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Sentenza

Sentenza del 28/06/2017 n. 1028 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Dichiarazione di successione - Liquidazione imposta - Art. 33 D.Lgs. n. 346 del 1990

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata accolta. È stato affermato che l'imposta di successione deve essere commisurata al valore del legato come definito in sede civile. L'importo indicato nella dichiarazione di successione non vincola il contribuente né impedisce la successiva correzione, poiché la dichiarazione è emendabile. Di conseguenza, la maggiore imposizione basata esclusivamente sull'importo originariamente dichiarato non è legittima.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la liquidazione dell'imposta di successione determinata dall'Amministrazione sulla base dell'importo indicato nella dichiarazione di successione, ritenuto superiore al valore effettivo del legato secondo la qualificazione e il valore risultanti in sede civile. La questione riguardava l'efficacia della dichiarazione di successione e la possibilità di correggerne l'importo, sostenendo che l'imposta dovesse essere commisurata al valore civilistico effettivo del legato e non a quello, maggiore, originariamente dichiarato.

Norme richiamate

  • Art. 33 del D.Lgs. n. 346 del 1990

    La liquidazione dell'imposta di successione deve fondarsi sui dati fiscalmente rilevanti effettivi e corretti, senza attribuire carattere vincolante a un errore contenuto nella dichiarazione di successione.

  • D.Lgs. n. 346 del 1990, Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni

    L'imposta deve essere determinata in relazione al valore effettivo dei beni o diritti trasferiti mortis causa, incluso il valore civilisticamente corretto del legato.

Massime di principio

  • La dichiarazione di successione ha funzione dichiarativa e non costituisce necessariamente una confessione irrevocabile dell'obbligazione tributaria: gli errori possono essere corretti, anche se comportano una riduzione dell'imposta.
  • In caso di discordanza tra il valore indicato nella dichiarazione e il valore effettivo del bene o diritto trasferito, prevale il valore giuridicamente e civilisticamente corretto, purché adeguatamente documentato.
  • L'Amministrazione finanziaria non può fondare la maggiore imposta sul solo importo originariamente dichiarato quando il contribuente dimostri che tale importo è errato.
  • La rettifica della dichiarazione deve essere sostenuta da elementi oggettivi, come atti civili, documentazione patrimoniale, perizie o altri documenti idonei a provare il corretto valore del legato.
  • La possibilità di emendare la dichiarazione non esclude il rispetto degli eventuali termini e delle modalità procedurali previsti per la correzione e per l'impugnazione dell'atto di liquidazione.

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