Cassazione Penale, Sentenza n. 24276/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza per: (1) errata applicazione della legge penale per mancata riqualificazione nella contravvenzione di cui all'art. 255 d.lgs. n. 152/2006, sostenendo che la gestione dei rifiuti fosse occasionale e dunque assimilabile ad abbandono/deposito; contesta inoltre il mancato riconoscimento dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. per benefici penitenziari; (2) vizio di motivazione e sproporzione della misura della pena, ritenuta eccessiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la Donnarumma colpevole della contravvenzione ex art. 256, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e condannata alla pena di 3.000 euro di ammenda. La Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione del Tribunale, basata sulla presenza incontestata di un cumulo di rifiuti (asfalto e terreno) di circa 150 m3 nell'area della società amministrata dalla ricorrente e sull'accesso di camion con materiale di risulta, e ha considerato la tesi difensiva sulla occasionalità e sul riutilizzo del materiale mera congettura non provata. Ha inoltre ritenuto adeguata la pena (vicina al minimo edittale) e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 1, lett. a) e b)
art. 256, comma 1, lett. a) e b., d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
La Corte conferma la qualificazione della condotta come gestione illecita di rifiuti non pericolosi: la presenza di 150 m3 di materiale e l'attività di raccolta senza autorizzazione sono elementi idonei a integrare la contravvenzione prevista dall'art. 256.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 255
art. 255, d.lgs. n. 152/2006
La norma sull'abbandono o deposito non è stata ritenuta applicabile perché mancava la prova che il consistente quantitativo di rifiuti fosse atto episodico/occasionale; l'onere di provare la carattere occasionale ricade sulla difesa una volta che il fatto materiale sia stato accertato.
Richiamato dalla ricorrente come possibile norma favorevole, ma non è risultato applicabile in assenza del riconoscimento del carattere occasionale o di circostanze attenuanti tali da giustificare un trattamento diverso.
codice di procedura penale, art. 616
Applicato per stabilire le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso: onere delle spese del procedimento e obbligo del versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Richiamata per escludere che la parte avesse proposto il ricorso con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; ha rilievo nel disporre l'onere delle spese e del versamento equitativo alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La presenza di un consistente quantitativo di rifiuti (es. 150 m3) e l'accesso continuativo di mezzi nell'area sotto il controllo dell'imputato costituiscono indizi forti di gestione illecita non occasionale; in tali casi l'onere di provare il carattere episodico ricade sulla difesa.
- La mera affermazione che il materiale potrebbe essere riutilizzato non è sufficiente: il riutilizzo deve essere dimostrato con elementi concreti e probatori per incidere sulla qualificazione giuridica della condotta.
- Se il giudice di merito quantifica la pena entro la fascia edittale, anche vicino al minimo, e motiva l'applicazione dell'equità, la Corte di Cassazione tende a ritenere la misura adeguata se la motivazione non è manifestamente illogica.
- Per impugnare con successo la qualificazione giuridica è necessario indicare e provare fatti o argomenti omessi dal giudice di merito; censure generiche o congetturali portano spesso all'inammissibilità del ricorso.
- In sede di Cassazione, quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non è riconducibile a colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità, si applicano le regole sull'onere delle spese e sul versamento alla Cassa delle ammende.
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