Parere n. 163/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla Società Mob S.R.L. (Avv.ti Puntarello- Russo), contro la Questura di Palermo, avverso il provvedimento della questura di Palermo cat. 10.a/2024 dell'11 giugno 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento del Questore di Palermo dell’11 giugno 2024, recante la rideterminazione del numero degli addetti alla sicurezza presso un locale di intrattenimento, mediante ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Palermo, in parziale rettifica di una precedente licenza, ha stabilito il numero degli addetti alla sicurezza da impiegare presso il locale in relazione alle diverse fasce di affluenza, fissando fino a diciotto unità per le serate con presenza compresa tra 1.501 e 1.700 persone. Sono stati dedotti la violazione del principio di legalità, la carenza di potere, il difetto assoluto di attribuzione, l’incompetenza della Questura, la violazione dell’accordo quadro nazionale del 21 giugno 2016, il difetto di istruttoria e motivazione, l’irragionevolezza, l’illogicità, l’ingiustizia manifesta, la violazione della proporzionalità e degli artt. 41 e 97 Cost. La questione preliminare esaminata dal Consiglio riguarda la riconducibilità del provvedimento impugnato alla categoria degli atti amministrativi regionali, quale presupposto per la competenza del Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 23, ultimo comma, dello Statuto regionale. In via ulteriore, è stato esaminato il regime applicabile all’errore nell’individuazione dell’autorità competente e la possibilità di riproporre il ricorso davanti al Presidente del Consiglio di Stato.
Il parere
Il Consiglio ha ritenuto il ricorso inammissibile per incompetenza dell’autorità adita. L’art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione Siciliana consente il ricorso straordinario al Presidente della Regione esclusivamente contro atti amministrativi regionali. La regionalità dell’atto deve sussistere sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento all’autorità emanante, sia sotto il profilo oggettivo, con riferimento alla materia esercitata. Il provvedimento impugnato proviene invece dal Questore di Palermo, organo periferico dell’Amministrazione statale, ed è stato adottato nell’esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, ordine pubblico e disciplina delle licenze di pubblico spettacolo, non riconducibili a competenze regionali. Non rilevano la sede siciliana dell’autorità emanante, l’ubicazione del locale o la produzione degli effetti nel territorio regionale. Le censure sostanziali non sono state esaminate perché assorbite dalla declaratoria di inammissibilità. Il Consiglio ha inoltre escluso la trasmissione d’ufficio degli atti e ha ritenuto applicabile il principio della translatio iudicii di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a., facendo salva la facoltà della ricorrente di riproporre il ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro tre mesi dalla comunicazione della decisione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.
Osservazioni
Competenza del Presidente della Regione Siciliana
Il ricorso straordinario previsto dall’art. 23, ultimo comma, dello Statuto siciliano è esperibile soltanto contro atti amministrativi regionali. La regionalità richiede simultaneamente un requisito soggettivo, relativo all’autorità emanante, e un requisito oggettivo, relativo alla materia della funzione esercitata.
Natura statale del provvedimento impugnato
Il provvedimento del Questore di Palermo non è regionale sotto il profilo soggettivo, perché adottato da un organo periferico dell’Amministrazione statale, né sotto il profilo oggettivo, perché attiene a funzioni di pubblica sicurezza, ordine pubblico e disciplina delle licenze di pubblico spettacolo.
Irrilevanza della localizzazione territoriale
La sede dell’autorità in Sicilia, l’ubicazione del locale nel territorio regionale e la produzione degli effetti dell’atto nei confronti di un operatore economico siciliano non trasformano il provvedimento statale in un atto regionale.
Mancata trasmissione d’ufficio
L’erronea individuazione dell’autorità competente non comporta la trasmissione d’ufficio degli atti al Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 1199/1971, poiché il ricorso straordinario è un rimedio giustiziale a struttura contenziosa e non un ricorso amministrativo ordinario o gerarchico.
Translatio iudicii e riproposizione del ricorso
È fatta salva la facoltà della ricorrente di riproporre il ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della decisione del Presidente della Regione Siciliana, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.
Norme richiamate
art. 23, ultimo comma, Statuto della Regione Siciliana
I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente della Regione sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato.
La disposizione limita il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana agli atti amministrativi regionali, individuati mediante la necessaria ricorrenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo.
art. 8 d.P.R. n. 1199/1971
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica costituisce il rimedio straordinario alternativo astrattamente esperibile contro l’atto statale impugnato, ricorrendone i presupposti.
art. 2, comma 3, d.P.R. n. 1199/1971
La disciplina della trasmissione d’ufficio non è applicabile all’erronea proposizione del ricorso straordinario davanti al Presidente della Regione Siciliana contro un atto non regionale, poiché il rimedio ha natura giustiziale e struttura contenziosa.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Il principio della translatio iudicii consente di salvaguardare gli effetti sostanziali e processuali della domanda quando essa sia stata proposta davanti a un’autorità priva di competenza, secondo le condizioni e i termini applicabili.
art. 6, comma 4, d.l. n. 19/2026
È richiamato quale fondamento della facoltà di riproporre il ricorso straordinario dinanzi al Presidente del Consiglio di Stato entro tre mesi dalla comunicazione della decisione regionale.
sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023
È richiamata quale precedente rilevante nell’elaborazione della natura del ricorso straordinario come rimedio giustiziale a struttura contenziosa, distinto dai ricorsi amministrativi ordinari.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana è ammissibile soltanto contro atti amministrativi regionali, la cui regionalità deve sussistere sia in senso soggettivo, per la provenienza dell’atto da un’autorità regionale o sottoposta alla vigilanza regionale, sia in senso oggettivo, per l’inerenza della funzione a una competenza regionale originaria, trasferita o delegata.
- Un provvedimento adottato da un organo periferico dell’Amministrazione statale non diventa atto regionale per il solo fatto di essere emanato o produrre effetti nel territorio della Regione Siciliana; rilevano la titolarità della funzione esercitata e la riconducibilità dell’atto all’ordinamento regionale.
- Le funzioni di pubblica sicurezza, ordine pubblico e disciplina delle licenze di pubblico spettacolo esercitate dal Questore appartengono, ai fini del riparto considerato, all’amministrazione statale e non rientrano nella competenza del Presidente della Regione Siciliana in sede di ricorso straordinario.
- L’erronea individuazione dell’autorità competente nel ricorso straordinario non comporta automaticamente la trasmissione d’ufficio degli atti, poiché il ricorso straordinario è un rimedio giustiziale contenzioso e non un ricorso amministrativo ordinario gerarchico.
- In caso di ricorso straordinario proposto davanti all’autorità incompetente, la tutela può essere salvaguardata mediante la riproposizione davanti all’autorità competente secondo il principio della translatio iudicii, entro il termine perentorio previsto, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.
Inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana contro un atto del Questore
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede consultiva, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da una società esercente attività di intrattenimento contro un provvedimento del Questore di Palermo relativo al numero degli addetti alla sicurezza da impiegare presso un locale di spettacolo.
Premesse e oggetto della controversia
Il provvedimento impugnato, adottato l’11 giugno 2024 in parziale rettifica di una precedente licenza, ha previsto un numero differenziato di addetti alla sicurezza in relazione alle fasce di affluenza, stabilendo fino a diciotto unità per le serate con presenza compresa tra 1.501 e 1.700 persone.
La società ha chiesto l’annullamento o la disapplicazione dei criteri utilizzati dalla Questura e degli atti presupposti, connessi e consequenziali. Ha dedotto, tra l’altro, violazione del principio di legalità, carenza di potere, difetto assoluto di attribuzione, incompetenza, violazione dell’accordo quadro nazionale del 21 giugno 2016, difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza, illogicità, violazione della proporzionalità e degli artt. 41 e 97 Cost.
Questione preliminare: competenza del Presidente della Regione
L’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana ha ritenuto il ricorso tempestivo, ma ne ha prospettato l’inammissibilità perché rivolto contro un atto del Questore di Palermo, non riconducibile all’Amministrazione regionale.
Il Consiglio ha applicato l’art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione Siciliana, secondo cui il ricorso straordinario al Presidente della Regione riguarda gli atti amministrativi regionali.
Requisiti della regionalità dell’atto
Secondo il parere, la regionalità dell’atto deve sussistere sotto due profili concorrenti:
- sotto il profilo soggettivo, l’atto deve provenire dalla Regione Siciliana, da un ente regionale o da un ente comunque sottoposto alla vigilanza regionale;
- sotto il profilo oggettivo, l’atto deve riguardare una materia rientrante in una competenza regionale originaria, trasferita o delegata.
La mancanza anche di uno solo dei due requisiti esclude la competenza del Presidente della Regione in sede di ricorso straordinario.
Natura statale del provvedimento
Il provvedimento impugnato è stato adottato dal Questore di Palermo, organo periferico dell’Amministrazione statale, nell’esercizio di funzioni concernenti la pubblica sicurezza, l’ordine pubblico e la disciplina delle licenze di pubblico spettacolo.
L’atto non è quindi regionale né sotto il profilo soggettivo né sotto quello oggettivo. Il Consiglio ha precisato che non assumono rilievo la sede dell’autorità in Sicilia, l’ubicazione del locale nel territorio regionale o il fatto che gli effetti dell’atto ricadano su un operatore economico operante nella Regione. Ciò che rileva è la titolarità della funzione amministrativa e la riconducibilità dell’atto all’ordinamento regionale.
Effetti processuali dell’incompetenza
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La questione preliminare ha carattere assorbente e ha impedito l’esame delle censure sostanziali riguardanti:
- la copertura normativa dei criteri utilizzati dalla Questura;
- la rilevanza dell’accordo quadro del 21 giugno 2016;
- la proporzionalità delle prescrizioni;
- la sostenibilità economica e organizzativa dell’obbligo imposto;
- l’adeguatezza dell’istruttoria e della motivazione.
Esclusione della trasmissione d’ufficio e translatio iudicii
Il Consiglio ha escluso che, in un caso di questo tipo, gli atti debbano essere trasmessi d’ufficio al Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 1199/1971.
Il ricorso straordinario è qualificato come rimedio giustiziale alternativo alla tutela giurisdizionale, con struttura contenziosa e funzione decisoria. Esso non è assimilabile ai ricorsi amministrativi ordinari o gerarchici, nei quali l’amministrazione procede al riesame di un precedente assetto di interessi nell’ambito della propria organizzazione.
L’errore nell’individuazione dell’autorità competente deve pertanto essere regolato mediante il principio della translatio iudicii di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a.
Conclusione
Il parere è nel senso dell’inammissibilità del ricorso proposto al Presidente della Regione Siciliana. È tuttavia fatta salva la facoltà della società di riproporre il ricorso straordinario davanti al Presidente del Consiglio di Stato entro tre mesi dalla comunicazione della decisione adottata dal Presidente della Regione Siciliana, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.
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