Parere n. 164/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto dai signori Marianna Giuliano e Mario Isgrò (Avv.ti Giancarlo Greco e Simonetta Brambille), contro il Comune di Carini, per l’annullamento: - del provvedimento di demolizione e messa in pristino prot. n. 12 del 28 febbraio 2025, notificato il 3 marzo 2025; - del provvedimento di diniego delle domande di condono edilizio prot. n. 58931 del 14 novembre 2024, presentate ai sensi della l. n. 724/1994 prot. nn. 7567 e 7574 in data 1° marzo 1995, relative all’immobile, nel Comune di Carini, contrada Monostalla, via Milazzo n. 10, contraddistinto, in catasto al foglio n. 33, particella n. 1400 sub. 2, 3 e 4; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento del diniego di condono edilizio relativo a due domande presentate ai sensi della l. n. 724/1994 e della conseguente ordinanza di demolizione e messa in pristino.
Esito
La questione giuridica
I ricorrenti, divenuti proprietari dell’immobile mediante decreto di trasferimento del 22 novembre 2022, impugnano il diniego comunale delle due domande di sanatoria edilizia presentate il 1° marzo 1995 e la successiva ordinanza di demolizione. Il Comune ha ritenuto unitariamente considerate le opere oggetto delle due istanze, stimandone la volumetria complessiva in 838,54 mc., superiore al limite di 750 mc. previsto dall’art. 39, comma 1, della l. n. 724/1994. I ricorrenti deducono: l’erroneità della determinazione volumetrica, asserendo una cubatura complessiva di 712,57 mc.; il difetto di istruttoria e l’omesso sopralluogo; la mancata considerazione della concessione edilizia n. 5192/1991, relativa a 159,60 mc. già assentiti; l’autonomia delle due domande, riconducibili a due nuclei familiari distinti; l’illegittimità dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista in caso di mancata demolizione, in quanto essi sarebbero estranei alla realizzazione dell’abuso.
Il parere
Il Collegio ha ritenuto il ricorso ricevibile e fiscalmente regolare, ma non ha definito nel merito le censure. Considerata la decisività della corretta determinazione della cubatura e la necessità di verificare anche il rapporto tra la concessione edilizia n. 5192/1991 e gli immobili oggetto delle domande di condono, ha disposto una verificazione tecnica nel contraddittorio delle parti. La verificazione dovrà accertare se la volumetria complessiva delle opere cui si riferiscono le due domande di sanatoria sia superiore o inferiore a 750 mc., sulla base della documentazione e mediante ispezione dei luoghi. L’incarico è stato affidato all’Ingegnere capo dell’Ufficio del Genio civile di Palermo, con facoltà di subdelega a tecnici della medesima amministrazione, previa verifica dell’assenza di incompatibilità. Le parti dovranno essere avvisate almeno dieci giorni prima delle operazioni e potranno presenziare e formulare osservazioni. Il Genio civile dovrà depositare la relazione entro novanta giorni; le parti avranno poi trenta giorni per eventuali memorie e l’Ufficio legislativo e legale trasmetterà gli atti al Consiglio nei successivi trenta giorni. In attesa dell’incombente istruttorio, l’espressione del parere è stata sospesa.
Osservazioni
Determinazione della volumetria complessiva
È necessaria una verificazione tecnica per stabilire se la cubatura complessiva delle opere oggetto delle due domande di condono, considerate unitariamente, superi o meno il limite di 750 mc. previsto dall’art. 39, comma 1, della l. n. 724/1994.
Concessione edilizia n. 5192/1991
La verificazione dovrà acquisire e valutare chiarimenti sul rapporto tra la concessione edilizia n. 5192/1991 e gli immobili oggetto delle domande di condono, anche ai fini del computo della volumetria rilevante.
Difetto di istruttoria e omesso sopralluogo
La questione della correttezza dei dati volumetrici e dell’adeguatezza dell’istruttoria comunale richiede un accertamento tecnico in contraddittorio, anche mediante ispezione dei luoghi.
Modalità del contraddittorio tecnico
Tutte le parti devono essere avvisate almeno dieci giorni prima delle operazioni, con facoltà di partecipare anche tramite consulenti e di formulare note a verbale; la relazione dovrà essere comunicata alle parti, alle quali sarà assegnato un termine di trenta giorni per eventuali memorie.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, l. n. 724/1994
limite non superiore a 750 mc. per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria
Il Comune ha applicato la disposizione ritenendo che le due domande riguardassero una costruzione unitariamente considerata e che la relativa volumetria complessiva fosse pari a 838,54 mc.; il Consiglio non ha ancora definito se tale presupposto fattuale sia corretto.
Corte costituzionale, sentenza n. 302/1996
uno stesso soggetto legittimato non può utilizzare separate domande di sanatoria per aggirare il limite della volumetria prevista dall’art. 39, comma 1, della legge n. 724 del 1994
Il richiamo sostiene il principio secondo cui le domande devono essere unificate quando riguardano la medesima nuova costruzione da considerarsi in senso unitario.
art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001
È invocato dai ricorrenti con riguardo all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di mancata ottemperanza all’ordine di demolizione; la relativa censura non è stata ancora decisa.
art. 7 l. n. 47/1985, come recepito dall’art. 1 l.r. n. 16/2016
È richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina dell’ordine di demolizione e dell’acquisizione gratuita; il parere interlocutorio non ha ancora definito l’applicazione della disciplina alla posizione degli attuali proprietari.
concessione edilizia n. 5192/1991
Titolo edilizio indicato dai ricorrenti come antecedente e legittimante una volumetria di 159,60 mc.; il Consiglio ha disposto un accertamento sul suo rapporto con le opere oggetto di condono.
Massime di principio
- Quando più domande di sanatoria riguardano una medesima costruzione da considerarsi unitariamente, la verifica del limite volumetrico previsto dalla disciplina del condono deve essere effettuata considerando complessivamente le opere, anche se le istanze sono formalmente distinte.
- La corretta applicazione del limite volumetrico per il condono edilizio richiede un accertamento tecnico effettivo della consistenza delle opere, basato sulla documentazione disponibile e, quando necessario, sull’ispezione dei luoghi.
- Quando la decisione del ricorso dipende da una questione tecnica controversa e decisiva, il giudice consultivo può disporre una verificazione nel contraddittorio delle parti prima di esprimere il parere definitivo.
- La verificazione deve svolgersi garantendo la partecipazione delle parti, la possibilità di intervenire tramite consulenti e la comunicazione della relazione tecnica, con successivo termine per osservazioni e memorie.
Ricorso straordinario sul condono edilizio e sull’ordinanza di demolizione
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da privati contro il Comune di Carini per l’annullamento del diniego di due domande di condono edilizio e della conseguente ordinanza di demolizione e messa in pristino. Il parere è stato sospeso in attesa di un accertamento tecnico.
Premesse fattuali
I ricorrenti sono divenuti proprietari dell’immobile, sito in Carini, contrada Monostalla, via Milazzo n. 10, mediante decreto di trasferimento del 22 novembre 2022, emesso nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare. L’immobile comprende unità catastali al piano rialzato, al piano seminterrato e un magazzino, oltre a un terreno pertinenziale con piscina e tettoia non dichiarate in catasto.
Il 1° marzo 1995 erano state presentate due domande di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della l. n. 724/1994, riferite alle diverse unità dell’edificio. Il Comune ha successivamente ritenuto che le istanze riguardassero un unico manufatto e un unico centro di interessi, individuando una volumetria complessiva di 838,54 mc.
Provvedimenti impugnati
Con provvedimento del 14 novembre 2024 il Comune ha negato il condono, ritenendo superato il limite di 750 mc. previsto dall’art. 39, comma 1, della l. n. 724/1994. Il diniego è stato fondato anche sul principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 302/1996, secondo cui non è possibile utilizzare domande separate per aggirare il limite volumetrico quando le istanze riguardano la medesima nuova costruzione unitariamente considerata.
Con successiva ordinanza del 28 febbraio 2025, notificata il 3 marzo 2025, il Comune ha ordinato ai proprietari la demolizione e la messa in pristino delle opere abusive.
Motivi del ricorso
I ricorrenti hanno contestato anzitutto la determinazione della volumetria, sostenendo che l’intero immobile avrebbe una cubatura di 712,57 mc., comunque inferiore al limite di 750 mc. Hanno richiamato una propria perizia giurata e una consulenza tecnica d’ufficio svolta nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare.
È stato inoltre dedotto il difetto di istruttoria e l’omesso sopralluogo da parte del Comune, nonché la mancata considerazione della concessione edilizia n. 5192/1991, che avrebbe assentito una superficie di 53,20 mq. e una volumetria di 159,60 mc. secondo la prospettazione dei ricorrenti.
Un ulteriore motivo riguarda l’autonomia delle due domande di condono, che sarebbero riferibili a due nuclei familiari distinti, nonostante il rapporto di parentela tra le originarie richiedenti.
Infine, i ricorrenti hanno contestato la previsione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di mancata demolizione, sostenendo che tale effetto non potrebbe operare nei loro confronti, in quanto estranei alla realizzazione materiale dell’abuso.
Ricevibilità e istruttoria procedimentale
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fiscalmente regolare e ricevibile, poiché notificato al Comune entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notifica del diniego di condono e, comunque, tempestivamente rispetto all’ordinanza di demolizione.
Nel corso dell’istruttoria l’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana ha richiesto al Comune ulteriori chiarimenti sulla concessione edilizia del 1991 e sulla cubatura delle opere. Il Comune ha trasmesso la documentazione integrativa e i ricorrenti hanno depositato una memoria di replica.
Verificazione tecnica
Il Consiglio ha ritenuto necessario acquisire un accertamento tecnico nel contraddittorio delle parti. La verificazione dovrà stabilire se la volumetria complessiva relativa alle opere oggetto delle due domande di condono, considerate unitariamente, sia superiore o inferiore a 750 mc.
L’accertamento dovrà essere svolto dall’Ufficio del Genio civile di Palermo, sulla base degli atti e degli eventuali documenti depositati dalle parti, nonché mediante ispezione dei luoghi. L’incarico è stato affidato all’Ingegnere capo dell’Ufficio, con facoltà di subdelega a tecnici della stessa amministrazione, previa verifica dell’assenza di incompatibilità.
Le parti dovranno essere avvisate almeno dieci giorni prima delle operazioni e potranno partecipare anche tramite consulenti tecnici, formulando osservazioni a verbale. La relazione dovrà essere trasmessa entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta; successivamente sarà comunicata alle parti, che avranno trenta giorni per depositare eventuali memorie. L’Ufficio legislativo e legale dovrà quindi trasmettere gli atti al Consiglio nei successivi trenta giorni, corredandoli delle proprie deduzioni.
Conclusioni
Il Collegio non ha deciso i motivi di ricorso relativi alla volumetria, alla rilevanza della concessione edilizia del 1991, all’autonomia delle due domande e all’acquisizione gratuita del bene. L’espressione del parere è stata sospesa fino all’acquisizione degli elementi tecnici richiesti.
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