Cassazione Civile, Ordinanza n. 14973/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano agito davanti al Tribunale di Roma chiedendo il risarcimento del danno per la mancata o tardiva attuazione delle direttive comunitarie in materia di adeguata remunerazione dei medici ammessi ai corsi di specializzazione, relativi a immatricolazioni avvenute tra il 1983 e il 1991; alcuni ricorrenti agivano quali eredi di medici deceduti. Il Tribunale aveva rigettato le domande per prescrizione, dichiarando inoltre inammissibile, per difetto di interesse, la domanda degli eredi di un medico immatricolatosi nell'anno accademico 1992/1993, ritenuto soggetto al diverso regime del d.lgs. n. 257/1991. Con il primo motivo di ricorso si deduceva violazione di norme interne, eurounitarie e convenzionali, sostenendo che il termine di prescrizione non dovesse decorrere dal 27 ottobre 1999, ma solo da quando si fossero dissolte le incertezze giurisprudenziali su giurisdizione, natura dell'azione, termine di prescrizione e legittimazione passiva; si chiedeva anche rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Con il secondo motivo si denunciava omessa pronuncia e violazione di norme processuali in relazione alla declaratoria di inammissibilità della domanda proposta dagli eredi del medico immatricolatosi nel 1992/1993. Le amministrazioni resistenti chiedevano inoltre la condanna per lite temeraria ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la questione della prescrizione del diritto al risarcimento da tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi è già coperta da un orientamento consolidato: il termine decennale decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. n. 370/1999. Ha escluso che le asserite incertezze su giurisdizione, natura dell'azione e legittimazione passiva incidano sulla decorrenza della prescrizione o impongano un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché sostanzialmente diretto contro l'ordinanza della Corte d'appello ex art. 348-ter c.p.c. e, comunque, non configurante un vizio sindacabile in cassazione nei termini dedotti. Ha quindi condannato i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
è stata invocata per il primo motivo quale parametro del vizio di violazione di legge
il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte
art. 267 TFUE
l'istanza di rinvio pregiudiziale è stata respinta perché la questione era già ritenuta chiarita dalla giurisprudenza europea e di legittimità
richiamati dai ricorrenti a sostegno della tesi sulla decorrenza della prescrizione
art. 11 l. 19 ottobre 1999, n. 370
considerato il momento dal quale decorre la prescrizione decennale del diritto al risarcimento
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
richiamato per la disciplina dei medici specializzandi e per distinguere i soggetti iscritti prima e dopo il diverso regime normativo
richiamato per chiarire che il nuovo trattamento economico si applica ai medici iscritti dalle annualità indicate dalla normativa successiva
richiamato in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'appello
richiamato per l'ordinanza della Corte d'appello e per escludere il sindacato sul vizio di omessa pronuncia nei termini dedotti
art. 111, settimo comma, Cost.
invocato dai ricorrenti, ma ritenuto non idoneo a fondare il sindacato sul preteso vizio dell'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c.
applicato per condannare i ricorrenti al pagamento di una somma equitativamente determinata per abuso del processo/mala fede o colpa grave
art. 6 CEDU
richiamato nel bilanciamento tra accesso alla giustizia e ragionevole durata del processo; la soluzione adottata è ritenuta compatibile con il diritto di accesso al tribunale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o mancata attuazione delle direttive sui medici specializzandi, per i soggetti rientranti nel periodo coperto dall'inadempimento statale, si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. n. 370/1999.
- Le incertezze successive sulla giurisdizione, sulla natura dell'azione o sull'individuazione del legittimato passivo non impediscono la decorrenza della prescrizione, poiché la lesione era già percepibile e il diritto poteva essere fatto valere anche in via stragiudiziale.
- Non sussiste, in tale materia, un dubbio interpretativo tale da imporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, quando la soluzione sia già coerente con la giurisprudenza unionale e con il principio di effettività.
- Il vizio di omessa pronuncia riferito a motivi di appello contro un'ordinanza resa ex art. 348-ter c.p.c. non è sindacabile in cassazione nei termini prospettati, se il ricorso è formalmente diretto contro la sentenza di primo grado.
- L'art. 96, terzo comma, c.p.c. ha natura sanzionatoria e mira a reprimere l'abuso del processo; può applicarsi anche d'ufficio quando il ricorso ripropone in modo stereotipato questioni già ripetutamente respinte dalla giurisprudenza consolidata, senza un serio confronto critico con il diritto vivente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14904/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_civile · 4 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14906/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_civile · 4 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14907/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_civile · 4 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14908/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_civile · 4 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14909/2025 del 04/06/2025
- ordinanza_civile · 4 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14911/2025 del 04/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →