Sentenza del 28/06/2017 n. 1028 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Dichiarazione di successione - Liquidazione imposta - Art. 33 D.Lgs. n. 346 del 1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stato affermato che l'imposta di successione deve essere commisurata al valore del legato come definito in sede civile. L'importo indicato nella dichiarazione di successione non vincola il contribuente né impedisce la successiva correzione, poiché la dichiarazione è emendabile. Di conseguenza, la maggiore imposizione basata esclusivamente sull'importo originariamente dichiarato non è legittima.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la liquidazione dell'imposta di successione determinata dall'Amministrazione sulla base dell'importo indicato nella dichiarazione di successione, ritenuto superiore al valore effettivo del legato secondo la qualificazione e il valore risultanti in sede civile. La questione riguardava l'efficacia della dichiarazione di successione e la possibilità di correggerne l'importo, sostenendo che l'imposta dovesse essere commisurata al valore civilistico effettivo del legato e non a quello, maggiore, originariamente dichiarato.
Norme richiamate
Art. 33 del D.Lgs. n. 346 del 1990
La liquidazione dell'imposta di successione deve fondarsi sui dati fiscalmente rilevanti effettivi e corretti, senza attribuire carattere vincolante a un errore contenuto nella dichiarazione di successione.
D.Lgs. n. 346 del 1990, Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni
L'imposta deve essere determinata in relazione al valore effettivo dei beni o diritti trasferiti mortis causa, incluso il valore civilisticamente corretto del legato.
Massime di principio
- La dichiarazione di successione ha funzione dichiarativa e non costituisce necessariamente una confessione irrevocabile dell'obbligazione tributaria: gli errori possono essere corretti, anche se comportano una riduzione dell'imposta.
- In caso di discordanza tra il valore indicato nella dichiarazione e il valore effettivo del bene o diritto trasferito, prevale il valore giuridicamente e civilisticamente corretto, purché adeguatamente documentato.
- L'Amministrazione finanziaria non può fondare la maggiore imposta sul solo importo originariamente dichiarato quando il contribuente dimostri che tale importo è errato.
- La rettifica della dichiarazione deve essere sostenuta da elementi oggettivi, come atti civili, documentazione patrimoniale, perizie o altri documenti idonei a provare il corretto valore del legato.
- La possibilità di emendare la dichiarazione non esclude il rispetto degli eventuali termini e delle modalità procedurali previsti per la correzione e per l'impugnazione dell'atto di liquidazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 giu 2017Sentenza del 28/06/2017 n. 91 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 28 giu 2017Sentenza del 28/06/2017 n. 177 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 28 giu 2017Sentenza del 28/06/2017 n. 596 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 28 giu 2017Sentenza del 28/06/2017 n. 597 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 28 giu 2017Sentenza del 28/06/2017 n. 983 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 28 giu 2017Sentenza del 28/06/2017 n. 2883 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →