Sentenza del 28/06/2017 n. 16060 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva confermato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2003, ai fini IVA, IRAP e IRPEF. L'accertamento contestava ricavi non contabilizzati per 1.730.215 euro e costi non di competenza per 5.780 euro, sulla base di una verifica della Guardia di finanza e del rinvenimento di undici registri extracontabili denominati "scadenziari attivi", contenenti annotazioni relative ad assegni e cambiali ricevuti dalla società. I nove motivi di ricorso riguardavano, tra l'altro, la legittimità dell'accertamento induttivo, la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni, la valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, la qualificazione dei registri come scritture ausiliarie, la mancata deduzione dei costi correlati ai ricavi presunti e la liquidazione delle competenze del consulente tecnico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo, considerando la contabilità extracontabile un elemento presuntivo grave, preciso e concordante, idoneo anche da solo a giustificare la ricostruzione del reddito. La società, sulla quale gravava l'onere della prova contraria, non ha dimostrato analiticamente la natura delle annotazioni, le date degli incassi, le relative registrazioni contabili o l'emissione delle fatture. Sono state inoltre ritenute non deducibili le spese non dimostrate quanto a certezza, inerenza e quantificazione. È stata confermata anche la liquidazione separata delle competenze del CTU per ciascuna annualità. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 10.200 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
"gravi, precise e concordanti"
Consente l'accertamento induttivo del reddito quando gli elementi raccolti dall'Amministrazione, comprese scritture extracontabili o contabilità parallele, presentano i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 14
La Corte ha ritenuto che la qualificazione delle annotazioni extracontabili non fosse sufficiente, da sola, a escluderne il valore probatorio ai fini dell'accertamento.
Codice civile, artt. 2709 e seguenti
La nozione di scrittura contabile può comprendere anche documenti informali o extracontabili che rappresentino atti patrimoniali dell'impresa o il risultato dell'attività economica.
Art. 53 della Costituzione
Il principio di capacità contributiva non impone di dedurre costi meramente ipotizzati: le componenti negative devono essere emergenti dagli accertamenti o provate dal contribuente.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, comma 4
I costi possono essere dedotti solo se certi, inerenti, determinabili e adeguatamente documentati o comunque provati; non sono sufficienti stime generiche, medie di mercato o percentuali astratte.
Massime di principio
- La contabilità parallela, anche se costituita da brogliacci, appunti o registri informali, può legittimare l'accertamento induttivo quando contiene dati riferibili alle operazioni economiche dell'impresa.
- Una volta che l'Amministrazione dimostra l'esistenza di elementi extracontabili attendibili, l'onere passa al contribuente, che deve fornire una prova analitica e documentata dell'inesistenza dei ricavi o della loro corretta contabilizzazione.
- La mera qualificazione dei registri come strumenti interni di monitoraggio dei crediti non esclude il loro valore probatorio se il controllo incrociato con la contabilità ufficiale evidenzia ricavi non dichiarati.
- I costi correlati a ricavi accertati induttivamente non vengono dedotti automaticamente: devono essere specificamente provati quanto a esistenza, inerenza, certezza e ammontare.
- Le contestazioni alla motivazione della sentenza non possono limitarsi a contrapporre una diversa lettura dei documenti; occorre dimostrare un'effettiva omissione, contraddittorietà o illogicità decisiva.
- La liquidazione delle spese e delle competenze del CTU rientra, di regola, nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo in presenza di violazioni di legge o di una motivazione del tutto assente.
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