Cassazione Civile, Ordinanza n. 04318/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente per giusta causa dopo una contestazione relativa a plurimi comportamenti ritenuti irregolari: ritardi in ingresso e uscite anticipate, pause pranzo eccedenti i limiti aziendali e collettivi, fogli di permesso non autorizzati o controfirmati da colleghi non legittimati, mancata partecipazione a riunioni aziendali e comunicazioni postume di assenze ex lege n. 104/1992. Il lavoratore ha impugnato il recesso e, dopo il rigetto in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) genericità della contestazione disciplinare e lesione del diritto di difesa; (2) violazione della tempestività della contestazione e del principio di immutabilità, con richiamo al CCNL industria del vetro; (3) e (4) omesso esame di fatti decisivi sulla tempestività e sull’assenza di una condotta intenzionale elusiva; (5) errata applicazione delle norme sul licenziamento per giusta causa e sulle previsioni disciplinari collettive, assumendo che la lettera di licenziamento non potesse fondarsi sulla clausola generale dell’art. 2119 c.c. e che i fatti rientrassero al più in sanzioni conservative.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi, secondi e quinti motivi, affermando che la contestazione era sufficientemente specifica, che la tempestività va valutata in senso relativo e che la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato sul punto, mentre la dedotta immutabilità della contestazione era inammissibile perché nuova. Ha dichiarato inammissibili i motivi terzo e quarto per la regola della doppia conforme, non avendo il ricorrente indicato le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. Ha inoltre confermato che, ai fini della giusta causa, il giudice deve valutare la concreta lesione del vincolo fiduciario e che la tipizzazione collettiva non è vincolante ma costituisce parametro di riferimento. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, se dovuto, al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
impone una contestazione disciplinare specifica e tempestiva, idonea a consentire l’immediata difesa del lavoratore; la sua violazione rileva solo se comporta una concreta lesione del diritto di difesa
la giusta causa ricorre quando la condotta realizza una lesione irrimediabile del vincolo fiduciario, valutata in concreto dal giudice
richiamato come parametro dei doveri del prestatore di lavoro rispetto ai quali la contestazione deve consentire l’individuazione del fatto addebitato
richiamato come parametro dei doveri del lavoratore che la contestazione disciplinare deve rendere comprensibili
invocato dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a una diversa ricostruzione del fatto, non consentita in cassazione
invocato dal ricorrente nel secondo motivo, ma non è stata ravvisata una violazione del riparto probatorio
art. 71 CCNL Industrie del Vetro
richiamato come previsione di sanzioni conservative; la Corte ha chiarito che la tipizzazione collettiva è solo parametro di riferimento per riempire la clausola generale della giusta causa
art. 72, lett. d) CCNL Industrie del Vetro
richiamato nella contestazione/licenziamento; la Corte ha escluso che la mancata o diversa richiamabilità di tale previsione valesse a escludere la giusta causa valutata in concreto
non pertinente; non emerge applicazione sostanziale nel caso, ma è assente dal testo come norma decisiva
in caso di doppia conforme limita l’ammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., se il ricorrente non indica le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
l’omesso esame del fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme se non vengono evidenziate le diverse basi fattuali delle due decisioni
richiamato per il deposito delle memorie nella fase camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
fondamento per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel licenziamento disciplinare, la contestazione è valida quando contiene gli elementi essenziali per individuare i fatti addebitati nella loro materialità; la specificità non richiede un’esposizione minuziosa di ogni dettaglio, ma soltanto ciò che è necessario a consentire una difesa effettiva.
- La violazione del requisito di specificità della contestazione è configurabile solo se la genericità abbia inciso in concreto sul diritto di difesa del lavoratore; la capacità effettiva di difendersi è un indice decisivo della sufficienza della contestazione.
- La tempestività della contestazione disciplinare va valutata in modo relativo, tenendo conto del tempo necessario per l’accertamento dei fatti e dell’organizzazione dell’impresa; la relativa valutazione è riservata al giudice di merito se sorretta da motivazione congrua.
- La doglianza sulla immutabilità della contestazione è nuova e quindi inammissibile se introduce questioni di fatto non trattate nella sentenza impugnata e non già dedotte nei gradi di merito.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Ai fini della giusta causa di licenziamento, il giudice deve compiere una valutazione concreta della gravità della condotta e della sua idoneità a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario; la previsione collettiva non vincola rigidamente il giudice ma costituisce criterio di riferimento.
- La tipizzazione disciplinare contenuta nel contratto collettivo non esaurisce il giudizio di proporzionalità della sanzione, che resta affidato alla valutazione giudiziale delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto.
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