Parere n. 160/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Daniele D’Orazio, contro l’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.a. (A.M.T.S.) e nei confronti del sig. -OMISSIS-, per l’annullamento, previa sospensione cautelare, della graduatoria definitiva pubblicata con ordine di servizio della stessa Azienda n. -OMISSIS- del -OMISSIS-. avente ad oggetto: “Concorso interno per la promozione ad addetto all’esercizio, parametro retributivo 193: graduatoria definitiva”, nonché di ogni altro atto connesso, consequenziale, sottostante o richiamato, anche se non conosciuto, ivi incluso il successivo o.d.s. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con il quale si è provveduto alla nomina degli addetti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della graduatoria definitiva e degli atti di nomina relativi al concorso interno per la promozione ad addetto all’esercizio, parametro retributivo 193.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato di A.M.T.S. Catania S.p.a. con qualifica di operatore di esercizio, ha impugnato la graduatoria definitiva della selezione interna e i successivi atti di nomina, deducendo: il conflitto di interessi del direttore generale facente funzioni, responsabile dell’area di produzione e presidente della commissione esaminatrice; la mancata pubblicazione della graduatoria provvisoria prevista dal regolamento aziendale; la violazione degli artt. 4 e 7 del d.P.R. n. 487/1994 per l’omessa pubblicazione dell’elenco dei candidati e dei punteggi dopo la prova orale; l’omessa indicazione degli estremi della ditta esterna incaricata della prova preselettiva. Il Consiglio ha esaminato preliminarmente la ricevibilità del ricorso e, d’ufficio, il riparto di giurisdizione, verificando se la controversia relativa alla procedura di reclutamento del personale di una società in house interamente partecipata dal Comune di Catania appartenesse alla giurisdizione amministrativa o a quella ordinaria.
Il parere
Il parere dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare nel merito i quattro motivi dedotti. A.M.T.S. Catania S.p.a., pur essendo società in house e operando per conto dell’ente pubblico nel settore del trasporto pubblico locale e nei servizi connessi, resta una società di capitali soggetta, quanto ai rapporti di lavoro con i dipendenti, alle regole del diritto privato. L’art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016 riserva espressamente al giudice ordinario il sindacato sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale delle società a partecipazione pubblica. La riserva opera anche quando la società abbia adottato una procedura selettiva ispirata ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità o al modello concorsuale. Il ricorrente potrà riproporre la causa davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione del decreto presidenziale che recepirà il parere, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. La precedente istanza cautelare era stata respinta. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Osservazioni
Conflitto di interessi del presidente della commissione
La doglianza relativa alla contemporanea titolarità, in capo al medesimo dirigente, delle funzioni di direttore generale facente funzioni, responsabile dell’area di produzione e presidente della commissione esaminatrice non è stata esaminata nel merito, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa.
Mancata pubblicazione della graduatoria provvisoria
La censura concernente la violazione del regolamento aziendale e la mancata pubblicazione della graduatoria provvisoria non è stata esaminata nel merito per il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Omessa pubblicazione dei punteggi dopo la prova orale
La doglianza relativa alla violazione degli artt. 4 e 7 del d.P.R. n. 487/1994 e alla mancata pubblicazione dell’elenco dei candidati con i punteggi non è stata esaminata nel merito.
Prova preselettiva affidata a ditta esterna
La censura concernente l’omessa indicazione degli estremi della ditta esterna incaricata della prova preselettiva non è stata esaminata nel merito, in ragione della ritenuta carenza di giurisdizione amministrativa.
Norme richiamate
art. 19, comma 4, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175
Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.
La disposizione attribuisce al giudice ordinario le controversie sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale delle società a partecipazione pubblica, comprese le società in house.
art. 35, comma 3, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
I principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità applicabili al reclutamento presso le società pubbliche non trasformano la relativa procedura in una procedura concorsuale amministrativa né modificano il riparto di giurisdizione.
art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
La giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali presuppone l’instaurazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione e non si estende alle procedure di reclutamento presso società di capitali, anche se interamente pubbliche.
Il ricorso straordinario deve essere dichiarato inammissibile quando la controversia appartiene alla giurisdizione di altro giudice.
In caso di declinatoria della giurisdizione, la causa può essere riproposta davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione del decreto presidenziale che recepisce il parere.
art. 4 e art. 7 d.P.R. n. 487/1994
Le disposizioni sono state invocate dal ricorrente per sostenere l’obbligo di pubblicazione degli esiti e dei punteggi della prova orale; il Consiglio non ne ha esaminato l’applicazione concreta per difetto di giurisdizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Consente l’oscuramento dei dati identificativi quando ciò sia necessario a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento della tutela dei dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- Le controversie sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale delle società a partecipazione pubblica, comprese le società in house, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016.
- La natura in house della società e la totale partecipazione pubblica non trasformano la società di capitali in una pubblica amministrazione ai fini del rapporto di lavoro con i dipendenti.
- L’adozione di una procedura selettiva ispirata ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, o qualificabile come paraconcorsuale, non comporta l’applicazione della giurisdizione amministrativa prevista per i concorsi pubblici alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
- La giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali prevista dall’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 presuppone che la procedura sia funzionale all’instaurazione di un rapporto di lavoro pubblico, anche se contrattualizzato.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la controversia può essere riproposta davanti a quest’ultimo entro tre mesi dalla comunicazione del decreto presidenziale che recepisce il parere, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.
Impugnazione della graduatoria per la promozione interna presso una società in house
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da un dipendente di A.M.T.S. Catania S.p.a. contro la graduatoria definitiva e gli atti di nomina relativi a una selezione interna per la promozione alla qualifica di addetto all’esercizio, parametro retributivo 193.
Premesse e svolgimento della procedura
Il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato con qualifica di operatore di esercizio, aveva superato la prova preselettiva e quella scritta, conseguendo 27 punti. Dopo la prova orale, non era risultato tra i vincitori della selezione. I candidati vincitori erano stati successivamente nominati con decorrenza dall’11 marzo 2024.
Il ricorso era stato proposto entro il termine di centoventi giorni dall’adozione dell’atto impugnato ed è stato quindi ritenuto ricevibile, nonostante non risultasse versato il contributo unificato. In sede cautelare, l’istanza di sospensione era già stata respinta.
Motivi dedotti
Il ricorrente aveva contestato:
- la concentrazione nel direttore generale facente funzioni, anche responsabile dell’area di produzione, del ruolo di presidente della commissione esaminatrice, prospettando un conflitto di interessi e la violazione dei principi di buon andamento e imparzialità;
- la mancata pubblicazione della graduatoria provvisoria prevista dal regolamento aziendale;
- la mancata pubblicazione, dopo la prova orale, dell’elenco dei candidati con i punteggi, in asserita violazione degli artt. 4 e 7 del d.P.R. n. 487/1994;
- l’omessa indicazione degli estremi della ditta esterna incaricata della prova preselettiva.
Questione preliminare di giurisdizione
Il Consiglio ha ritenuto assorbente la questione relativa al riparto di giurisdizione. A.M.T.S. Catania S.p.a. è una società in house interamente partecipata dal Comune di Catania, operante nel trasporto pubblico locale e in ulteriori servizi di mobilità e sosta.
La società, anche se integralmente pubblica e sottoposta a controllo pubblico, resta una società di capitali. Nei rapporti di lavoro con i propri dipendenti è soggetta alle regole del diritto privato. La controversia riguarda la validità di una procedura di reclutamento interno e ricade quindi nella previsione dell’art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016, che riserva tale materia alla giurisdizione ordinaria.
Principi sul reclutamento delle società pubbliche
Il parere richiama la giurisprudenza della Corte di cassazione e dei giudici amministrativi secondo cui la giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali, prevista dall’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, presuppone che la procedura sia finalizzata all’instaurazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione.
Tale presupposto manca quando la procedura è svolta da una società per azioni, anche se interamente partecipata da un ente locale o qualificata come società in house. L’eventuale applicazione dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, previsti dall’art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 e dalla disciplina sulle società pubbliche, non altera la natura privatistica del rapporto né sposta la controversia nella giurisdizione amministrativa.
Il Consiglio richiama inoltre l’orientamento secondo cui le procedure di reclutamento delle società in house possono avere natura paraconcorsuale: esse rispettano i principi del concorso pubblico, ma non coincidono con il concorso pubblico disciplinato integralmente dal d.lgs. n. 165/2001 e dal d.P.R. n. 487/1994.
Esito del ricorso
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa, senza esame dei motivi relativi alla composizione della commissione, alla pubblicità della graduatoria, alla pubblicazione dei punteggi e alla prova preselettiva.
La causa potrà essere riproposta davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione del decreto presidenziale che recepirà il parere, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.
Protezione dei dati personali
In applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, è stato disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente.
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