Parere n. 162/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Ferdinando Amata, c.f.: MTAFDN66B20F158M, del foro di Messina, giusta procura speciale alle liti rilasciata il 13 dicembre 2023 allegata al presente atto, domicilio digitale come da pec: avv.ferdinandoamat@pec.giuffre.it, con studio in Messina, via Pietro Castelli 18, contro la Regione Siciliana - Assessorato dei Beni culturali e dell'Identità siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana (c.f.: 80012000826) - assessorato.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it; Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, soprime@certmail.regione.sicilia.it, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, domiciliati per legge presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, via Mariano Stabile, 182 (CAP: 90141) - pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it, e nei confronti del Comune di Lipari, in persona del Sindaco pro tempore, Piazza G. Mazzini 1, indirizzo pec: protocollo@pec.comunelipari.it; per l’annullamento quanto al ricorso n. 55/2026: con il ricorso principale, del provvedimento prot. n° -OMISSIS- del -OMISSIS-, comunicato il 18 maggio 2023, con il quale il Soprintendente per i Beni Culturali e Ambientali di Messina ha espresso parere negativo di competenza sull’istanza di sanatoria edilizia, ex art. 32 della legge n° 326/2003, presentata il -OMISSIS- prot. -OMISSIS-, al Comune di Lipari, dal ricorrente, con ordine di remissione in pristino dei luoghi nel termine di giorni 90, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso; con i motivi aggiunti del provvedimento del Comune di Lipari prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data 2 gennaio 2024, con il quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di condono edilizio inoltrata con prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-; - nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali e di quelli già impugnati con il ricorso principale ossia: il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, comunicato il 18 maggio 2023, con il quale il Soprintendente per i Beni Culturali e Ambientali di Messina ha espresso parere negativo di competenza sull’istanza di sanatoria edilizia di cui sopra. Con il ricorso n. 58/2026 sono stati, invece, impugnati, il provvedimento del Comune di Lipari prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data 2 gennaio 2024, con il quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di condono edilizio inoltrata con prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-; - nonché tutti gli atti presupposti e consequenziali e di quelli già impugnati con il ricorso principale ossia: il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, comunicato il 18 maggio 2023, con il quale il Soprintendente per i Beni Culturali e Ambientali di Messina ha espresso parere negativo di competenza sull’istanza di sanatoria edilizia di cui sopra.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del parere negativo della Soprintendenza sull’istanza di condono edilizio e del conseguente diniego del Comune di Lipari, con ordine di rimessione in pristino
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il parere negativo con cui la Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Messina si è pronunciata sull’istanza di condono edilizio presentata ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 per opere abusive realizzate nel 2001, nonché l’ordine di rimessione in pristino contenuto nello stesso atto. Ha inoltre impugnato, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento comunale di rigetto dell’istanza di condono, motivato esclusivamente mediante richiamo al parere soprintendentizio. Sono stati dedotti tre motivi: 1) incompetenza della Soprintendenza ad adottare direttamente il rigetto dell’istanza e a disporre la demolizione, trattandosi di poteri spettanti al Comune nell’ambito del procedimento di condono; 2) violazione dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990 per formazione del silenzio-assenso, in ragione del ritardo di oltre diciassette anni nella pronuncia della Soprintendenza; 3) difetto di motivazione, istruttoria e presupposto, poiché il parere non avrebbe specificato il vincolo paesaggistico, le relative prescrizioni e le ragioni concrete di incompatibilità delle opere con il vincolo. Il Consiglio ha inoltre esaminato la ricevibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti e la necessità di riunire il ricorso erroneamente iscritto al n. 58/2026 con quello n. 55/2026.
Il parere
Il Consiglio ha ritenuto ricevibili il ricorso principale e i motivi aggiunti e ha disposto la riunione dei ricorsi. Il primo motivo è stato accolto: il parere della Soprintendenza è un atto endoprocedimentale, sebbene vincolante, inserito nel procedimento comunale di condono; la Soprintendenza non può esercitare autonomamente poteri repressivi né ordinare la demolizione o la rimessione in pristino, competenze spettanti al Comune. Il secondo motivo è stato respinto: l’art. 17-bis della legge n. 241/1990 presuppone la trasmissione, da parte dell’amministrazione procedente, di uno schema di provvedimento all’amministrazione interpellata. Nel caso concreto il Comune non aveva trasmesso alcuno schema e la richiesta del parere risultava provenire dal privato, sicché la fattispecie non era riconducibile al silenzio-assenso previsto dalla norma. Il terzo motivo è stato accolto: il parere era privo di motivazione adeguata, poiché il mero richiamo a una circolare non indicava le ragioni concrete dell’incompatibilità delle opere con il vincolo paesaggistico, né specificava le caratteristiche del vincolo e l’incidenza delle opere realizzate nel seminterrato. Il vizio ha determinato anche l’illegittimità derivata del diniego comunale, fondato esclusivamente sul parere soprintendentizio. È stato quindi espresso parere favorevole al parziale accoglimento dei ricorsi, con annullamento degli atti impugnati e rinnovazione del parere della Soprintendenza, salve le ulteriori determinazioni amministrative.
Osservazioni
Riunione dei ricorsi
Il ricorso per motivi aggiunti, erroneamente iscritto al R.G. n. 58/2026, deve essere riunito al ricorso straordinario n. 55/2026, poiché identico ai motivi aggiunti già depositati nel fascicolo principale.
Ricevibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti
Il ricorso principale è ricevibile perché proposto entro centoventi giorni dalla formazione del silenzio sul ricorso gerarchico. Anche i motivi aggiunti sono ricevibili perché proposti entro centoventi giorni dalla notificazione del provvedimento comunale di diniego.
Competenza della Soprintendenza e ordine di ripristino
Nel procedimento di condono il parere della Soprintendenza è un atto endoprocedimentale, pur se vincolante, mentre la conclusione del procedimento e l’adozione delle misure repressive spettano al Comune. La Soprintendenza non poteva quindi ordinare direttamente la demolizione o la rimessione in pristino.
Art. 17-bis della legge n. 241/1990 - Silenzio-assenso
Il motivo è infondato perché l’art. 17-bis presuppone che l’amministrazione procedente trasmetta all’amministrazione interpellata uno schema di provvedimento corredato della documentazione. Nel caso concreto il Comune non aveva trasmesso alcuno schema e la richiesta risultava presentata dal privato; non ricorrevano pertanto i presupposti applicativi del silenzio-assenso.
Motivazione del parere paesaggistico
Il parere è illegittimo per difetto di motivazione. Il semplice richiamo a una circolare, senza indicare il vincolo rilevante e le ragioni specifiche dell’incompatibilità delle opere con la tutela paesaggistica, non consente di comprendere la decisione né di verificare l’esercizio della discrezionalità tecnica nel caso concreto.
Illegittimità derivata del diniego comunale
Il diniego del Comune, motivato esclusivamente mediante rinvio al parere negativo della Soprintendenza, è illegittimo in via derivata. Occorre procedere al rinnovo del parere e alle ulteriori determinazioni dell’amministrazione competente.
Norme richiamate
d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e il ricorso gerarchico presupposto.
art. 32 della legge n. 326/2003
Costituisce la base normativa dell’istanza di sanatoria edilizia per opere realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
art. 35 della legge n. 47/1985
Il procedimento di rilascio del titolo edilizio in sanatoria è di competenza esclusiva del Comune; il parere dell’autorità preposta al vincolo costituisce una fase endoprocedimentale necessaria e condizionante.
art. 38 della legge n. 47/1985
la presentazione della domanda di condono sospende il procedimento per l'applicazione di sanzioni amministrative
È richiamato dal ricorrente per sostenere l’illegittimità di provvedimenti repressivi adottati durante la pendenza della domanda di condono; il parere accoglie invece la censura relativa alla carenza di potere della Soprintendenza, senza fondare espressamente la decisione su tale disposizione.
art. 146 del d.lgs. n. 42/2004
È indicato dal ricorrente come disciplina procedimentale applicabile al parere paesaggistico nell’ambito del condono dopo la cessazione del regime transitorio; il parere si concentra tuttavia sulla natura endoprocedimentale dell’atto e sul suo difetto di motivazione.
art. 159 del d.lgs. n. 42/2004
È richiamato per individuare la cessazione del regime transitorio della disciplina paesaggistica.
art. 17-bis della legge n. 241/1990
Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente.
L’operatività del silenzio-assenso richiede la trasmissione, da parte dell’amministrazione procedente, di uno schema di provvedimento corredato dalla documentazione. In mancanza di tale trasmissione, e quando la richiesta provenga dal privato, l’istituto non si applica.
art. 3 della legge n. 241/1990
Impone una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni concrete del provvedimento, soprattutto quando l’amministrazione esercita valutazioni tecnico-discrezionali.
art. 134 del codice del processo amministrativo
È richiamato per delimitare il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni discrezionali e tecniche, impedendo al giudice di sostituire la propria valutazione a quella amministrativa al di fuori dei casi previsti.
art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce la base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente e delle persone fisiche menzionate.
art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
Massime di principio
- Nel procedimento di condono edilizio relativo a opere realizzate su area sottoposta a vincolo paesaggistico, il parere della Soprintendenza è un atto endoprocedimentale, anche quando abbia carattere vincolante; la competenza a concludere il procedimento di condono e ad adottare le conseguenti misure repressive resta attribuita al Comune.
- La Soprintendenza non può adottare direttamente ordini di demolizione o di rimessione in pristino nell’ambito del procedimento di condono edilizio, poiché tali poteri repressivi spettano all’amministrazione comunale procedente.
- Il silenzio-assenso previsto dall’art. 17-bis della legge n. 241/1990 presuppone che l’amministrazione procedente trasmetta all’amministrazione interpellata uno schema di provvedimento corredato della documentazione; non è sufficiente una richiesta di parere proveniente direttamente dal privato.
- Un parere tecnico-discrezionale della Soprintendenza deve indicare le ragioni concrete per cui l’intervento è incompatibile con il vincolo paesaggistico. Il mero richiamo a una circolare o a formule generiche non assolve l’obbligo di motivazione.
- Il sindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali deve verificare la ragionevolezza tecnica, la congruità scientifica e il rispetto della situazione fattuale, senza trasformarsi in una sostituzione del giudizio amministrativo; resta tuttavia pienamente verificabile l’adeguatezza della motivazione e l’accertamento dei presupposti di fatto.
Parere sui ricorsi straordinari relativi al condono edilizio in area vincolata
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato due ricorsi straordinari concernenti un’istanza di condono edilizio relativa ad opere abusive realizzate in un fabbricato sito nel Comune di Lipari. Il ricorrente ha contestato sia il parere negativo della Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Messina, sia il successivo diniego comunale fondato esclusivamente su tale parere.
Fattispecie e atti impugnati
Le opere, realizzate nel 2001 in difformità dal titolo edilizio, consistevano nell’ampliamento della parte seminterrata dell’edificio mediante quattro vani, servizi e un vano scala, per una superficie utile complessiva di 66,46 mq. Nel 2004 era stata presentata istanza di sanatoria ai sensi della legge n. 326/2003.
La Soprintendenza, dopo avere richiesto chiarimenti e integrazioni documentali, aveva espresso parere contrario al mantenimento delle opere e contestualmente ordinato la rimessione in pristino dei luoghi entro novanta giorni. Il Comune di Lipari aveva successivamente rigettato l’istanza di condono richiamando esclusivamente il parere soprintendentizio.
Riunione e ricevibilità
Il Consiglio ha rilevato che i motivi aggiunti erano stati erroneamente iscritti in un autonomo fascicolo e ne ha disposto la riunione con il ricorso principale, poiché riguardavano il medesimo procedimento e riproducevano i motivi aggiunti già depositati.
Il ricorso principale è stato ritenuto ricevibile perché proposto entro centoventi giorni dalla formazione del silenzio sul ricorso gerarchico presentato contro il parere della Soprintendenza. Anche i motivi aggiunti sono stati considerati tempestivi, essendo stati proposti entro centoventi giorni dalla notifica del diniego comunale.
Primo motivo: limiti della competenza della Soprintendenza
Il primo motivo è stato accolto. Il parere della Soprintendenza nel procedimento di condono è un atto endoprocedimentale, sebbene vincolante, che si inserisce nel procedimento di rilascio del titolo edilizio in sanatoria di competenza comunale.
La Soprintendenza è chiamata a esprimere la propria valutazione sulla compatibilità dell’intervento con il vincolo paesaggistico, ma non può sostituirsi al Comune nella definizione dell’istanza di condono né adottare autonomamente misure repressive. In particolare, non può ordinare la demolizione o la rimessione in pristino delle opere abusive. Tali poteri spettano all’amministrazione comunale titolare del procedimento.
Il parere è stato pertanto annullato nella parte in cui conteneva l’ordine di ripristino.
Secondo motivo: esclusione del silenzio-assenso
Il secondo motivo, fondato sulla presunta formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990, è stato respinto.
Il Consiglio ha chiarito che l’art. 17-bis presuppone una richiesta proveniente dall’amministrazione procedente, la quale deve trasmettere all’amministrazione interpellata uno schema di provvedimento corredato dalla documentazione necessaria. Solo in tale situazione il decorso del termine può produrre l’effetto di acquisizione tacita dell’assenso.
Nel caso esaminato, il Comune di Lipari non aveva trasmesso alla Soprintendenza alcuno schema di provvedimento. Dalla documentazione risultava inoltre che la richiesta del parere era stata presentata dal privato. La fattispecie non era quindi riconducibile al modello procedimentale dell’art. 17-bis e il lungo ritardo della Soprintendenza non aveva prodotto silenzio-assenso.
Terzo motivo: difetto di motivazione del parere paesaggistico
Il terzo motivo è stato accolto. Il Consiglio ha ricordato che il sindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali dell’amministrazione è esterno e mira a verificare la manifesta irragionevolezza, l’erronea valutazione dei presupposti, la contraddittorietà, la ragionevolezza tecnica, la congruità scientifica e il rispetto della situazione fattuale.
Tale limite impedisce al giudice di sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione nell’ambito delle soluzioni tecniche opinabili. Non impedisce però di verificare l’esistenza e l’adeguatezza della motivazione, nonché la correttezza degli accertamenti fattuali posti a base della decisione.
Nel caso concreto il parere della Soprintendenza era motivato in modo insufficiente. Il richiamo a una circolare, privo di riferimenti specifici al vincolo paesaggistico e alle sue prescrizioni, non spiegava perché le opere realizzate nel seminterrato fossero incompatibili con la tutela paesaggistica. Le affermazioni risultavano apodittiche e generiche e non consentivano al destinatario di comprendere le ragioni della decisione.
Effetti sul diniego comunale
Poiché il Comune aveva rigettato l’istanza di condono esclusivamente sulla base del parere negativo della Soprintendenza, l’illegittimità di quest’ultimo si è riflessa sul provvedimento comunale per invalidità derivata.
Il Consiglio ha quindi ritenuto necessario l’annullamento di entrambi gli atti, con rinnovazione del parere soprintendentizio e salvezza delle ulteriori determinazioni della pubblica amministrazione competente.
Esito
Il parere è stato favorevole al parziale accoglimento dei ricorsi riuniti. Sono stati annullati il parere della Soprintendenza, nella parte relativa all’ordine di ripristino e per difetto di motivazione, e il diniego comunale fondato esclusivamente su quel parere. È stato invece respinto il motivo relativo alla formazione del silenzio-assenso ex art. 17-bis della legge n. 241/1990.
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