Parere n. 165/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto dal signor Dario Sanzarello (avvocato Paolo Starvaggi), per l’annullamento del D.D.S. n. 9048 del 21 ottobre 2025, con cui la Regione Siciliana, Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, Dipartimento dell’agricoltura, Servizio 11 - Ispettorato agricoltura di Messina, ha revocato il D.D.S. n. 4287 del 7 ottobre 2024 di concessione al ricorrente di un contributo pubblico, disponendo la restituzione della somma concessa a titolo di anticipazione maggiorata del 10%, nonché del presupposto verbale 18 luglio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del D.D.S. n. 9048 del 21 ottobre 2025, di revoca di un contributo pubblico concesso nell’ambito del PRS Sicilia 2007-2013, misura 121, e di richiesta di restituzione dell’anticipazione maggiorata del 10%.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato, insieme al verbale presupposto, il provvedimento con cui la Regione Siciliana, dopo avere archiviato la domanda di saldo, ha revocato il contributo di € 81.573,99, concesso per l’ammodernamento di un’azienda agricola, e ha richiesto la restituzione dell’anticipazione di € 40.786,99, maggiorata del 10%, per complessivi € 44.865,69. Il ricorrente ha dedotto dieci motivi, riguardanti, tra l’altro, la violazione delle garanzie partecipative e dell’obbligo di comunicazione di avvio, il difetto di motivazione e di istruttoria, l’erronea applicazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della l. n. 241/1990, la violazione dei principi di buona fede, proporzionalità e legittimo affidamento, il travisamento dei presupposti, l’avvenuta realizzazione dell’investimento, l’imputabilità del ritardo all’amministrazione, l’impossibilità non imputabile di produrre parte della documentazione e l’omessa assegnazione di un termine per l’integrazione documentale. È stata proposta anche domanda cautelare e domanda risarcitoria ex art. 30 c.p.a. L’Ufficio legislativo e legale regionale ha eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione, sostenendo che la controversia spettasse al giudice ordinario.
Il parere
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, assorbendo la domanda cautelare e le ulteriori questioni di rito. La controversia riguarda infatti la fase successiva alla concessione del contributo e l’attuazione del progetto finanziato: l’amministrazione non ha contestato un vizio originario dell’ammissione al beneficio, ma il mancato assolvimento degli obblighi documentali e il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto. In tale fase la posizione del beneficiario è qualificata come diritto soggettivo, la cui tutela spetta al giudice ordinario, salvo il caso di annullamento o revoca in autotutela fondati su vizi di legittimità dell’originaria concessione o su ragioni di pubblico interesse nei termini indicati dalla giurisprudenza richiamata. È stata pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, con applicazione dell’art. 11 c.p.a.
Osservazioni
Difetto di giurisdizione
Le contestazioni riguardano la fase esecutiva successiva alla concessione del contributo e il mancato riscontro, da parte del beneficiario, della richiesta di documentazione necessaria per la definizione della domanda di saldo. Non è in discussione un vizio originario dell’ammissione al finanziamento; la controversia appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario.
Fase successiva alla concessione del contributo
In materia di contributi pubblici, la posizione del richiedente è di interesse legittimo nella fase di valutazione della domanda e di concessione del beneficio; dopo la concessione, nella fase di attuazione del progetto, la posizione diviene di diritto soggettivo, salvo il caso di autotutela fondata su vizi di legittimità dell’atto di concessione o su ragioni di pubblico interesse.
Ricorso straordinario e art. 7, comma 8, c.p.a.
Il ricorso straordinario è ammesso esclusivamente per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. Poiché la controversia spetta al giudice ordinario, il ricorso straordinario deve essere dichiarato inammissibile.
Domanda cautelare e ulteriori eccezioni di rito
La domanda cautelare e le ulteriori ragioni di inammissibilità prospettate dall’Ufficio legislativo e legale regionale restano assorbite dalla declaratoria di difetto di giurisdizione.
Norme richiamate
art. 7, comma 8, d.lgs. 104/2010 (c.p.a.)
Il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.
La disposizione impedisce l’utilizzo del ricorso straordinario per controversie appartenenti alla giurisdizione ordinaria.
art. 11 d.lgs. 104/2010 (c.p.a.)
In caso di declinatoria della giurisdizione, la controversia può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione, secondo il meccanismo previsto dalla norma.
art. 30 d.lgs. 104/2010 (c.p.a.)
La domanda risarcitoria proposta dal ricorrente non viene esaminata in ragione della declaratoria di difetto di giurisdizione.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il motivo relativo al difetto di motivazione e di istruttoria non viene esaminato per ragioni di rito.
art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il motivo relativo alla comunicazione di avvio del procedimento non viene esaminato per ragioni di rito.
art. 21-quinquies l. 7 agosto 1990, n. 241
Il motivo relativo alla revoca amministrativa non viene esaminato per ragioni di rito.
art. 21-nonies l. 7 agosto 1990, n. 241
Il motivo relativo all’annullamento d’ufficio non viene esaminato per ragioni di rito.
parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 6/2023
Il riparto di giurisdizione in materia di contributi pubblici si fonda sulla distinzione tra fase di concessione, nella quale il richiedente è titolare di un interesse legittimo, e fase successiva alla concessione, nella quale, salvo specifiche ipotesi di autotutela, il beneficiario è titolare di un diritto soggettivo.
parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 58/2025
È richiamato quale precedente conforme sul riparto di giurisdizione nelle controversie relative a contributi e sovvenzioni pubbliche.
parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 84/2021
È richiamato quale precedente conforme sul riparto di giurisdizione nelle controversie relative alla fase successiva alla concessione di contributi pubblici.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a contributi e sovvenzioni pubbliche, la fase di valutazione della domanda e di concessione del beneficio è caratterizzata dalla titolarità di un interesse legittimo, poiché l’amministrazione esercita il potere di attribuire il finanziamento.
- Dopo la concessione del contributo, nella fase di attuazione del progetto e di verifica degli obblighi assunti dal beneficiario, la posizione del privato è normalmente qualificabile come diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
- La giurisdizione amministrativa permane nella fase successiva alla concessione quando l’amministrazione esercita autotutela per un vizio di legittimità originario dell’atto di concessione o per ragioni di pubblico interesse riconducibili all’esercizio del potere amministrativo; non ricorre tale ipotesi quando la revoca si fonda sul mancato raggiungimento degli obiettivi progettuali o sull’inadempimento degli obblighi documentali ed esecutivi.
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o al Presidente della Regione Siciliana è ammesso soltanto per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa; ove la controversia appartenga al giudice ordinario, il ricorso è inammissibile, con possibilità di applicare l’art. 11 c.p.a.
Revoca di contributo agricolo e riparto di giurisdizione
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da un beneficiario privato contro la revoca di un contributo concesso nell’ambito del PRS Sicilia 2007-2013, misura 121, destinata all’ammodernamento delle aziende agricole. Il provvedimento impugnato aveva disposto anche la restituzione dell’anticipazione ricevuta, maggiorata del 10%.
Premesse e contenuto della controversia
Il contributo concesso ammontava a € 81.573,99, pari al 50% della spesa ammissibile di € 163.147,98. L’amministrazione, dopo avere archiviato la domanda di saldo, ha ritenuto che il beneficiario avesse riscontrato solo parzialmente la richiesta di documentazione necessaria per concludere l’istruttoria tecnico-amministrativa.
Il ricorrente ha contestato il provvedimento deducendo dieci motivi, concernenti principalmente:
- la carenza o insufficienza della comunicazione di avvio del procedimento;
- il difetto di motivazione e di istruttoria;
- l’erronea applicazione degli istituti della revoca e dell’annullamento d’ufficio;
- la violazione dei principi di buona fede, proporzionalità e legittimo affidamento;
- il travisamento dei presupposti;
- l’avvenuta realizzazione dell’investimento;
- l’impossibilità non imputabile di reperire alcuni documenti;
- l’omessa assegnazione di un termine per l’integrazione documentale.
Sono state inoltre proposte una domanda cautelare e una domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 30 c.p.a.
Eccezioni dell’amministrazione
L’Ufficio legislativo e legale regionale ha rilevato la possibile inammissibilità del ricorso per tre ragioni: la non definitività dell’atto, in quanto adottato da un dirigente e indicato come impugnabile con ricorso gerarchico; il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; l’inammissibilità della domanda risarcitoria nel procedimento di ricorso straordinario secondo la direttiva presidenziale del 19 giugno 2020.
Il Consiglio ha ritenuto assorbente il difetto di giurisdizione, senza esaminare le ulteriori eccezioni.
Criterio di riparto applicato
Il parere richiama i precedenti delle Sezioni riunite nn. 6/2023, 58/2025 e 84/2021. Secondo il criterio enunciato, occorre distinguere tra:
- la fase procedimentale di valutazione della domanda e concessione del contributo, nella quale il richiedente è titolare di un interesse legittimo;
- la fase successiva alla concessione, relativa all’attuazione del progetto, alla verifica degli obblighi del beneficiario e alla liquidazione del saldo, nella quale il privato è normalmente titolare di un diritto soggettivo.
La giurisdizione amministrativa può ricorrere anche nella fase successiva soltanto quando l’amministrazione eserciti autotutela per un vizio originario di legittimità dell’ammissione al beneficio o per ragioni di pubblico interesse riconducibili all’esercizio del potere amministrativo.
Valutazione del Consiglio di Giustizia Amministrativa
Nel caso esaminato, la revoca non è stata adottata perché il contributo fosse stato originariamente concesso in violazione di legge. L’amministrazione ha invece contestato il mancato completamento della documentazione richiesta e il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto finanziato.
Le difficoltà dedotte dal ricorrente riguardavano il reperimento di fatture originali quietanzate, di due bonifici con i relativi estratti conto e dell’appendice alla polizza fideiussoria. Tali questioni attengono all’esecuzione dell’intervento e agli obblighi documentali connessi alla fase di saldo, non alla legittimità originaria della concessione.
La controversia è stata quindi qualificata come controversia relativa alla fase successiva alla concessione del contributo, appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario.
Conclusioni
Ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a., il ricorso straordinario è ammesso esclusivamente per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. Il Consiglio ha pertanto espresso il parere che il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, a favore del giudice ordinario, con applicazione dell’art. 11 c.p.a. La domanda cautelare e le ulteriori questioni di rito sono rimaste assorbite.
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