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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04318/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente per giusta causa dopo una contestazione relativa a plurimi comportamenti ritenuti irregolari: ritardi in ingresso e uscite anticipate, pause pranzo eccedenti i limiti aziendali e collettivi, fogli di permesso non autorizzati o controfirmati da colleghi non legittimati, mancata partecipazione a riunioni aziendali e comunicazioni postume di assenze ex lege n. 104/1992. Il lavoratore ha impugnato il recesso e, dopo il rigetto in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) genericità della contestazione disciplinare e lesione del diritto di difesa; (2) violazione della tempestività della contestazione e del principio di immutabilità, con richiamo al CCNL industria del vetro; (3) e (4) omesso esame di fatti decisivi sulla tempestività e sull’assenza di una condotta intenzionale elusiva; (5) errata applicazione delle norme sul licenziamento per giusta causa e sulle previsioni disciplinari collettive, assumendo che la lettera di licenziamento non potesse fondarsi sulla clausola generale dell’art. 2119 c.c. e che i fatti rientrassero al più in sanzioni conservative.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi, secondi e quinti motivi, affermando che la contestazione era sufficientemente specifica, che la tempestività va valutata in senso relativo e che la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato sul punto, mentre la dedotta immutabilità della contestazione era inammissibile perché nuova. Ha dichiarato inammissibili i motivi terzo e quarto per la regola della doppia conforme, non avendo il ricorrente indicato le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. Ha inoltre confermato che, ai fini della giusta causa, il giudice deve valutare la concreta lesione del vincolo fiduciario e che la tipizzazione collettiva non è vincolante ma costituisce parametro di riferimento. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, se dovuto, al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 300/1970

    impone una contestazione disciplinare specifica e tempestiva, idonea a consentire l’immediata difesa del lavoratore; la sua violazione rileva solo se comporta una concreta lesione del diritto di difesa

  • art. 2119 c.c.

    la giusta causa ricorre quando la condotta realizza una lesione irrimediabile del vincolo fiduciario, valutata in concreto dal giudice

  • art. 2104 c.c.

    richiamato come parametro dei doveri del prestatore di lavoro rispetto ai quali la contestazione deve consentire l’individuazione del fatto addebitato

  • art. 2105 c.c.

    richiamato come parametro dei doveri del lavoratore che la contestazione disciplinare deve rendere comprensibili

  • art. 116 c.p.c.

    invocato dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a una diversa ricostruzione del fatto, non consentita in cassazione

  • art. 2697 c.c.

    invocato dal ricorrente nel secondo motivo, ma non è stata ravvisata una violazione del riparto probatorio

  • art. 71 CCNL Industrie del Vetro

    richiamato come previsione di sanzioni conservative; la Corte ha chiarito che la tipizzazione collettiva è solo parametro di riferimento per riempire la clausola generale della giusta causa

  • art. 72, lett. d) CCNL Industrie del Vetro

    richiamato nella contestazione/licenziamento; la Corte ha escluso che la mancata o diversa richiamabilità di tale previsione valesse a escludere la giusta causa valutata in concreto

  • art. 2112 c.c.

    non pertinente; non emerge applicazione sostanziale nel caso, ma è assente dal testo come norma decisiva

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in caso di doppia conforme limita l’ammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., se il ricorrente non indica le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    l’omesso esame del fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme se non vengono evidenziate le diverse basi fattuali delle due decisioni

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito delle memorie nella fase camerale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    fondamento per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel licenziamento disciplinare, la contestazione è valida quando contiene gli elementi essenziali per individuare i fatti addebitati nella loro materialità; la specificità non richiede un’esposizione minuziosa di ogni dettaglio, ma soltanto ciò che è necessario a consentire una difesa effettiva.
  • La violazione del requisito di specificità della contestazione è configurabile solo se la genericità abbia inciso in concreto sul diritto di difesa del lavoratore; la capacità effettiva di difendersi è un indice decisivo della sufficienza della contestazione.
  • La tempestività della contestazione disciplinare va valutata in modo relativo, tenendo conto del tempo necessario per l’accertamento dei fatti e dell’organizzazione dell’impresa; la relativa valutazione è riservata al giudice di merito se sorretta da motivazione congrua.
  • La doglianza sulla immutabilità della contestazione è nuova e quindi inammissibile se introduce questioni di fatto non trattate nella sentenza impugnata e non già dedotte nei gradi di merito.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Ai fini della giusta causa di licenziamento, il giudice deve compiere una valutazione concreta della gravità della condotta e della sua idoneità a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario; la previsione collettiva non vincola rigidamente il giudice ma costituisce criterio di riferimento.
  • La tipizzazione disciplinare contenuta nel contratto collettivo non esaurisce il giudizio di proporzionalità della sanzione, che resta affidato alla valutazione giudiziale delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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