Cassazione Civile, Ordinanza n. 31692/2022 del 26/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La società istante ha proposto ricorso per correzione di errore materiale avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato estinto, per rinuncia, il giudizio di legittimità promosso da due società contro una sentenza della Corte d'appello. Sosteneva che la Corte, per errore materiale, avesse omesso di statuire sulle spese processuali e di porle a carico delle rinuncianti, nonostante la sua costituzione nel giudizio con controricorso e la mancata adesione dei propri difensori alla rinuncia. La Corte rileva però preliminarmente che il ricorso non risulta notificato alla controparte. Nel merito osserva che l'omissione della condanna alle spese non integra errore materiale, poiché l'art. 391, comma 2, c.p.c. attribuisce alla Corte una discrezionalità piena in caso di rinuncia validamente notificata; inoltre la mancata adesione alla rinuncia non impone comunque la condanna alle spese, ma esclude soltanto la diversa ipotesi prevista dall'art. 391, comma 4, c.p.c. La Corte aggiunge che, trattandosi di istanza di correzione di errore materiale e non di impugnazione, non si applica il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per correzione di errore materiale. Ha ritenuto mancante un requisito ordinario di ammissibilità, ossia la notificazione alla controparte, e comunque insussistente l'errore materiale denunciato, poiché la mancata pronuncia sulle spese derivava da una valutazione discrezionale legittimamente esercitata dalla Corte in presenza di rinuncia valida. Ha altresì escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, perché l'istanza non ha natura impugnatoria.
Norme richiamate
La Corte interpreta la norma nel senso che, in caso di rinuncia validamente notificata, la condanna alle spese è rimessa alla discrezionalità della Corte e non è dovuta automaticamente.
La mancata adesione o accettazione alla rinuncia esclude l'operatività della disciplina che, in ipotesi contraria, impedisce la condanna alle spese in danno del rinunciante.
La riforma ha eliminato il precedente automatismo della condanna alle spese in caso di rinuncia, attribuendo alla Corte un potere discrezionale di ometterla.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica il raddoppio del contributo unificato all'istanza di correzione di errore materiale, perché tale istanza non introduce un giudizio di natura impugnatoria.
Non citato espressamente come regola decisiva, ma la decisione richiama un orientamento sull'onere di notificazione quale requisito di ammissibilità del ricorso in questa sede.
Massime di principio
- L'istanza di correzione di errore materiale è inammissibile se non risulta notificata alla controparte, quando la notificazione costituisce requisito ordinario di ammissibilità del rimedio.
- La mancata pronuncia sulle spese in caso di estinzione del giudizio per rinuncia non integra, di per sé, errore materiale, ove la legge attribuisca al giudice un potere discrezionale sulla regolazione delle spese.
- Dopo la riforma del 2006, in presenza di rinuncia validamente notificata, la condanna alle spese non è più automatica ma resta rimessa alla valutazione del collegio.
- La mancata adesione del controricorrente alla rinuncia non impone necessariamente la condanna del rinunciante alle spese; essa rileva solo nei limiti della disciplina legale applicabile.
- Le istanze di correzione di errore materiale non hanno natura impugnatoria e non determinano il raddoppio del contributo unificato previsto per le impugnazioni inammissibili.
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