Cassazione Penale, Sentenza n. 24061/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti imputati contestavano la qualificazione e la motivazione della sentenza di appello che aveva ritenuto sussistente il reato di falso ideologico per induzione (artt. 48 e 479 cod. pen.) in relazione alla produzione, nei giudizi del lavoro, di lettere ritenute false e presunte idonee ad interrompere la prescrizione. Le censure principali degli imputati: errato accertamento della durata della prescrizione e del ruolo delle lettere prodotte; mancata considerazione della regola processuale del rito del lavoro (art. 416 c.p.c.) secondo cui l'eccezione di prescrizione è rilevabile a pena di decadenza se non tempestivamente e specificamente allegata dalla parte resistente; insufficienza della prova della falsità e della consapevolezza (elemento soggettivo); travisamento delle prove e violazione di legge. La parte civile impugnava, tra l'altro, la correzione di errore materiale sulle spese e chiedeva conferma della responsabilità civile e delle provvisionali.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto i ricorsi degli imputati nei termini indicati: la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per insussistenza dei fatti. Il Collegio ha ritenuto che non sussista il reato di falso ideologico per induzione nei casi in cui le sentenze del giudice del lavoro non hanno attestato, neppure implicitamente in modo univoco, la presenza dell'atto interruttivo della prescrizione; spesso l'eccezione di prescrizione non era stata tempestivamente o specificamente dedotta dalla resistente (o lo è stata solo in appello), cosicché il giudice civile ha deciso sul merito senza che vi fosse un'attestazione del fatto interruttivo. La Cassazione ha chiarito che, nel rito del lavoro, la mancata, generica o tardiva proposizione dell'eccezione di prescrizione preclude l'accertamento giudiziale della sua esistenza e che eventuali rimedi sono quelli previsti dal processo civile (es. impugnazione, querela di falso, revocazione) e non l'automatica sussistenza del reato penale di cui agli artt. 48 e 479 c.p. La Corte ha inoltre ritenuto infondate le doglianze della parte civile sul punto della tentata falsità nei casi in cui la condotta non abbia determinato un atto decisorio del giudice idoneo a costituire elemento del tentativo.
Norme richiamate
Disciplina la fattispecie di falso ideologico per induzione: la Corte ha richiamato la necessità che la falsa premessa abbia incidenza su un presupposto indispensabile del provvedimento pubblico affinché configuri il reato
Sanziona la falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale; applicata in combinato con l'art. 48 per i casi in cui il pubblico ufficiale (giudice) recepisca false notizie fornite da terzi; la Corte ha precisato i limiti di applicazione quando il giudice non ha esplicitamente attestato il fatto presupposto
Norma richiamata per i procedimenti ex art. 414 (ricorso) in cui sono stati introdotti i giudizi del lavoro oggetto della produzione documentale; contesto fattuale dell'imputazione
Norma del rito del lavoro che impone la specifica, tempestiva e precisa formulazione delle eccezioni (tra cui la prescrizione) nella memoria difensiva; la Corte ha ritenuto decisivo che l'eccezione di prescrizione sia stata inesatta, generica o tardiva, escludendo l'automatica configurabilità del reato penale
Principio sulla decorrenza della prescrizione: l'onere di allegare i fatti che determinano l'inizio della decorrenza è a carico del creditore/parte interessata; richiamato per valutare la fondatezza delle eccezioni
Richiamato nelle contestazioni circa il termine prescrizionale evocato nelle eccezioni, segnalato come spesso richiamato in modo generico nelle memorie difensive
Regola sulla querela di falso: la Corte ha ricordato che la resistente avrebbe potuto proporre querela di falso anche in appello e che si tratta di strumento idoneo a contestare la veridicità dei documenti prodotti
Revocazione: la Corte ha osservato che, in presenza di dolo processuale nelle sentenze civili, il rimedio corretto può essere la revocazione della sentenza civile e non necessariamente la sanzione penale automatica
Norme penali richiamate nel testo per distinguere le diverse fattispecie di falsità e frode processuale; la Corte le ha citate per delimitare i casi in cui il codice punisce specifiche falsità processuali
Massime di principio
- Il reato di falso ideologico per induzione (artt. 48 e 479 c.p.) sussiste solo quando la falsa notizia prodotta dal privato riguardi un presupposto indispensabile del provvedimento pubblico e sia stata recepita dal pubblico ufficiale come fatto costitutivo della decisione (immutatio veri che rende impossibile l'adozione dell'atto in assenza di quel fatto).
- Nel processo del lavoro l'eccezione di prescrizione è soggetta a preclusione: se non è proposta in modo specifico e tempestivo (art. 416 c.p.c.), il giudice non è tenuto a valutarla d'ufficio; la mancata valutazione o il rigetto per tardività o genericità non constitue automaticamente prova che il giudice abbia attestato l'esistenza di un atto interruttivo.
- Quando la falsa documentazione emergesse solo successivamente (es. in appello) o la parte resistente abbia tardivamente o genericamente eccepito la prescrizione, l'eventuale errore del giudice civile va corretto mediante gli strumenti del processo civile (impugnazione, querela di falso, revocazione) e non necessariamente attraverso la sanzione penale per falso ideologico.
- Per configurare la responsabilità penale dell'avvocato per falsità ideologica occorrono prove chiare della falsità dei documenti e della consapevolezza del loro carattere falso (elemento soggettivo) nonché il nesso causale tra la produzione dei documenti e un'effettiva attestazione, ancorché implicita, del fatto falso da parte del giudice.
- Esiste una differenza giuridica rilevante fra gli atti che il giudice deve verificare d'ufficio (es.: ritualità della notifica per la declaratoria di contumacia) e le questioni che dipendono dall'effettivo esercizio dell'allegazione difensiva (es.: prescrizione nel rito del lavoro): solo nel primo caso è agevole sostenere la configurabilità di un reato per induzione; nel secondo prevalgono i rimedi processuali civili.
- In situazioni analoghe, chi ritenga di essere stato danneggiato da documenti falsi prodotti in giudizio deve valutare immediatamente gli strumenti civili/processuali disponibili (querela di falso, deduzioni tempestive in giudizio, revocazione) e raccogliere elementi inequivocabili della falsità e della consapevolezza avversaria prima di contabilizzare un'azione penale per falso ideologico per induzione.
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