Cassazione Civile, Ordinanza n. 01924/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta in primo grado da una persona fisica, che sosteneva di aver acquisito per usucapione un immobile con relativa autorimessa asserendo di averne avuto la piena disponibilità sin dal 1984, insieme al coniuge che avrebbe avuto rapporti societari con la proprietaria, e di avervi svolto attività e manutenzione in modo corrispondente al proprietario. La società poi fallita negava l'usucapione, sostenendo che il godimento del bene derivasse da mera tolleranza e, comunque, da una situazione di detenzione qualificata connessa ai rapporti familiari e societari, nonché che il termine ventennale non fosse decorso. Il Tribunale e poi la Corte d'appello respingevano la domanda, ritenendo che tra le parti vi fosse non una vendita, ma al più una promessa di vendita, idonea a fondare solo detenzione e non possesso; escludevano inoltre che l'attrice avesse provato un possesso utile ad usucapionem per il periodo necessario. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti due motivi: violazione dell'art. 2697 c.c., per avere i giudici di merito posto l'onere della prova del possesso in capo alla ricorrente invece che della detenzione in capo alla controparte; e violazione dell'art. 1141 c.c., per avere escluso l'operatività della presunzione di possesso e la qualificazione della relazione con il bene come possesso anziché detenzione. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli infondati: ha osservato che non vi era stato alcun errato riparto dell'onere della prova, perché chi agisce per usucapione deve provare tutti gli elementi costitutivi dell'acquisto, compresi corpus e animus, potendo quest'ultimo desumersi solo eventualmente da presunzioni; ha inoltre condiviso la qualificazione della fattispecie in termini di promessa di vendita, contratto ad effetti obbligatori, che in caso di messa a disposizione del bene dà luogo a detenzione qualificata e non a possesso. La Corte ha anche ricondotto la situazione a tolleranza incompatibile con l'animus possidendi, valorizzando i rapporti societari e l'assenza di atti di interversione o opposizione al preteso possessore. Quanto alla questione del fallimento e dell'inopponibilità della domanda alla curatela, la Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata precisando che la dichiarazione di fallimento non interrompe di per sé il possesso utile all'usucapione e che il riferimento all'art. 45 l.f. riguarda gli atti, non i fatti; tuttavia, ciò non incideva sul rigetto perché il ventennio non risultava comunque maturato alla data di proposizione della domanda giudiziale. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha confermato, con correzione della motivazione della sentenza impugnata, che la ricorrente non aveva provato un possesso uti dominus utile ad usucapire, ma solo una detenzione qualificata riconducibile a una promessa di vendita e ai rapporti con la società. Ha inoltre precisato che la dichiarazione di fallimento non è di per sé causa interruttiva del possesso utile all'usucapione e che l'inopponibilità ex art. 45 l.f. attiene agli atti, non ai fatti; tuttavia, la domanda restava infondata perché il ventennio non era maturato alla data di introduzione del giudizio. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
è il parametro di legittimità invocato per denunciare violazione di legge sostanziale, ma la Corte ribadisce che non consente di censurare la mera valutazione delle prove se non vi è errato riparto dell'onere probatorio
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesti l'apprezzamento delle prove. Chi agisce per usucapione deve provare i fatti costitutivi dell'acquisto, compresi corpus e animus
la presunzione di possesso opera solo se la relazione materiale con il bene è compatibile con l'esercizio del potere di fatto corrispondente alla proprietà; se il bene è detenuto in base a un titolo obbligatorio o in situazione di tolleranza, manca il possesso utile
gli atti di tolleranza non valgono a fondare il possesso e, in presenza di rapporti particolari tra le parti, possono escludere l'efficacia presuntiva di attività protratte sul bene
art. 45 l.f.
l'inopponibilità alla curatela riguarda gli atti soggetti a trascrizione compiuti prima del fallimento, non il fatto del possesso; la dichiarazione di fallimento non interrompe automaticamente il termine ad usucapionem
art. 13 comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti, quale conseguenza del rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Chi agisce per l'accertamento dell'usucapione deve provare tutti gli elementi costitutivi dell'acquisto a titolo originario; l'animus possidendi può essere desunto per presunzioni solo se la relazione con il bene sia obiettivamente compatibile con un possesso corrispondente al diritto di proprietà.
- La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia invertito l'onere della prova; non può essere usata per contestare il modo in cui il giudice ha valutato le risultanze istruttorie.
- La disponibilità di un immobile in forza di una promessa di vendita, anche se eventualmente nulla per difetto di forma, integra normalmente detenzione qualificata e non possesso utile ad usucapionem, perché il titolo è ad effetti obbligatori e non reali.
- In presenza di rapporti familiari o societari tra le parti, l'attività di godimento e cura del bene può essere spiegata da mera tolleranza o da detenzione qualificata, sicché non vale automaticamente come indice presuntivo di possesso esclusivo.
- Per interrompere o neutralizzare il decorso dell'usucapione non basta la mera dichiarazione di fallimento; il profilo decisivo è l'effettiva maturazione del ventennio prima della domanda giudiziale e, sul piano concorsuale, l'inopponibilità ex art. 45 l.f. riguarda gli atti, non i fatti del possesso.
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