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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10299/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione, da parte di una società proprietaria o comunque detentrice di un fabbricato nel Comune di Venezia, di un avviso di accertamento TARI relativo all'anno 2018 per euro 17.444,95, emesso dal soggetto gestore del servizio di raccolta e asporto dei rifiuti urbani per conto del Comune. Il giudizio di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario per tardiva costituzione della contribuente; la decisione è stata confermata in appello. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 83 del d.l. n. 18/2020 e 36 del d.l. n. 23/2020, sostenendo che i giudici di merito avevano errato nel calcolo dei termini processuali e nel non considerare correttamente la sospensione emergenziale COVID. In particolare, la ricorrente ha dedotto che il ricorso di primo grado era stato notificato il 7 gennaio 2020, che il termine per la costituzione era stato sospeso dal 9 marzo all'11 maggio 2020, e che pertanto la costituzione effettuata il 9 luglio 2020 era tempestiva. Ha inoltre contestato il computo dei giorni di sospensione e il dies a quo considerato dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la sospensione straordinaria dei termini processuali per l'emergenza COVID si applicava anche al termine per la costituzione nel giudizio tributario e che, computando correttamente la notifica del ricorso al 7 gennaio 2020 e la sospensione dal 9 marzo all'11 maggio 2020, la costituzione della contribuente doveva considerarsi tempestiva, avvenuta l'ultimo giorno utile, il 9 luglio 2020. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La sospensione straordinaria dei termini processuali introdotta per l'emergenza COVID si applica anche ai termini del processo tributario, compreso quello per la costituzione in giudizio del ricorrente.
  • Nel computo del termine di costituzione nel processo tributario occorre considerare correttamente la data di notificazione del ricorso e applicare il principio per cui il dies a quo non si computa nel termine.
  • Se i giudici di merito omettono di applicare correttamente la sospensione emergenziale ai termini processuali, la declaratoria di tardività o inammissibilità della costituzione è censurabile in cassazione per violazione di legge.
  • Il termine di costituzione va calcolato tenendo conto della sospensione legale e del conseguente differimento della scadenza, anche quando la costituzione avvenga nell'ultimo giorno utile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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