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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32029/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di locazione commerciale relativo a un immobile sito in ambito aeroportuale. In sede arbitrale e poi in appello si era ritenuto che la limitazione dell'accesso ai soli utenti aeroportuali fosse un dato già conosciuto o comunque agevolmente conoscibile dalla conduttrice sin dalla stipula, con conseguente infondatezza del rifiuto di adempiere e risoluzione del contratto in danno della conduttrice. La società conduttrice aveva proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che il contratto fosse chiaro e che i giudici avessero tradito il tenore letterale della clausola, che non prevedeva limitazioni quanto al pubblico di riferimento dell'attività commerciale. La Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile quel ricorso. Contro tale ordinanza la medesima parte ha poi proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., denunciando un preteso errore di fatto risultante dai documenti di causa: secondo la ricorrente, la Corte avrebbe supposto fatti mai emersi e avrebbe errato nel richiamare il carattere circolare dell'interpretazione contrattuale, poiché il testo negoziale sarebbe stato invece estremamente chiaro e non bisognoso di interpretazione. La resistente ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per asserito assemblaggio degli atti processuali.

La decisione

La Corte ha ritenuto preliminarmente ammissibile il ricorso nonostante la mancata abilitazione di uno dei difensori, perché l'atto era comunque sottoscritto da altro avvocato abilitato munito di procura speciale. Ha poi respinto l'eccezione della resistente relativa alla tecnica redazionale del ricorso. Nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione perché la censura non denunciava un errore di fatto percettivo, ma contestava direttamente il nucleo della precedente decisione e quindi un errore di giudizio. La questione oggetto della revocazione riguardava infatti un punto controverso sul quale la Corte aveva già pronunciato, ossia il contenuto letterale della clausola contrattuale e la sua interpretazione; pertanto mancavano i presupposti dell'errore revocatorio ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato solo per descrivere i motivi del precedente ricorso per cassazione, fondato su dedotta violazione di legge e vizio motivazionale in tema di interpretazione contrattuale.

  • art. 1362 c.c.

    Il dato letterale del contratto è importante ma non decisivo; l'interpretazione deve considerare tutti gli elementi testuali ed extratestuali e si sviluppa come percorso circolare volto a ricostruire l'intenzione comune delle parti.

  • art. 1363 c.c.

    La clausola va letta nel contesto dell'intero regolamento negoziale, non isolatamente.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle ordinanze o sentenze della Cassazione è ammessa solo nei limiti dell'errore revocatorio previsto dalla norma.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    L'errore revocatorio deve essere un errore meramente percettivo, obiettivo ed evidente, che non investa un punto controverso deciso dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per il parametro del contributo unificato dovuto sul ricorso.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio della sentenza o ordinanza della Corte di cassazione ricorre solo quando l'errore sia meramente percettivo, immediatamente desumibile dagli atti, obiettivo ed evidente, e sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso deciso dalla Corte.
  • Non può essere fatto valere con revocazione un vizio che in realtà attenga alla valutazione giuridica o interpretativa del fatto, perché in tal caso si deduce un errore di giudizio e non un errore di fatto.
  • La contestazione dell'interpretazione di una clausola contrattuale, quando la questione sia già stata oggetto del decisum, non integra errore revocatorio se mira soltanto a ottenere una nuova valutazione nel merito.
  • Nell'interpretazione del contratto il dato letterale non ha valore assoluto: l'interprete deve considerare il testo nel suo complesso e gli ulteriori elementi testuali ed extratestuali per ricostruire la comune intenzione delle parti.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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