Parere n. 166/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana avverso la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS- del dirigente dell’Area dell’Igiene e salute, delle Politiche abitative e giovanili del Comune di Palermo – Istanza cautelare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento della determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva dell’emergenza abitativa 2025 del Comune di Palermo, nella parte relativa all’esclusione o pretermissione del ricorrente, con istanza cautelare
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale e gli allegati recanti la graduatoria definitiva dell’emergenza abitativa per l’anno 2025, nonché ogni eventuale provvedimento di esclusione o decadenza e gli ulteriori elenchi relativi all’assegnazione di immobili confiscati alla mafia o comunali, lamentando di essere stato escluso o pretermesso. Il ricorso è stato proposto anche con domanda di sospensione cautelare. Nella fase cautelare il Consiglio ha dovuto verificare la sussistenza del fumus boni iuris, ravvisato quantomeno in relazione al denunciato difetto di motivazione, e del periculum in mora, con riguardo alla natura degli interessi coinvolti e al pregiudizio grave e irreparabile prospettato. Ai fini della successiva decisione di merito è stata inoltre rilevata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti utilmente collocati nella graduatoria.
Il parere
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza cautelare, ritenendo presenti sia profili di fumus boni iuris, in particolare per il possibile difetto di motivazione dell’esclusione o della pretermissione, sia il periculum in mora, in ragione degli interessi abitativi coinvolti e del rischio di un danno grave e irreparabile. Non è stata definita la controversia nel merito. Per consentire l’esame di merito, il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri aventi diritto utilmente collocati in graduatoria, autorizzando la notificazione per pubblici proclami e onerando il ricorrente degli adempimenti necessari, tramite l’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana.
Osservazioni
Istanza cautelare
L’istanza di sospensione deve essere accolta poiché il ricorso presenta, a un primo sommario esame, profili di fumus boni iuris, quantomeno con riferimento al denunciato difetto di motivazione, e sussiste il periculum in mora in considerazione della natura degli interessi coinvolti e del possibile pregiudizio grave e irreparabile.
Integrazione del contraddittorio
Ai fini dell’esame di merito, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti degli altri aventi diritto utilmente collocati nella graduatoria dell’emergenza abitativa.
Notificazione per pubblici proclami
La notificazione per pubblici proclami è autorizzata; il ricorrente è onerato degli adempimenti necessari e l’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana è incaricato di provvedere agli incombenti indicati nella motivazione.
Norme richiamate
d.P.R. 1199/1971
Il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana costituisce il procedimento nel cui ambito è stato richiesto il parere cautelare del Consiglio di Giustizia Amministrativa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte e i terzi citati, a tutela dei loro diritti o della dignità.
Massime di principio
- Nella fase cautelare del ricorso straordinario, l’accoglimento della sospensione può essere disposto quando, anche a un primo sommario esame, emergano profili di fumus boni iuris tali da richiedere un approfondimento nel merito e risulti un periculum in mora collegato al rischio di un danno grave e irreparabile.
- Il difetto di motivazione denunciato avverso l’esclusione o la pretermissione da una graduatoria pubblica può integrare un profilo di fumus boni iuris idoneo a giustificare la tutela cautelare, senza anticipare la decisione sul merito.
- Quando l’eventuale accoglimento del ricorso può incidere sulla posizione di soggetti utilmente collocati in una graduatoria, il contraddittorio deve essere integrato nei loro confronti prima dell’esame di merito; ove necessario, può essere autorizzata la notificazione per pubblici proclami.
- La tutela cautelare deve preservare l’effetto utile della futura decisione di merito, prevenendo il verificarsi di un pregiudizio grave e irreparabile agli interessi coinvolti.
Ricorso sulla graduatoria dell’emergenza abitativa 2025
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da un privato contro il Comune di Palermo, avverso la determinazione dirigenziale con cui è stata approvata la graduatoria definitiva dell’emergenza abitativa per l’anno 2025. Il ricorrente ha contestato la propria esclusione o pretermissione dalla graduatoria e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione degli atti impugnati.
Atti impugnati e posizione del ricorrente
Sono stati impugnati la determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria, gli allegati contenenti la graduatoria finale e l’elenco degli esclusi, l’eventuale provvedimento non conosciuto di esclusione o decadenza, nonché eventuali ulteriori graduatorie o elenchi relativi all’assegnazione di immobili confiscati alla mafia o comunali, oltre agli atti connessi, conseguenti e presupposti.
Valutazione cautelare
Il Consiglio ha ritenuto che, nella fase cautelare e a un primo sommario esame, il ricorso presentasse profili di fumus boni iuris tali da richiedere un approfondimento nel merito, quantomeno con riferimento al denunciato difetto di motivazione.
È stato ravvisato anche il periculum in mora, considerando la natura degli interessi abitativi coinvolti e il pregiudizio che potrebbe derivare al ricorrente. La tutela cautelare deve infatti assicurare l’effetto utile di una eventuale pronuncia favorevole, evitando il verificarsi di un danno grave e irreparabile.
Integrazione del contraddittorio
Il Collegio non ha definito il ricorso nel merito. Ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri aventi diritto utilmente collocati nella graduatoria, le cui posizioni potrebbero essere incise dall’eventuale accoglimento del ricorso.
A tal fine è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami. Il ricorrente è stato onerato degli adempimenti necessari, mentre l’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana è stato incaricato degli incombenti indicati nella motivazione.
Dispositivo
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha espresso parere per l’accoglimento dell’istanza cautelare e ha demandato all’Ufficio legislativo e legale gli adempimenti relativi all’integrazione del contraddittorio. La decisione sul merito del ricorso è rimasta impregiudicata.
Oscuramento dei dati personali
In applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è stato disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la parte e i terzi citati.
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