Sentenza del 28/06/2017 n. 597 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Riscossione - Cartella di pagamento - Motivazione - Obbligo allegazione atti richiamati - Insussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della cartella di pagamento per difetto di motivazione, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto allegare alla cartella gli atti richiamati nella motivazione. La censura riguardava in particolare la motivazione per relationem e l'interpretazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000.
La decisione
La censura è stata respinta. La Corte ha affermato che la cartella è adeguatamente motivata quando indica gli elementi necessari a consentire al contribuente di conoscere l'an e il quantum della pretesa tributaria. L'obbligo di allegare i documenti richiamati non riguarda gli atti dei quali il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza, ad esempio perché gli sono stati precedentemente notificati. Pertanto, non sussiste un obbligo generalizzato di allegazione degli atti già conosciuti dal contribuente.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Deve essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso
L'obbligo di allegazione opera per i documenti richiamati nella motivazione, ma non si estende agli atti dei quali il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza in seguito a una precedente notificazione.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento è sufficientemente motivata se consente al contribuente di individuare la ragione della pretesa tributaria e l'importo richiesto.
- L'Amministrazione non deve necessariamente allegare alla cartella gli atti già notificati o comunque già legalmente conosciuti integralmente dal contribuente.
- La contestazione del difetto di motivazione deve indicare concretamente quali elementi manchino e perché tali carenze impediscano di comprendere o contestare la pretesa.
- La motivazione per relationem è generalmente ammissibile quando l'atto richiamato è identificabile e il contribuente ne ha già avuto conoscenza; in caso contrario, l'omessa allegazione o riproduzione degli elementi essenziali può compromettere la validità della motivazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 giu 2017Sentenza del 28/06/2017 n. 91 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 28 giu 2017Sentenza del 28/06/2017 n. 177 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 28 giu 2017Sentenza del 28/06/2017 n. 596 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 28 giu 2017Sentenza del 28/06/2017 n. 983 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 28 giu 2017Sentenza del 28/06/2017 n. 1028 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 28 giu 2017Sentenza del 28/06/2017 n. 2883 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →