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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28154/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva proposto due domande di insinuazione al passivo del fallimento di una società, per crediti tributari e per un credito collegato a un finanziamento ministeriale poi revocato. Il giudice delegato aveva ammesso solo in parte i crediti, escludendo alcuni importi per asserita mancata notifica delle cartelle e negando il privilegio sul credito da finanziamento per difetto di prova della revoca. L'opposizione allo stato passivo era stata respinta dal Tribunale, che aveva ritenuto, tra l'altro, prescritti alcuni crediti con applicazione del termine quinquennale, insufficiente l'estratto di ruolo come prova e non provata la revoca del finanziamento. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: violazione dell'art. 2946 c.c. per avere il Tribunale applicato la prescrizione breve invece di quella decennale per IVA, IRPEF e imposta di registro; violazione degli artt. 87 e 88 d.P.R. n. 602/1973, 2697 e 2718 c.c. per avere negato il privilegio al credito da revoca del finanziamento sulla base del solo estratto di ruolo e dell'attestazione ministeriale; omesso esame di un fatto decisivo sul mancato contrasto probatorio; violazione degli artt. 87 e 88 d.P.R. n. 602/1973 e 2718 c.c. per avere escluso che l'estratto di ruolo fosse prova sufficiente per l'ammissione al passivo; violazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973 e 60 d.P.R. n. 600/1973 per la mancata ammissione di un credito fondato su cartella regolarmente notificata, dopo tentativo di notifica via PEC e deposito con raccomandata semplice. Il fallimento non si è costituito.

La decisione

La Corte ha accolto i primi quattro motivi del ricorso e ha dichiarato assorbito il quinto. Ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Napoli Nord, in diversa composizione, affinché riesamini l'opposizione allo stato passivo applicando i principi affermati: prescrizione decennale per i crediti tributari indicati, sufficienza dell'attestazione ministeriale per il credito da finanziamento e idoneità dell'estratto di ruolo ai fini dell'insinuazione al passivo, nei limiti precisati dalla giurisprudenza richiamata.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    si applica il termine ordinario decennale ai crediti erariali per IVA, IRPEF e imposta di registro, in difetto di una diversa previsione speciale

  • art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    non è applicabile ai crediti tributari in esame, perché l'obbligazione tributaria annuale ha carattere autonomo e unitario, non periodico in senso tecnico

  • art. 78 d.P.R. n. 131 del 1986

    per l'imposta di registro rileva la previsione espressa del termine ordinario di prescrizione

  • artt. 87 e 88 d.P.R. n. 602/1973

    l'insinuazione al passivo dei crediti tributari e previdenziali può essere supportata dall'estratto di ruolo, senza necessità della previa notifica della cartella in assenza di una espressa norma diversa

  • art. 2697 c.c.

    richiamato ai fini del riparto dell'onere della prova sulla sussistenza del credito e sul privilegio invocato

  • art. 2718 c.c.

    richiamato per la valenza probatoria dell'estratto di ruolo e della documentazione prodotta

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato in relazione alle modalità di notificazione della cartella esattoriale

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato in relazione alla notificazione degli atti tributari

Massime di principio

  • I crediti tributari per IVA, IRPEF e imposta di registro si prescrivono, in via ordinaria, nel termine decennale dell'art. 2946 c.c., salvo diversa previsione speciale; non opera la prescrizione quinquennale dei crediti periodici di cui all'art. 2948 c.c. perché l'obbligazione tributaria annuale ha natura autonoma e unitaria.
  • Ai fini dell'ammissione al passivo di crediti tributari e previdenziali, la società concessionaria della riscossione può fondarsi sul semplice estratto di ruolo, non essendo necessaria, in mancanza di una norma espressa, la previa prova della notificazione della cartella; restano fermi i correttivi probatori indicati dalla giurisprudenza in caso di contestazioni.
  • L'attestazione proveniente dall'amministrazione competente può costituire prova sufficiente della sussistenza del credito e, se riferita a un finanziamento revocato, è idonea a supportare l'ammissione al passivo del relativo credito.
  • Quando la censura investe più rationes decidendi strettamente connesse, l'accoglimento di quelle decisive rende assorbite le doglianze residue.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoRiscossioneContenzioso tributario
RamiFallimentare / Crisi d'impresaTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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