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Parere

Parere n. 161/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto dai signori Adriano Alatrio e Maria Daniela Alatrio, anche quali procuratori generali della signora Grazia Distefano (avv. Carmelo Floreno) contro la Regione Siciliana, Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente e nei confronti del Comune di Catania, per l'annullamento del nulla osta negativo, reso dall’assessorato regionale del territorio e ambiente, dipartimento urbanistica, servizio 5 - vigilanza urbanistica, del 3 febbraio 2023, prot. n. 1777, rispetto alla domanda di sanatoria relativa ad un fabbricato in Catania, contrada Vaccarizzo, Villagio Delfino, contraddistinto in catasto, al foglio 68/A, particella 201, sub. 2; della nota del 19 febbraio 2016, prot. n. 3669; della nota del medesimo assessorato, servizio 3-aree naturali e protette, del 19 gennaio 2022, prot. n. 3022, con allegato il parere negativo della III commissione permanente approvato dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) nella seduta del 31 marzo 2021; della nota del 25 febbraio 2022, prot. n. 3510; del parere C.R.P.P.N. del 29 luglio 2013, «sui criteri da adottare per l’esame delle istanze di condono edilizio e sull’individuazione delle zone per cui si ritiene inammissibile il condono per incompatibilità con la tutela dei beni sottoposti a pubblica tutela»; della nota del Comune di Catania, 22 luglio 2014, prot. n. 240836.

Giustizia amministrativa202600020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per l’annullamento del nulla osta negativo e degli ulteriori atti relativi a una domanda di sanatoria edilizia riguardante un fabbricato sito in Catania, contrada Vaccarizzo, Villaggio Delfino.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato il nulla osta negativo del 3 febbraio 2023 e gli ulteriori atti regionali e comunali connessi alla domanda di sanatoria edilizia, inclusi il parere negativo del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale e il parere sui criteri per l’esame delle istanze di condono edilizio. Con precedente parere interlocutorio n. 77 del 2026, il Collegio aveva disposto l’acquisizione di elementi conoscitivi e documenti presso l’amministrazione resistente. Dopo la trasmissione della documentazione integrativa, i ricorrenti hanno lamentato di non aver ricevuto integralmente gli atti trasmessi dall’Assessorato, chiedendo di potervi accedere e di ottenere un termine per controdedurre. La questione sottoposta al Collegio riguarda quindi la necessità di assicurare, prima della decisione sul ricorso straordinario, la piena conoscenza da parte dei ricorrenti della documentazione acquisita in sede istruttoria e il conseguente esercizio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Il parere

Il Collegio ha accertato che, dopo l’adempimento istruttorio disposto con il precedente parere, i ricorrenti non avevano avuto accesso integrale alla documentazione trasmessa dall’amministrazione resistente, comprendente la nota prot. n. 6289 del 22 aprile 2026 e la relazione integrativa del Servizio 5 - Vigilanza urbanistica, prot. n. 6088 del 20 aprile 2026. Ha ritenuto insufficiente il richiamo dell’Ufficio legislativo e legale alla possibilità di acquisire gli atti mediante una distinta procedura di accesso, poiché il procedimento era già giunto alla fase decisionale e la documentazione era rilevante per il parere. In applicazione delle garanzie partecipative proprie del ricorso straordinario, il Collegio ha disposto che l’Ufficio legislativo e legale consenta ai ricorrenti, anche tramite il difensore, di acquisire integralmente la documentazione in formato cartaceo o digitale, oppure fornisca le indicazioni necessarie per accedere al fascicolo informatico. È stato assegnato all’Ufficio il termine di dieci giorni dalla comunicazione del parere; eventuali memorie e documenti dovranno essere riferiti al Collegio prima del parere definitivo. La decisione sul ricorso è stata pertanto riservata e la trattazione rinviata all’Adunanza del 23 luglio 2026.

Osservazioni

Contraddittorio e accesso alla documentazione istruttoria

Prima dell’espressione del parere definitivo, i ricorrenti devono poter conoscere integralmente la documentazione acquisita dall’amministrazione resistente in esecuzione del precedente parere interlocutorio, così da esercitare in modo pieno e informato il diritto di difesa.

Nota prot. n. 6289 del 22 aprile 2026 e relazione prot. n. 6088 del 20 aprile 2026

L’Ufficio legislativo e legale deve consentire l’accesso alla documentazione trasmessa dall’Assessorato regionale, inclusa la relazione dettagliata di integrazione del rapporto precedentemente trasmesso.

Termine per memorie e documenti

In caso di deposito di memorie o documenti da parte dei ricorrenti, l’Ufficio legislativo e legale dovrà informarne il Collegio mediante una relazione prima del rilascio del parere definitivo.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    necessario contraddittorio

    Il carattere giustiziale del ricorso straordinario impone il rispetto delle forme minime di garanzia connesse al contraddittorio e al diritto di difesa.

  • l. 241/1990

    Le garanzie partecipative e di conoscibilità degli atti rilevano anche nel procedimento relativo al ricorso straordinario.

  • direttiva Presidenziale 19 giugno 2020 sui ricorsi straordinari

    l’Ufficio legislativo e legale dà comunicazione al ricorrente ed agli eventuali controinteressati intervenuti dello stato del procedimento e degli atti acquisiti per l’eventuale produzione di deduzioni, memorie e documenti

    La direttiva richiede che gli atti acquisiti durante l’istruttoria siano comunicati alle parti per consentire deduzioni, memorie e documenti, in vista dell’allineamento delle garanzie del ricorso straordinario a quelle dei procedimenti giurisdizionali.

  • parere dell’Adunanza plenaria n. 11/2024

    L’esistenza di una comune finalità di giustizia tra strumenti giurisdizionali e strumenti giustiziali giustifica la condivisione di alcune forme e garanzie

    Il ricorso straordinario, pur non essendo pienamente giurisdizionale, partecipa di una finalità di giustizia che giustifica l’applicazione di garanzie procedimentali, tra cui il contraddittorio.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, gli atti e i documenti acquisiti in esecuzione di un’attività istruttoria devono essere integralmente messi a disposizione del ricorrente prima della decisione, affinché possa esercitare in modo effettivo e informato il diritto di difesa.
  • La possibilità astratta di presentare una separata istanza di accesso ai documenti non sostituisce l’obbligo dell’amministrazione procedente di assicurare direttamente la conoscibilità della documentazione istruttoria rilevante, soprattutto quando il procedimento sia giunto alla fase decisionale.
  • Il carattere giustiziale del ricorso straordinario comporta l’applicazione delle garanzie minime del contraddittorio, anche quando il procedimento non abbia natura pienamente giurisdizionale.
  • Quando la documentazione integrativa non sia stata resa integralmente conoscibile alla parte, il Consiglio di Giustizia Amministrativa deve sospendere l’espressione del parere e consentire l’accesso agli atti, assegnando un termine per eventuali memorie e documenti.

Ricorso straordinario e domanda di sanatoria edilizia

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da privati contro la Regione Siciliana, Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, con il Comune di Catania quale amministrazione controinteressata. Il ricorso è diretto contro il nulla osta negativo del 3 febbraio 2023 e contro una serie di ulteriori atti regionali e comunali relativi a una domanda di sanatoria edilizia concernente un fabbricato sito in Catania, contrada Vaccarizzo, Villaggio Delfino.

La decisione sul merito degli atti impugnati non è stata ancora assunta.

Precedente attività istruttoria

Con il precedente parere interlocutorio n. 77 del 2026, il Collegio aveva disposto l’acquisizione di elementi conoscitivi e documenti indicati nel parere stesso. L’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana era stato incaricato di attivarsi presso l’Assessorato regionale e di trasmettere, dopo l’adempimento istruttorio, una nuova relazione sull’affare.

L’amministrazione resistente ha trasmesso la documentazione richiesta con nota prot. n. 6289 del 22 aprile 2026, corredata dalla relazione integrativa del Servizio 5 - Vigilanza urbanistica, prot. n. 6088 del 20 aprile 2026. L’Ufficio legislativo e legale ha quindi inviato al Collegio una nuova relazione di competenza.

Contestazione dei ricorrenti

I ricorrenti hanno segnalato di non aver ricevuto integralmente la documentazione trasmessa dall’Assessorato. In particolare, hanno lamentato di essere rimasti esclusi dalla conoscenza della nota prot. n. 6289 del 22 aprile 2026 e della relazione integrativa prot. n. 6088 del 20 aprile 2026.

Hanno quindi chiesto:

  • di acquisire tutta la documentazione relativa all’integrazione istruttoria;
  • di ottenere un termine adeguato per presentare memorie e controdeduzioni;
  • di esercitare pienamente il diritto di difesa prima della decisione.

La difesa ha richiamato sia le garanzie partecipative della legge n. 241/1990 sia l’art. 111 Cost., sostenendo che il carattere giustiziale del ricorso straordinario impone il rispetto del contraddittorio.

Garanzie partecipative nel ricorso straordinario

Il Collegio ha richiamato la direttiva Presidenziale del 19 giugno 2020 sui ricorsi straordinari. La direttiva prevede che l’Ufficio legislativo e legale comunichi al ricorrente e agli eventuali controinteressati lo stato del procedimento e gli atti acquisiti, consentendo la produzione di deduzioni, memorie e documenti.

Il Collegio ha inoltre richiamato il parere dell’Adunanza plenaria n. 11/2024, secondo cui la comune finalità di giustizia degli strumenti giurisdizionali e giustiziali giustifica la condivisione di alcune forme e garanzie. Tra queste rientra il necessario contraddittorio.

Valutazioni del Collegio

A seguito delle verifiche svolte, il Collegio ha accertato che i ricorrenti avevano ricevuto la relazione dell’Ufficio legislativo e legale, ma non avevano avuto accesso integrale, né in formato cartaceo né mediante il fascicolo informatico, alla documentazione trasmessa dall’Assessorato e alla relazione integrativa.

Il Collegio non ha condiviso l’argomento dell’Ufficio legislativo e legale secondo cui i ricorrenti avrebbero potuto acquisire gli atti attraverso una distinta procedura di accesso. Tale soluzione è stata ritenuta inadeguata, soprattutto perché il procedimento si trovava già nella fase decisionale e la documentazione era rilevante per il parere.

La piena conoscenza degli atti istruttori non costituisce quindi una mera facoltà rimessa all’iniziativa della parte, ma una garanzia necessaria del contraddittorio nel procedimento giustiziale.

Adempimenti disposti

Il Collegio ha disposto interlocutoriamente che l’Ufficio legislativo e legale si attivi per consentire ai ricorrenti, anche tramite il difensore, di acquisire integralmente:

  • la documentazione trasmessa con nota prot. n. 6289 del 22 aprile 2026;
  • la relazione integrativa del Servizio 5 - Vigilanza urbanistica, prot. n. 6088 del 20 aprile 2026.

L’accesso dovrà essere assicurato in formato cartaceo o digitale oppure, ove possibile, mediante indicazioni operative per l’accesso al fascicolo informatico. All’Ufficio è stato assegnato il termine di dieci giorni dalla comunicazione del parere.

Qualora i ricorrenti depositino memorie o documenti, l’Ufficio legislativo e legale dovrà darne conto al Collegio con una relazione prima dell’emissione del parere definitivo.

Esito e prosecuzione del procedimento

Il Collegio ha sospeso l’espressione del parere richiesto, riservando ogni decisione in rito e nel merito. La trattazione del ricorso è stata fissata per l’Adunanza delle Sezioni riunite del 23 luglio 2026.

Il parere, pertanto, è interlocutorio e non contiene alcuna decisione definitiva sulla legittimità del nulla osta negativo, degli atti regionali e comunali impugnati o della domanda di sanatoria edilizia.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaAccesso documentaleSanatoria e condono edilizio
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenzaEdilizia
IstitutiPartecipazione procedimentaleTrasparenza e pubblicitàTutela cautelare

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