Cassazione Civile, Ordinanza n. 10299/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione, da parte di una società proprietaria o comunque detentrice di un fabbricato nel Comune di Venezia, di un avviso di accertamento TARI relativo all'anno 2018 per euro 17.444,95, emesso dal soggetto gestore del servizio di raccolta e asporto dei rifiuti urbani per conto del Comune. Il giudizio di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario per tardiva costituzione della contribuente; la decisione è stata confermata in appello. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 83 del d.l. n. 18/2020 e 36 del d.l. n. 23/2020, sostenendo che i giudici di merito avevano errato nel calcolo dei termini processuali e nel non considerare correttamente la sospensione emergenziale COVID. In particolare, la ricorrente ha dedotto che il ricorso di primo grado era stato notificato il 7 gennaio 2020, che il termine per la costituzione era stato sospeso dal 9 marzo all'11 maggio 2020, e che pertanto la costituzione effettuata il 9 luglio 2020 era tempestiva. Ha inoltre contestato il computo dei giorni di sospensione e il dies a quo considerato dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la sospensione straordinaria dei termini processuali per l'emergenza COVID si applicava anche al termine per la costituzione nel giudizio tributario e che, computando correttamente la notifica del ricorso al 7 gennaio 2020 e la sospensione dal 9 marzo all'11 maggio 2020, la costituzione della contribuente doveva considerarsi tempestiva, avvenuta l'ultimo giorno utile, il 9 luglio 2020. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18
La sospensione emergenziale per COVID si applica ai termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle commissioni tributarie, al termine di mediazione/reclamo e ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie.
art. 36 d.l. 8 aprile 2020, n. 23
Ha prorogato la sospensione disposta dall'art. 83 del d.l. n. 18/2020 anche per i termini processuali in materia tributaria.
art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il termine per la costituzione in giudizio nel processo tributario va coordinato con la sospensione straordinaria dei termini emergenziale.
art. 17-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il differimento del dies a quo opera anche in relazione al procedimento tributario di mediazione/reclamo.
Il dies a quo non si computa nel termine.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo è stato proposto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- La sospensione straordinaria dei termini processuali introdotta per l'emergenza COVID si applica anche ai termini del processo tributario, compreso quello per la costituzione in giudizio del ricorrente.
- Nel computo del termine di costituzione nel processo tributario occorre considerare correttamente la data di notificazione del ricorso e applicare il principio per cui il dies a quo non si computa nel termine.
- Se i giudici di merito omettono di applicare correttamente la sospensione emergenziale ai termini processuali, la declaratoria di tardività o inammissibilità della costituzione è censurabile in cassazione per violazione di legge.
- Il termine di costituzione va calcolato tenendo conto della sospensione legale e del conseguente differimento della scadenza, anche quando la costituzione avvenga nell'ultimo giorno utile.
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