Cassazione Civile, Ordinanza n. 04388/2024 del 19/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da distinti avvisi di accertamento emessi per imposte dirette e IVA relativi agli anni 2006, 2007 e 2008, con cui l'Ufficio aveva rideterminato maggiori ricavi sulla base degli studi di settore. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, ma la CTR del Lazio aveva accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia, ritenendo che vi fosse uno scostamento abnorme e irragionevole della percentuale di ricarico rispetto ai valori medi di settore e valorizzando, oltre allo studio di settore, l'antieconomicità della gestione, desunta dal rapporto tra costi e ricavi e dal modesto ricarico. La contribuente ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo deduceva la violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse fondato l'accertamento su un'asserita gestione antieconomica senza considerare le osservazioni svolte nel contraddittorio e senza che l'Ufficio avesse mai contestato l'inattendibilità della contabilità; con il secondo denunciava omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando che la CTR avesse attribuito rilievo a una rielaborazione dello studio di settore riferita al solo 2007, non idonea a modificare l'avviso originario né a giustificare un diverso volume d'affari per il 2006, anche in ragione dell'autonomia dei singoli periodi d'imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché, sotto la veste della violazione di legge e del vizio motivazionale, miravano in realtà a una rivalutazione dei fatti e delle prove già compiuta dal giudice di merito. Ha aggiunto che il primo motivo sarebbe comunque infondato, perché negli accertamenti fondati sugli studi di settore il contraddittorio preventivo è obbligatorio e il contribuente può allegare elementi idonei a giustificare lo scostamento, ma, nel caso concreto, dalla sentenza impugnata risultava che l'Amministrazione aveva considerato le osservazioni della contribuente e aveva formulato una proposta di adesione poi rifiutata; inoltre la ripresa non si fondava solo sugli studi di settore, ma anche sull'antieconomicità dell'impresa. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile anche perché non correttamente formulato secondo il nuovo art. 360, n. 5, c.p.c., essendo stato lamentato in sostanza un difetto di motivazione e una diversa valutazione delle prove, non l'omesso esame di un fatto storico decisivo. È stata inoltre disposta l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 quanto all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
consente l'accertamento del reddito anche mediante presunzioni, ma nel caso degli studi di settore la legittimità dell'atto passa per il contraddittorio preventivo e per la motivazione sulle ragioni dello scostamento e sulle contestazioni del contribuente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti accertati dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il motivo è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non già l'insufficienza o l'erroneità della motivazione o l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori.
artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento della sua deduzione e la sua decisività.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Cass. Sez. U. 18.12.2009, n. 26635
gli studi di settore costituiscono un sistema di presunzioni semplici che acquista gravità, precisione e concordanza all'esito del contraddittorio obbligatorio con il contribuente.
Cass. 20.09.2017, n. 21754
l'atto impositivo deve essere motivato sullo scostamento e sulle ragioni di disattesa delle contestazioni del contribuente, qualora egli abbia partecipato al contraddittorio.
Cass. 31.05.2018, n. 13908
se il contribuente allega circostanze concrete giustificative dello scostamento, l'Ufficio deve motivare adeguatamente il mancato accoglimento di tali allegazioni.
Cass. 27.05.2022, n. 17335
il controllo di legittimità verifica la sussistenza formale dell'adempimento procedimentale, non la completezza o l'adeguatezza in concreto delle risposte dell'Ufficio alle osservazioni del contribuente.
Massime di principio
- Gli studi di settore non legittimano automaticamente la rettifica dei ricavi: lo scostamento dagli standards assume valore presuntivo solo se inserito nel contraddittorio obbligatorio con il contribuente.
- Quando il contribuente partecipa al contraddittorio e allega circostanze concrete idonee a spiegare lo scostamento, l'Ufficio deve dar conto, nell'atto impositivo, delle ragioni per cui tali contestazioni non vengono accolte.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge o di omesso esame di fatto decisivo in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mera critica alla motivazione o alla ponderazione degli elementi istruttori.
- La valutazione dell'antieconomicità dell'attività può concorrere con gli studi di settore a fondare la rettifica, purché sia sorretta da elementi concreti e non da meri automatismi presuntivi.
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