Sentenza del 28/06/2017 n. 983 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Testamento olografo - Imposte catastali e di bollo - Art. 476 c.c. - Accettazione tacita di eredità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la tassazione della rinuncia all'usufrutto effettuata dalla coniuge superstite nell'ambito della pubblicazione di un testamento olografo. Il notaio sosteneva che l'adesione al testamento non costituisse accettazione dell'eredità, né espressa né tacita, e che quindi la rinuncia all'usufrutto non comportasse un trasferimento imponibile di un diritto reale immobiliare. L'Agenzia delle entrate sosteneva invece che l'adesione al testamento integrasse accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c.; di conseguenza, la successiva rinuncia all'usufrutto doveva essere equiparata a una cessione del diritto reale e assoggettata a imposta proporzionale, oltre alle imposte catastali e di bollo richieste.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate e riformato la sentenza di primo grado, dichiarando legittimo l'avviso di liquidazione relativo alle maggiori imposte catastali e di bollo, per complessivi 1.102 euro. Il giudice ha stabilito che l'atto di adesione o acquiescenza al testamento, pur non essendo espressamente disciplinato dalla legge, presuppone necessariamente la volontà di accettare l'eredità e integra quindi accettazione tacita. La successiva rinuncia all'usufrutto è stata pertanto ritenuta fiscalmente imponibile. Le spese del giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 476 del codice civile
Accettazione tacita dell'eredità
L'adesione o acquiescenza alle disposizioni testamentarie, quando comporta il riconoscimento della validità del testamento e la rinuncia ad azioni di riduzione, presuppone la volontà di accettare l'eredità e costituisce quindi un atto di accettazione tacita.
Art. 649 del codice civile
È stato richiamato nel giudizio di primo grado per sostenere che il legato si acquista al momento dell'apertura della successione e che, nel caso concreto, la rinuncia al legato avrebbe impedito l'acquisizione del bene.
Art. 1, parte I, della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi
La rinuncia pura e semplice a un diritto reale immobiliare, come l'usufrutto, è fiscalmente equiparata a un atto di cessione o costituzione del diritto e sconta l'imposta proporzionale quando il diritto sia precedentemente entrato nel patrimonio del rinunciante.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Testo unico dell'imposta di registro
La disciplina dell'imposta di registro è stata applicata per assoggettare la rinuncia all'usufrutto all'imposizione proporzionale prevista per gli atti relativi a diritti reali immobiliari.
Massime di principio
- Un atto di adesione o acquiescenza a un testamento non è necessariamente neutro: se riconosce la validità delle disposizioni testamentarie e comporta la rinuncia ad azioni di riduzione, può essere interpretato come accettazione tacita dell'eredità.
- Ai fini dell'accettazione tacita rileva il comportamento complessivo del chiamato e la sua incompatibilità con la volontà di non accettare, anche se l'atto non contiene una dichiarazione formale di accettazione.
- Quando un diritto reale immobiliare è entrato nel patrimonio del beneficiario per effetto dell'accettazione dell'eredità, la successiva rinuncia al diritto può essere trattata fiscalmente come una cessione o un trasferimento imponibile.
- La contestualità materiale di adesione al testamento e rinuncia all'usufrutto non esclude che, sul piano logico-giuridico, l'accettazione dell'eredità preceda la rinuncia al diritto reale.
- Nella redazione di atti successori è opportuno valutare attentamente se formule di adesione, acquiescenza o rinuncia ad azioni possano produrre effetti di accettazione tacita e conseguenti obblighi fiscali.
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