Sentenza del 28/06/2017 n. 91 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Finanza locale - TARSU - TIA - TASI - TARES - Avviso di accertamento - Istituto scolastico paritario - Svolgimento attività didattica - Esenzione per attività di assistenza o altre attività equiparate - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'esenzione non è stata riconosciuta. La mera attività didattica svolta da una scuola paritaria non integra, di per sé, un'attività di assistenza o un'attività equiparata ai fini dell'esenzione. In assenza della prova del requisito oggettivo, oltre che degli ulteriori presupposti richiesti, l'istituto è tenuto al pagamento della TASI e l'avviso di accertamento risulta legittimo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'istituto sosteneva di avere diritto all'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, ritenendo che l'attività didattica svolta presso la scuola paritaria fosse riconducibile ad attività di assistenza o ad attività equiparate e che ricorresse il requisito soggettivo dello svolgimento di un'attività non commerciale. La decisione ha rilevato che l'esenzione richiede congiuntamente un requisito oggettivo, consistente nello svolgimento di attività di assistenza o equiparate, e un requisito soggettivo, consistente nella natura non commerciale dell'attività. L'onere di provare tali requisiti grava sul soggetto che chiede l'esenzione.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/1992
L'esenzione per gli immobili utilizzati da enti non commerciali richiede la compresenza di un requisito oggettivo, relativo all'attività concretamente svolta, e di un requisito soggettivo, relativo alla natura non commerciale dell'attività. L'attività didattica di una scuola paritaria non è automaticamente equiparata ad attività di assistenza.
Art. 7, Legge n. 212/2000
La norma è richiamata con riferimento agli obblighi di motivazione e agli elementi che devono essere indicati negli atti dell'amministrazione finanziaria e tributaria.
Cassazione n. 14226/2015
La giurisprudenza conferma che l'onere della prova dei presupposti dell'esenzione grava sul soggetto che la invoca e che i requisiti devono essere verificati concretamente, senza presumere l'esenzione dalla sola natura dell'ente o dell'attività dichiarata.
Massime di principio
- Le esenzioni tributarie devono essere interpretate restrittivamente: non basta che l'immobile sia utilizzato da un ente non commerciale o da una scuola paritaria.
- Quando la norma richiede requisiti oggettivi e soggettivi, entrambi devono essere provati e devono sussistere congiuntamente.
- La mera attività didattica non è automaticamente considerata attività di assistenza o attività equiparata ai fini dell'esenzione.
- L'onere della prova dell'esenzione ricade sul contribuente o sull'ente che la richiede; è quindi necessario documentare concretamente natura, modalità e finalità dell'attività svolta nell'immobile.
- In assenza di prova completa dei presupposti agevolativi, l'ente impositore può legittimamente recuperare il tributo mediante avviso di accertamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 giu 2017Sentenza del 28/06/2017 n. 177 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 28 giu 2017Sentenza del 28/06/2017 n. 596 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 28 giu 2017Sentenza del 28/06/2017 n. 597 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 28 giu 2017Sentenza del 28/06/2017 n. 983 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 28 giu 2017Sentenza del 28/06/2017 n. 1028 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 28 giu 2017Sentenza del 28/06/2017 n. 2883 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →