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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01194/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal cambio di gestione di un appalto di servizi di assistenza a terra presso lo scalo di Linate. La lavoratrice, addetta a tali servizi presso la precedente appaltatrice, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto a essere assunta dalla società subentrante in applicazione della clausola sociale prevista dal CCNL di settore e dagli accordi sindacali. La Corte d'appello le ha dato ragione, dichiarando il diritto al trasferimento del rapporto con decorrenza dal 20.6.2016, ordinando la riammissione in servizio e condannando la società al pagamento delle retribuzioni maturate, detratto quanto percepito da altro datore di lavoro dopo la messa in mora. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) erronea esclusione della decadenza ex art. 32, comma 4, L. 183/2010; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere ritenuto non provato il rifiuto della lavoratrice, assunto che la ricorrente riteneva pacifico; 3) omesso esame del fatto che la lavoratrice non era stata licenziata dalla precedente datrice; 4) violazione della disciplina collettiva e dell'art. 8 d.l. 138/2011, sostenendo che le intese tra aziende e sindacati potessero regolare personale e condizioni di assunzione; 5) carenza di allegazioni nel ricorso introduttivo quanto all'applicazione dei criteri di scelta della clausola sociale; 6) erronea liquidazione delle retribuzioni con deduzione dell'aliunde perceptum; 7) violazione dell'art. 1227 c.c. per mancata considerazione del preteso aliunde percipiendum in relazione al rapporto con la precedente datrice. La controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che l'azione per l'accertamento del diritto all'assunzione nell'ipotesi di cambio di appalto e clausola sociale non è soggetta alla decadenza di cui all'art. 32, comma 4, L. 183/2010, poiché tale disciplina riguarda i diversi casi di trasferimento d'azienda o di impugnazione di atti del datore di lavoro finalizzati al ripristino del rapporto. Ha dichiarato inammissibili il secondo, quinto, sesto e settimo motivo per difetto di pertinenza, specificità o perché nuovi temi di contestazione non trattati in appello; ha ritenuto infondato il terzo motivo, ribadendo l'autonomia della tutela del lavoratore verso l'impresa subentrante rispetto a eventuali vicende del rapporto con la precedente datrice; ha ritenuto infondato anche il quarto motivo, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato l'accordo sindacale applicabile e che le censure della ricorrente non colpivano la reale ratio decidendi. La società è stata condannata alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 4, L. 183/2010

    La decadenza non si applica all'azione del lavoratore volta a far accertare il diritto all'assunzione presso l'impresa subentrante nel cambio di appalto, perché la norma riguarda i casi di trasferimento d'azienda o di impugnazione di atti del datore di lavoro diretti al ripristino del rapporto.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Usato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne trae una diversa conclusione rispetto alla non applicabilità della decadenza alla fattispecie.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l'apprezzamento del fatto pacifico, ma la censura è stata ritenuta non pertinente al decisum.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure vengono scrutinare nei limiti propri del ricorso per cassazione; le doglianze che non colpiscono la ratio decidendi o introducono nuovi temi risultano inammissibili.

  • art. 8 d.l. 138/2011

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la rilevanza delle intese aziendali, ma la Corte rileva che non scalfisce la motivazione d'appello.

  • art. 25 CCNL 2.8.2013

    La Corte conferma che la clausola sociale e le relative procedure di assunzione sono disciplinate dalla contrattazione collettiva applicata, senza che il richiamo alla norma valga a sovvertire l'accertamento di merito.

  • art. H37 accordo 11.12.2015

    Richiamato per la clausola sociale nei servizi di assistenza a terra; la Corte lo considera insieme alla contrattazione collettiva, ma reputa infondate le censure della società.

  • art. 414 c.p.c.

    La censura sulla carenza di allegazioni è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità/autosufficienza.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato per contestare la liquidazione delle retribuzioni, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per la deduzione dell'aliunde perceptum; la Corte osserva che la detrazione era già stata operata nei limiti indicati dalla sentenza impugnata.

  • art. 1227 c.c.

    La questione sull'aliunde percipiendum è stata ritenuta nuova in cassazione e quindi inammissibile.

  • art. 327 c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto tempestivo poiché il termine lungo cadeva in giorno festivo ed è stato prorogato al primo giorno non festivo successivo.

  • art. 155 c.p.c.

    La scadenza del termine processuale caduta in giorno festivo è stata prorogata di diritto al giorno successivo non festivo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama il precedente conforme per relationem alla motivazione già resa in un caso analogo.

Massime di principio

  • Nell'ipotesi di cambio di gestione di un appalto con clausola sociale, l'azione del lavoratore diretta a ottenere l'assunzione presso l'impresa subentrante non è soggetta alla decadenza prevista per l'impugnazione di trasferimenti d'azienda o di atti datorali da rimuovere, salvo che la domanda riguardi realmente l'illegittimità di un trasferimento o l'accertamento del vero datore di lavoro.
  • Quando la clausola sociale prevede criteri oggettivi di selezione e una proposta conforme all'accordo collettivo, il fatto decisivo idoneo a escludere il diritto del lavoratore è il rifiuto di una proposta conforme; l'onere di provare tale circostanza grava sul datore di lavoro che la invoca come fatto estintivo o modificativo.
  • La tutela azionata dal lavoratore nei confronti dell'impresa subentrante in un appalto è autonoma rispetto alle vicende del rapporto con la precedente appaltatrice; la mancata impugnazione o la mancata cessazione del rapporto pregresso non escludono, di per sé, il diritto all'assunzione presso il nuovo gestore quando la clausola sociale lo preveda.
  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove o temi di contestazione non trattati nei gradi di merito; sono inammissibili i motivi che postulano accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di appello o che non colpiscono la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Le censure formulate in cassazione devono essere specifiche, autosufficienti e pertinenti alla motivazione della sentenza impugnata; la mancata trascrizione o precisa individuazione del contenuto degli atti rilevanti rende il motivo inammissibile.
  • La liquidazione delle somme dovute al lavoratore deve tener conto dell'eventuale aliunde perceptum nei limiti effettivamente accertati; la deduzione di ulteriori compensi o dell'aliunde percipiendum richiede che la relativa questione sia stata tempestivamente dedotta e discussa nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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