Cassazione Penale, Ordinanza n. 17650/2026 del 15/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva definito il procedimento con applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per più reati, tra cui detenzione a fini di cessione di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e danneggiamento aggravato. In cassazione ha proposto tre motivi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: 1) con riferimento alla resistenza a pubblico ufficiale, ha sostenuto che dagli atti non emergesse alcun elemento idoneo a dimostrare un concorso morale o materiale nella fuga del conducente dell'auto; 2) con riferimento alla ricettazione, ha contestato l'insussistenza del reato sia sotto il profilo oggettivo sia soggettivo; 3) con riferimento al danneggiamento aggravato del veicolo di servizio, ha sostenuto che il danno fosse derivato esclusivamente dalle manovre di guida del correo e risultasse imprevedibile per il passeggero. In sostanza, il ricorso mirava a rimettere in discussione l'affermazione di responsabilità e la tenuta motivazionale della decisione di patteggiamento, invocando anche l'art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che, dopo la modifica dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. introdotta dalla l. n. 103/2017, contro la sentenza di applicazione della pena sono proponibili solo motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e decisione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne deriva che non è più deducibile il vizio di motivazione relativo alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e alla pretesa insussistenza delle condizioni per il proscioglimento. Poiché il ricorso contestava proprio l'affermazione di responsabilità mediante una diversa lettura dei fatti, esso è stato ritenuto estraneo ai motivi consentiti. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
sentenza impugnata è stata applicata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
richiamo alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena soltanto per motivi attinenti alla espressione della volontà dello stesso imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la decisione, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza
limita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, escludendo la doglianza sulla motivazione relativa al proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
la mancata applicazione dell'art. 129 non è più deducibile come motivo di ricorso contro il patteggiamento.
art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e), c.p.p.
violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e), cod. proc. pen.
invocato dal ricorrente per censurare la decisione, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché estranee ai motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
inammissibilità, pronunciabile con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso.
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ... versamento della somma ... di euro tremila a favore della Cassa delle ammende
disciplina le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
in relazione agli artt. 110 cod. pen., 337 cod. pen., 648 cod. pen. e 635 cod. pen.
richiamato in relazione al concorso nel reato contestato al ricorrente.
in relazione agli artt. 110 cod. pen., 337 cod. pen., 648 cod. pen. e 635 cod. pen.
richiamato per il capo relativo alla resistenza a pubblico ufficiale.
in relazione agli artt. 110 cod. pen., 337 cod. pen., 648 cod. pen. e 635 cod. pen.
richiamato per il capo relativo alla ricettazione.
in relazione agli artt. 110 cod. pen., 337 cod. pen., 648 cod. pen. e 635 cod. pen.
richiamato per il capo relativo al danneggiamento aggravato.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. strettamente necessari per la motivazione
norma richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso
richiamo al criterio per la condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; restano fuori le censure che mirano a contestare nel merito l'affermazione di responsabilità o la motivazione sulla mancata declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- La deduzione del vizio di motivazione circa l'insussistenza delle condizioni per il proscioglimento non è più proponibile in cassazione avverso il patteggiamento, perché il legislatore ha voluto restringere i controlli di legittimità a profili tipizzati e tassativi.
- Quando il ricorso contro il patteggiamento sollecita una lettura alternativa dei fatti rispetto a quella accolta dal giudice di merito, esso è inammissibile perché eccede i limiti del sindacato consentito.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, se emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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