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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23742/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha confermato la sentenza d'appello che aveva già respinto l'impugnazione della società appaltatrice, dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento della parte appaltatrice e confermato la condanna al risarcimento del danno in favore del consorzio. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico stipulato per il completamento di lavori necessari all'autorizzazione al massimo invaso di una diga. Il consorzio committente comunicò la risoluzione del contratto per asserito ingiustificato ritardo nell'esecuzione. La società appaltatrice, in proprio e quale mandataria dell'ATI, agì in giudizio sostenendo che il ritardo non fosse a essa imputabile e che, al contrario, vi fossero inadempimenti della stazione appaltante (in particolare sul piano dei pagamenti e delle varianti), tali da legittimare l'eccezione di inadempimento. Il tribunale e poi la corte d'appello respinsero le sue domande e accolsero la riconvenzionale del consorzio, dichiarando la risoluzione per inadempimento dell'appaltatore e condannandolo al risarcimento del danno. In cassazione la società articolò sei motivi: 1) nullità/insufficienza della motivazione della sentenza d'appello per motivazione per relationem; 2) violazione dell'art. 26 l. n. 109/1994 e dell'art. 1460 c.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, per avere il giudice di merito applicato un criterio meramente cronologico nel valutare l'eccezione di inadempimento e per non avere considerato cause di forza maggiore o fatti imputabili all'amministrazione; 3) violazione dell'art. 119 d.P.R. n. 554/1999 e dell'art. 2041 c.c., per mancata concessione di un termine per recuperare il ritardo e per asserito indebito arricchimento della P.A.; 4) violazione dell'art. 157 d.P.R. n. 554/1999 e dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull'insufficienza di personale in cantiere e sulla richiesta di rinnovazione della CTU; 5) violazione dell'art. 121 d.P.R. n. 554/1999, per illegittima liquidazione in favore del consorzio delle spese di riappalto; 6) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla responsabilità solidale dell'altra impresa dell'ATI verso la stazione appaltante. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, affermando tra l'altro che la motivazione d'appello era adeguata, che le doglianze miravano in sostanza a una rivisitazione del merito non consentita in cassazione, che la dedotta azione di arricchimento senza causa era inconferente perché non proposta, che il termine per recuperare il ritardo era irrilevante alla luce dell'accertamento tecnico sul tempo occorrente per finire i lavori, che il danno da riappalto comprende la maggiore spesa sostenuta dall'ente pubblico, e che nei rapporti con la stazione appaltante risponde la capogruppo dell'ATI, mentre la solidarietà interna tra imprese resta irrilevante verso il committente.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato congiuntamente all'art. 118 disp. att. c.p.c. per escludere il vizio di motivazione per relationem, ritenendo sufficiente la motivazione della Corte d'appello.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    La Corte ha ritenuto legittimo il richiamo alla sentenza di primo grado, poiché la motivazione complessiva era adeguata e consentiva di comprendere le ragioni della decisione.

  • art. 26, comma 1, L. n. 109/1994

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai ritardi e alle conseguenze dell'inadempimento nell'appalto pubblico; la Corte non vi ha ravvisato profili di violazione utili all'accoglimento.

  • art. 1460 c.c.

    L'eccezione di inadempimento non è stata accolta: la Corte ha ritenuto che le censure della ricorrente mirassero a una diversa lettura del fatto e che i giudici di merito avessero già valutato le contestazioni relative all'inadempimento del committente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Le doglianze di omesso esame sono state respinte perché volte, nella sostanza, a sollecitare una rivalutazione del merito e non a denunciare un vero omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 119 d.P.R. n. 554/1999

    Il motivo relativo alla mancata concessione del termine per recuperare il ritardo è stato respinto perché la Corte ha ritenuto irrilevante quel termine alla luce dell'accertamento sul maggiore tempo necessario per ultimare i lavori.

  • art. 136 d.lgs. n. 163/2006

    Citato come disciplina successiva/attuale in tema di ritardo e risoluzione dell'appalto, in relazione al motivo sul termine di recupero del ritardo.

  • art. 2041 c.c.

    La doglianza è stata dichiarata inammissibile perché la domanda di arricchimento senza causa non era stata mai proposta nel giudizio di merito.

  • art. 157 d.P.R. n. 554/1999

    Invocato per contestare la prova della presenza del personale in cantiere; la censura è stata reputata inammissibile perché attinente a questioni di merito già valutate.

  • art. 112 c.p.c.

    Le doglianze di omessa pronuncia sono state respinte perché le questioni prospettate erano state affrontate o comunque richiedevano una rivalutazione del merito non consentita in cassazione.

  • art. 121 d.P.R. n. 554/1999

    La Corte ha ritenuto corretta la liquidazione del danno da riappalto in favore della stazione appaltante, richiamando la maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento.

  • art. 340, secondo comma, legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F

    Richiamato dalla giurisprudenza di legittimità citata nella decisione quale base del danno risarcibile nell'appalto pubblico risolto o rescisso, consistente nella maggiore spesa per garantire l'esecuzione dell'opera.

  • art. 2 del contratto di associazione di impresa

    Invocato dalla ricorrente per affermare la solidarietà interna tra le imprese dell'ATI; la Corte ha ritenuto tale pattuizione irrilevante nei confronti della stazione appaltante.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato in dispositivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del merito attraverso censure formalmente formulate come violazione di legge o omesso esame, quando in realtà mirano a sostituire una diversa lettura delle risultanze istruttorie a quella compiuta dal giudice di merito.
  • La motivazione per relationem è legittima quando il richiamo alla sentenza di primo grado, letto unitamente alla decisione impugnata, consente di comprendere le ragioni della conferma e di rispondere alle critiche dell'appellante.
  • Nell'appalto pubblico, l'eccezione di inadempimento del committente deve essere supportata da specifiche risultanze di fatto idonee a incidere causalmente sull'adempimento dell'appaltatore; non basta invocare in modo generico errori progettuali, varianti o mancati pagamenti se il giudice di merito li ha ritenuti irrilevanti o marginali.
  • La mancata concessione di un termine per recuperare il ritardo non è decisiva se, sulla base degli accertamenti tecnici, il tempo residuo comunque non sarebbe stato sufficiente a completare l'opera.
  • Nel caso di risoluzione o rescissione di un appalto pubblico con successivo riappalto, il danno risarcibile per la stazione appaltante può essere individuato nella maggiore spesa necessaria per la realizzazione dell'opera, anche per effetto dell'incremento dei prezzi intervenuto nel frattempo.
  • Nei rapporti esterni con la stazione appaltante, in presenza di un'ATI, la legittimazione passiva e la responsabilità contrattuale fanno capo alla capogruppo mandataria, mentre eventuali patti di solidarietà tra le imprese dell'associazione rilevano solo nei rapporti interni.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contratto

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