Sentenza del 28/06/2017 n. 596 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Imposte e Tasse - Acconto d'imposta sospesa e non versata - Generazione di un credito d'imposta - Non ricorre
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha escluso la possibilità di riconoscere un credito d’imposta derivante da un acconto sospeso e non versato. La sospensione dei pagamenti incide sull’obbligo o sui termini di versamento, ma non equivale al pagamento dell’imposta e non attribuisce il diritto allo scomputo o al rimborso dell’importo indicato in dichiarazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di ottenere un credito d’imposta mediante lo scomputo di un acconto d’imposta che era stato sospeso e non era stato effettivamente versato. Il principio affermato è che la mera iscrizione dell’acconto nella dichiarazione non è sufficiente: un acconto non pagato non può trasformarsi in un credito rimborsabile.
Norme richiamate
Normativa tributaria in materia di acconti e crediti d’imposta
Il credito d’imposta può derivare solo da somme effettivamente versate o da specifiche disposizioni che ne prevedano espressamente il riconoscimento. L’indicazione dichiarativa di un acconto sospeso e non pagato non è sufficiente.
Principio sulla sospensione dei pagamenti tributari
La sospensione del pagamento non produce gli stessi effetti dell’adempimento: rinvia o impedisce temporaneamente il versamento, ma non genera un credito rimborsabile né consente lo scomputo di somme mai entrate nelle casse dell’erario.
Massime di principio
- Per ottenere un credito o un rimborso fiscale occorre normalmente dimostrare l’effettivo versamento della somma, salvo che una norma riconosca espressamente il credito anche senza pagamento.
- La sospensione di un obbligo tributario non equivale al suo adempimento e non può essere utilizzata per creare artificialmente un credito d’imposta.
- Gli importi indicati in dichiarazione hanno valore dichiarativo, ma non sostituiscono la prova del pagamento quando il credito dipende dall’effettivo versamento.
- In situazioni analoghe bisogna distinguere tra imposta effettivamente pagata, imposta solo dichiarata e imposta il cui pagamento è stato sospeso: solo la prima, di regola, può essere portata a credito o richiesta a rimborso.
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