Cassazione Civile, Ordinanza n. 24164/2023 del 08/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non esamina nel merito i due motivi di ricorso perché prende atto della definizione agevolata della controversia richiesta dalla società contribuente e della regolarità della stessa. Dichiarata la cessazione della materia del contendere, il processo viene estinto e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 5, comma 5, l. n. 130/2022.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva ricostruito maggiori ricavi per l'anno 2005, recuperando maggiori imposte dirette e IVA nei confronti di una società. La CTP aveva annullato solo parzialmente l'atto; la CTR della Lombardia, in un primo giudizio, aveva accolto l'appello dell'Agenzia. Dopo un precedente ricorso per cassazione della società, la Corte aveva cassato con rinvio la decisione limitatamente a un motivo. Nel giudizio di rinvio la CTR ha nuovamente rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo che, in presenza di studi di settore congrui e coerenti, non fosse utilizzabile l'accertamento analitico-induttivo, e che il campione di fatture utilizzato dall'Ufficio non fosse rappresentativo o comunque fondato su dati errati. L'Agenzia ha quindi proposto nuovo ricorso per cassazione con due motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente sulla rappresentatività del campione fatture e violazione dell'art. 384 c.p.c. per mancato rispetto del principio di diritto fissato dalla sentenza di rinvio. Tuttavia, nelle more, la società ha presentato domanda di definizione agevolata ex art. 5 l. n. 130/2022, risultata regolare; l'Agenzia ha chiesto la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla ricorrente come parametro della motivazione della sentenza tributaria, in combinato con l'art. 132 c.p.c., per sostenere la nullità della decisione per motivazione apparente.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato per censurare la pretesa motivazione apparente della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Indicato come vizio processuale dedotto con il primo motivo di ricorso.
Richiamato per denunciare la mancata attuazione del principio di diritto enunciato dalla precedente sentenza di cassazione con rinvio.
art. 5 della L. n. 130 del 2022
Base della domanda di definizione agevolata presentata dalla società; la regolarità della domanda determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo.
art. 5, comma 5, L. n. 130 del 2022
Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate in caso di definizione agevolata con estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando sopravviene una valida definizione agevolata della controversia tributaria, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, senza esame dei motivi di ricorso.
- In presenza di estinzione del processo per definizione agevolata, il regolamento delle spese segue la disciplina speciale richiamata dalla legge applicabile e può prevedere che restino a carico della parte che le ha anticipate.
- I motivi di ricorso relativi a vizi di motivazione o al mancato rispetto del principio di diritto enunciato nel giudizio di rinvio restano assorbiti se la controversia si estingue per intervenuta definizione agevolata.
- La declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere presuppone la verifica della regolarità della domanda di definizione agevolata presentata dalla parte interessata.
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