Cassazione Penale, Sentenza n. 23047/2024 del 10/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Firenze che, riformando l'assoluzione di primo grado per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente commesso il 13/10/2016, ha affermato la sua responsabilità e lo ha condannato. Il motivo principale è la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p.: la Corte territoriale ha riformato in peius la pronuncia assolutoria senza rinnovare l'istruttoria dibattimentale, avendo posto a fondamento della condanna una valutazione negativa e diversa dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputato in primo grado. In subordine era stata prospettata una questione di costituzionalità dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. per presunto contrasto con gli artt. 10 e 77 Cost. e, tramite questi, con l'art. 6 CEDU.
La decisione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la giurisprudenza nazionale e della Corte EDU (tra cui la sentenza Maestri e altri vs. Italia) che impongono, quando l'appello conduce alla riforma di una sentenza assolutoria e il giudice d'appello effettua un diverso apprezzamento delle dichiarazioni decisive rese dall'imputato, l'obbligo di rinnovare l'esame dell'imputato (ossia la rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva). Poiché la Corte d'appello ha condannato basandosi su una diversa valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni dell'imputato senza procedere al suo esame, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze.
Norme richiamate
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Il sintagma "prove dichiarative" comprende anche le dichiarazioni rese dall'imputato; in caso di riforma di una sentenza assolutoria, se l'apprezzamento probatorio si fonda su un diverso giudizio circa dichiarazioni rese dall'imputato, il giudice d'appello è obbligato a rinnovare l'istruttoria e procedere all'esame dell'imputato
art. 10 Cost.
Citato dalla difesa nell'ipotesi di questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 6 CEDU; la Corte di cassazione ha risolto il ricorso per motivo processuale senza decidere sulla questione costituzionale
art. 77 Cost.
Citato dalla difesa nell'ipotesi di contrasto costituzionale con l'art. 603 c.p.p.; non è stata comunque risolta dalla Suprema Corte nel provvedimento impugnato
art. 6 CEDU (parametro interposto)
Riferimento ai diritti del giusto processo (es.: diritto ad un equo processo e all'esame delle prove decisive); la Corte ha richiamato la giurisprudenza CEDU come sostegno al principio della necessità di rinnovare l'esame quando l'apprezzamento delle dichiarazioni cambia
Corte EDU, sentenza Maestri e altri vs. Italia (8 luglio 2021)
Richiamata dalla Corte come principio che valorizza il carattere probatorio dell'esame dell'imputato e la necessità di rinnovazione della prova dichiarativa in caso di riforma della sentenza assolutoria
Cassazione, Sez. 3 n. 16131/2022 e Sez. 5 n. 47794/2022
Giurisprudenza interna richiamata per precisare che l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria riguarda anche le dichiarazioni rese dall'imputato e che l'appello che riforma una sentenza assolutoria richiede l'esame dell'imputato quando i giudici d'appello compiono un diverso apprezzamento delle sue dichiarazioni
Massime di principio
- Se il giudice d'appello riforma una sentenza assolutoria e la decisione si basa su un diverso apprezzamento delle dichiarazioni rese in primo grado dall'imputato, il giudice d'appello è obbligato a rinnovare l'istruttoria e a procedere all'esame dell'imputato.
- Le dichiarazioni dell'imputato sono prove dichiarative come qualsiasi altra dichiarazione; l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa è quindi esteso anche alle dichiarazioni in causa propria.
- La riforma in peius di una sentenza assolutoria senza adeguata rinnovazione dell'istruttoria può costituire motivo di annullamento in Cassazione per violazione dell'art. 603 c.p.p.; la Corte suprema può annullare e disporre il rinvio per nuovo giudizio.
- Quando si intende sostenere l'inattendibilità di dichiarazioni decisive rese dall'imputato in primo grado, la parte che ottiene o cerca la riforma deve prevedere e chiedere la rinnovazione dell'esame dell'imputato per evitare vizio procedurale.
- La prospettazione di questioni di costituzionalità o di incostituzionalità rispetto alla CEDU può essere subordinata: se la Cassazione rileva e decide per una violazione procedurale evidente, può ritenere superflua la disamina costituzionale.
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