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Sentenza

Sentenza del 28/06/2017 n. 91 - Comm. Trib. Prov. Rieti

Finanza locale - TARSU - TIA - TASI - TARES - Avviso di accertamento - Istituto scolastico paritario - Svolgimento attività didattica - Esenzione per attività di assistenza o altre attività equiparate - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'esenzione non è stata riconosciuta. La mera attività didattica svolta da una scuola paritaria non integra, di per sé, un'attività di assistenza o un'attività equiparata ai fini dell'esenzione. In assenza della prova del requisito oggettivo, oltre che degli ulteriori presupposti richiesti, l'istituto è tenuto al pagamento della TASI e l'avviso di accertamento risulta legittimo.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'istituto sosteneva di avere diritto all'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, ritenendo che l'attività didattica svolta presso la scuola paritaria fosse riconducibile ad attività di assistenza o ad attività equiparate e che ricorresse il requisito soggettivo dello svolgimento di un'attività non commerciale. La decisione ha rilevato che l'esenzione richiede congiuntamente un requisito oggettivo, consistente nello svolgimento di attività di assistenza o equiparate, e un requisito soggettivo, consistente nella natura non commerciale dell'attività. L'onere di provare tali requisiti grava sul soggetto che chiede l'esenzione.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/1992

    L'esenzione per gli immobili utilizzati da enti non commerciali richiede la compresenza di un requisito oggettivo, relativo all'attività concretamente svolta, e di un requisito soggettivo, relativo alla natura non commerciale dell'attività. L'attività didattica di una scuola paritaria non è automaticamente equiparata ad attività di assistenza.

  • Art. 7, Legge n. 212/2000

    La norma è richiamata con riferimento agli obblighi di motivazione e agli elementi che devono essere indicati negli atti dell'amministrazione finanziaria e tributaria.

  • Cassazione n. 14226/2015

    La giurisprudenza conferma che l'onere della prova dei presupposti dell'esenzione grava sul soggetto che la invoca e che i requisiti devono essere verificati concretamente, senza presumere l'esenzione dalla sola natura dell'ente o dell'attività dichiarata.

Massime di principio

  • Le esenzioni tributarie devono essere interpretate restrittivamente: non basta che l'immobile sia utilizzato da un ente non commerciale o da una scuola paritaria.
  • Quando la norma richiede requisiti oggettivi e soggettivi, entrambi devono essere provati e devono sussistere congiuntamente.
  • La mera attività didattica non è automaticamente considerata attività di assistenza o attività equiparata ai fini dell'esenzione.
  • L'onere della prova dell'esenzione ricade sul contribuente o sull'ente che la richiede; è quindi necessario documentare concretamente natura, modalità e finalità dell'attività svolta nell'immobile.
  • In assenza di prova completa dei presupposti agevolativi, l'ente impositore può legittimamente recuperare il tributo mediante avviso di accertamento.

Testo integrale

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