b), c), d)

    Indica le dichiarazioni che il richiedente deve rendere; la lett. c) (dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito) è centrale perché deve comprendere la determinazione del reddito ai sensi dell'art. 76.

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - art. 76

    Stabiliva la presunzione (originariamente assoluta, poi dichiarata in parte incostituzionale) che per determinate condanne il reddito sia superiore ai limiti per l'ammissione; la Corte rileva che tale presunzione (ora relativa) rileva ai fini della dichiarazione e quindi della rilevanza penale dell'omissione.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - artt. 73 e 80

    Reati per i quali la condanna definitiva è considerata ostativa ai fini della presunzione di superamento del reddito rilevante per il patrocinio a spese dello Stato.

  • d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 - art. 46

    Regola le autodichiarazioni (dichiarazioni sostitutive di certificazione); richiamata per il quadro normativo delle autocertificazioni richieste per il patrocinio.

  • Corte Costituzionale

    sentenza n. 139 del 16/04/2010

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'art. 76 che non ammetteva la prova contraria, trasformando la presunzione assoluta in presunzione relativa (iuris tantum). Ciò non elimina la rilevanza dell'annotazione delle condanne nella dichiarazione.

  • Cassazione penale - Sezioni Unite

    Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008 (Infanti)

    Ha affermato che il reato di cui all'art. 95 riguarda la falsità nella dichiarazione sostitutiva connessa all'ammissibilità dell'istanza, e che l'omissione è punibile indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito.

  • Cassazione penale - altre pronunce richiamate

    Sez. 5, n. 23713 del 20/05/2021 (Rizzi); Sez. 4, n. 20836 del 16/04/2019 (De Vito); Sez. 7, n. 16932 del 17/02/2021; Sez. 4, n. 48972 del 13/07/2017 (Carriero)

    Giurisprudenza di legittimità che, in prevalenza, considera rilevante ai fini dell'art. 95 l'omissione o la falsa attestazione circa condanne ostative; esistono tuttavia pronunce tese a distinguere fattispecie diverse (ad es. omissione di condizioni che non incidono sul reddito). La Corte, nella vicenda in esame, aderisce all'orientamento che ritiene l'omissione punibile.

Massime di principio

  • L'omissione di indicare in una dichiarazione sostitutiva prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di condanne definitive per reati ostativi rilevanti ai fini del calcolo del reddito integra il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 115/2002.
  • Il reato è di pericolo: è punibile l'alterazione o l'omissione dei dati necessari per valutare l'ammissibilità dell'istanza anche se, successivamente, tale omissione risultasse ininfluente ai fini dell'effettiva concessione del beneficio.
  • Le condanne indicate dall'art. 76, comma 4‑bis (anche se la presunzione è oggi relativa per effetto della sentenza costituzionale) devono essere prese in considerazione nella dichiarazione di reddito e, se esistenti, andrebbero dichiarate o adeguatamente documentate per tentare di superare la presunzione.
  • In situazioni analoghe è opportuno: a) dichiarare sempre tutte le condanne definitive rilevanti; b) produrre documentazione idonea a contestare o a dimostrare la non incidenza sul reddito (prove per superare la presunzione relativa); c) non confondere l'obbligo di attestare le condizioni di reddito con l'obbligo di dichiarare solo l'assenza di condanne: vanno indicate le condanne che influenzano il calcolo del reddito.
  • Esiste giurisprudenza non univoca su talune fattispecie marginali, per cui, in presenza di dubbi sull'ammissibilità o sulla rilevanza di specifiche condizioni personali, è consigliabile fornire chiarimenti documentali e motivati già in sede di istanza per ridurre il rischio di contestazioni penali.

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