Sentenza del 28/06/2017 n. 177 - Comm. Trib. Prov. Pavia
Medico odontoiatra - Assoggettamento al tributo - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa tributaria è stata esclusa, subordinatamente all'accertamento in concreto dell'assenza di un'autonoma organizzazione. Il professionista che esercita l'attività di medico odontoiatra con beni strumentali modesti non è soggetto passivo IRAP se non dispone di una struttura organizzativa autonoma rispetto alla propria attività personale. Le somme eventualmente versate a titolo di IRAP devono pertanto essere rimborsate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'assoggettamento all'IRAP per l'attività professionale di medico odontoiatra, sostenendo di svolgerla senza un'autonoma organizzazione e avvalendosi soltanto di modesti beni strumentali. La questione centrale era stabilire se l'impiego di tali strumenti fosse sufficiente a integrare il presupposto impositivo dell'IRAP.
Norme richiamate
IRAP – presupposto dell'autonoma organizzazione
L'IRAP non si applica al professionista quando l'attività è svolta senza un'autonoma organizzazione, ossia senza una struttura organizzativa significativamente distinta dall'apporto personale del professionista.
Massime di principio
- L'esercizio di un'attività professionale non comporta automaticamente l'assoggettamento all'IRAP: occorre verificare in concreto l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
- L'utilizzo di beni strumentali modesti e normalmente necessari allo svolgimento della professione, da solo, non dimostra l'esistenza di un'organizzazione autonoma.
- La valutazione deve considerare l'insieme degli elementi dell'attività, tra cui beni strumentali, personale dipendente, collaboratori e struttura operativa.
- Se manca un'autonoma organizzazione e l'IRAP è stata comunque pagata, il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate, nel rispetto dei termini e delle procedure applicabili.
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