Cassazione Penale, Sentenza n. 26762/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale aveva assolto l'imputato da una contestazione originariamente formulata come furto in abitazione aggravato, ritenendo che i pluviali di rame sottratti appartenessero alla comunione condominiale, che l'imputato fosse conduttore dell'immobile e che, perciò, il fatto integrasse la fattispecie di sottrazione di cose comuni di cui all'art. 627 c.p., ormai depenalizzata. Il procuratore generale ricorrente ha censurato tale qualificazione giuridica, sostenendo che l'imputato, non essendo proprietario del bene condominiale, non aveva alcun potere di disporne e che la condotta non poteva ricadere nell'abrogata sottrazione di cose comuni, ma doveva essere sussunta nel furto, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2, c.p., per il quale risultava proposta tempestiva querela dall'amministratore di condominio. La difesa ha eccepito in cassazione l'inammissibilità del ricorso per genericità e per asserita deduzione di questioni di fatto, oltre a sostenerne l'infondatezza valorizzando la disciplina civilistica dei beni comuni condominiali.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del pubblico ministero. Ha escluso che la condotta potesse essere sussunta nella sottrazione di cose comuni ex art. 627 c.p., poiché l'imputato era mero conduttore e quindi non titolare di alcun diritto di proprietà sulle parti comuni del condominio, che appartengono ai condomini, compreso il locatore. Ha chiarito però che, nel caso di appropriazione di beni condominiali da parte del conduttore, la qualificazione penale dipende dalla natura del rapporto dell'agente con il bene: se vi è detenzione qualificata può configurarsi appropriazione indebita; se manca tale rapporto e la cosa viene sottratta ad altri, può configurarsi furto. Poiché la descrizione del fatto in sentenza era troppo scarna per stabilire se la condotta integrasse furto o appropriazione indebita, la Corte ha annullato la sentenza con rinvio al Tribunale di Pisa in diversa persona fisica per un nuovo esame del fatto e della qualificazione giuridica. Ha inoltre precisato che il ricorso per cassazione era l'unico rimedio esperibile dal pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento nei casi previsti dall'art. 550, commi 1 e 2, c.p.p., e che il rinvio doveva essere disposto al giudice che aveva emesso la sentenza impugnata.
Norme richiamate
richiamato come possibile qualificazione del fatto in luogo della sottrazione di cose comuni; il furto viene in rilievo se l'agente si impossessa di cosa altrui senza detenzione qualificata
invocato come aggravante del furto, in relazione al fatto contestato
norma della contestazione originaria riportata nella sentenza di merito
fattispecie ritenuta dal Tribunale, ma giudicata non applicabile perché il conduttore non è proprietario della cosa comune; peraltro indicata come abrogata/depenalizzata nel testo
consente l'impugnazione del pubblico ministero con ricorso per cassazione quale unico rimedio contro la sentenza di proscioglimento nei reati ivi indicati
richiamato per escludere che il ricorso del procuratore generale fosse un ricorso per saltum
art. 611, comma 1-sexies, c.p.p.
richiamato per affermare che la riqualificazione del fatto in cassazione non era possibile per l'insufficiente descrizione del fatto nella sentenza impugnata
menzionato per chiarire che, nel caso di ricorso per cassazione del pubblico ministero contro proscioglimento nei reati ex art. 550 c.p.p., il rinvio va disposto al giudice che ha emesso la sentenza impugnata
richiamato solo per delimitare la proprietà comune condominiale; la Corte lo considera superfluo ai fini della decisione penale
art. 14598 del 26/05/2021, Sez. 2 civ.
citata per definire i limiti del godimento del conduttore sulle parti comuni del condominio
non citato espressamente nel testo fornito
Massime di principio
- Il conduttore di un immobile condominiale è mero detentore e non è titolare della proprietà delle parti comuni, che appartiene ai condomini; perciò non può essere qualificato come soggetto attivo di una sottrazione di cose comuni fondata su un preteso diritto di proprietà o disponibilità sulle parti comuni.
- Quando un soggetto si appropria di beni mobili o infissi del contesto locato, la qualificazione tra furto e appropriazione indebita dipende dalla presenza di una detenzione qualificata in capo all'agente: la detenzione qualificata esclude il furto e orienta verso l'appropriazione indebita; la sua assenza consente la sussunzione nel furto.
- In presenza di una sentenza di proscioglimento fondata su una qualificazione giuridica errata, la Corte di cassazione può annullare con rinvio se la descrizione del fatto non consente una riqualificazione diretta in sede di legittimità.
- Nel giudizio di cassazione promosso dal pubblico ministero contro sentenza di proscioglimento nei casi previsti dall'art. 550 c.p.p., il ricorso per cassazione costituisce l'unico rimedio esperibile e il rinvio, in caso di annullamento, va disposto al giudice che ha pronunciato la decisione impugnata.
- La querela proposta dall'amministratore di condominio può rilevare ai fini della procedibilità dei reati contro il patrimonio che richiedono la querela, ma la sua presenza non sana l'erronea qualificazione giuridica effettuata dal giudice di merito.
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