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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24164/2023 del 08/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non esamina nel merito i due motivi di ricorso perché prende atto della definizione agevolata della controversia richiesta dalla società contribuente e della regolarità della stessa. Dichiarata la cessazione della materia del contendere, il processo viene estinto e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 5, comma 5, l. n. 130/2022.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva ricostruito maggiori ricavi per l'anno 2005, recuperando maggiori imposte dirette e IVA nei confronti di una società. La CTP aveva annullato solo parzialmente l'atto; la CTR della Lombardia, in un primo giudizio, aveva accolto l'appello dell'Agenzia. Dopo un precedente ricorso per cassazione della società, la Corte aveva cassato con rinvio la decisione limitatamente a un motivo. Nel giudizio di rinvio la CTR ha nuovamente rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo che, in presenza di studi di settore congrui e coerenti, non fosse utilizzabile l'accertamento analitico-induttivo, e che il campione di fatture utilizzato dall'Ufficio non fosse rappresentativo o comunque fondato su dati errati. L'Agenzia ha quindi proposto nuovo ricorso per cassazione con due motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente sulla rappresentatività del campione fatture e violazione dell'art. 384 c.p.c. per mancato rispetto del principio di diritto fissato dalla sentenza di rinvio. Tuttavia, nelle more, la società ha presentato domanda di definizione agevolata ex art. 5 l. n. 130/2022, risultata regolare; l'Agenzia ha chiesto la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando sopravviene una valida definizione agevolata della controversia tributaria, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, senza esame dei motivi di ricorso.
  • In presenza di estinzione del processo per definizione agevolata, il regolamento delle spese segue la disciplina speciale richiamata dalla legge applicabile e può prevedere che restino a carico della parte che le ha anticipate.
  • I motivi di ricorso relativi a vizi di motivazione o al mancato rispetto del principio di diritto enunciato nel giudizio di rinvio restano assorbiti se la controversia si estingue per intervenuta definizione agevolata.
  • La declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere presuppone la verifica della regolarità della domanda di definizione agevolata presentata dalla parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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