Cassazione Civile, Ordinanza n. 07305/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un professionista aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo con cui gli era stato chiesto di restituire una somma di euro 125.447,91, corrispondente al ricavo di tre assegni intestati a una società estera, da lui negoziati e accreditati sul proprio conto personale. Egli sosteneva di poter trattenere le somme in forza di procure ricevute, di avere operato nell'interesse di entrambe le società coinvolte e, in subordine, di vantare controcrediti per prestazioni professionali rese anche alla società italiana. In cassazione ha articolato tre motivi: (1) ha contestato la decorrenza degli interessi legali, sostenendo che dovessero decorrere dalla domanda giudiziale e non dalla ricezione degli assegni, invocando il regime della buona fede e la ripartizione dell'onere della prova; (2) ha censurato la ritenuta tardività della domanda di accertamento dell'esistenza di una società di fatto tra le due società, deducendo che la chiamata in causa della società italiana dimostrerebbe la tempestività della pretesa; (3) ha contestato l'interpretazione delle procure del 2000 e 2001, assumendo che lo legittimassero all'incasso e alla ritenzione delle somme, oltre a ribadire l'esistenza di un credito professionale verso la società italiana.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché introduceva una censura nuova, non dedotta in appello, relativa alla decorrenza degli interessi legali e alla buona fede del ricorrente. Ha reputato infondato/inammissibile il secondo motivo, poiché la questione della società di fatto era stata correttamente dichiarata tardiva dal primo giudice e il ricorrente aveva confuso la chiamata in causa della società italiana con la proposizione della domanda, formulata solo nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che il ricorrente si limitava a riproporre le proprie tesi senza confrontarsi con la motivazione d'appello sulla genericità delle doglianze e senza indicare specificamente il contenuto delle prove e delle attività professionali dedotte. Confermata quindi la condanna alla restituzione della somma e poste le spese del giudizio di cassazione a carico del ricorrente, con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorrente lo invocava per sostenere che la mala fede dovesse essere provata da chi la allegava; la Corte non entra nel merito della regola sostanziale perché reputa la censura nuova e quindi inammissibile.
Richiamato dal ricorrente in tema di restituzione dell'indebito e decorrenza degli interessi.
Richiamato dal ricorrente in alternativa all'art. 2033 c.c. per la disciplina degli interessi sulla restituzione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte la usa per qualificare le censure, dichiarandole inammissibili quando nuove o generiche.
Richiamato in relazione alla tempestività della domanda nuova proposta con la prima memoria istruttoria, ritenuta tardiva.
Invocato dal ricorrente a sostegno dell'esistenza di un mandato idoneo a giustificare l'incasso e la ritenzione delle somme.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'applicazione degli interessi moratori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguente al rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro di calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o di diritto non devolute al giudice d'appello; una censura nuova è inammissibile anche se formulata formalmente come violazione di legge.
- La domanda nuova proposta oltre i limiti temporali e preclusivi delle memorie ex art. 183 c.p.c. è tardiva, e la successiva chiamata in causa di un terzo non sana la tardività della domanda stessa.
- Quando il ricorso per cassazione si limita a riproporre tesi già esposte senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, il motivo è inammissibile per genericità.
- La deduzione del contenuto di procure o altri atti negoziali deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; non è sufficiente un richiamo generico all'ampiezza dei poteri conferiti o a prove non puntualmente illustrate.
- L'onere di contestare puntualmente le affermazioni del giudice di merito grava sul ricorrente: la mera reiterazione della propria versione dei fatti non consente il controllo di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07213/2023 del 13/03/2023
- ordinanza_civile · 13 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07214/2023 del 13/03/2023
- ordinanza_civile · 13 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07215/2023 del 13/03/2023
- ordinanza_civile · 13 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07216/2023 del 13/03/2023
- ordinanza_civile · 13 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07217/2023 del 13/03/2023
- ordinanza_civile · 13 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07218/2023 del 13/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →