Cassazione Penale, Sentenza n. 30293/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 28/03/2024 della Corte d'appello di Reggio Calabria (giudice dell'esecuzione) chiedendo la nullità dell'ordine di esecuzione emesso il 29/10/2015 nella parte in cui poneva in esecuzione due sentenze di condanna (tra cui sentenze per reati di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/1990). I motivi addotti sono: 1) vizio per "abnormità" del provvedimento del Procuratore Generale, oltre il giudicato e privo di sufficiente motivazione; 2) violazione del principio di specialità e nullità del titolo esecutivo (art. 670 c.p.p.) per mancata o erronea estensione/complessione della procedura di estradizione/mandato d'arresto europeo, sostenendo che la consegna/estradizione era avvenuta solo per il reato di omicidio (art. 575 c.p.) e non per i reati di droga oggetto delle sentenze esecutive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616, comma 1, c.p.p.). Nel merito la Corte ha ritenuto i motivi infondati: sul primo motivo ha escluso la sussistenza di "abnormità" idonea a scardinare il giudicato, rilevando che l'istituto dell'abnormità non si presta a rimuovere decisioni che sono impugnabili con i normali rimedi; sul secondo motivo ha accertato che la questione dell'estensione del mandato d'arresto europeo era già stata definitivamente affrontata in precedenti pronunce della Corte e che, secondo la interpretazione applicata, il consenso del pubblico ministero olandese (datato 31/03/2011) aveva perfezionato l'estensione della consegna ai sensi dell'art. 14 della legge olandese sull'attuazione del mandato d'arresto europeo, con conseguente insussistenza della violazione del principio di specialità. Inoltre è stato rilevato che, quanto a una delle sentenze, la pena risultava estinta per indulto e che per l'altra era stato emesso un mandato d'arresto europeo comprensivo dei fatti.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La norma individua i reati di produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti, oggetto delle sentenze esecutive contestate dal ricorrente; la Corte considera che tali reati erano compresi nell'oggetto dell'estensione del mandato d'arresto europeo.
Riferimento al reato di omicidio per il quale il ricorrente era stato originariamente consegnato; il ricorrente sostiene che la consegna era stata limitata a questo reato, prospettando violazione del principio di specialità.
Norma invocata dal ricorrente per chiedere la nullità del titolo esecutivo. La Corte osserva che l'inefficacia del titolo poteva essere dichiarata solo se fosse stato rinvenuto un concreto motivo di inefficacia, non ravvisato nel caso.
art. 14 legge olandese n. 194/2004 (attuazione del mandato d'arresto europeo)
la consegna è ammessa nel momento in cui sia stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione del pubblico ministero a tal fine
La Corte interpreta questa previsione nel senso che il consenso del pubblico ministero olandese all'estensione della consegna (31/03/2011) ha perfezionato la procedura di estensione del mandato d'arresto europeo, escludendo la violazione del principio di specialità.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Se la questione dell'estensione di un mandato d'arresto europeo è già stata esaminata e decisa con pronunce definitive, il giudicato limita efficacemente le possibilità di riesame in sede di esecuzione.
- Secondo interpretazione seguita dalla Corte, il consenso del pubblico ministero dello Stato di consegna può perfezionare l'estensione della consegna ai fini del mandato d'arresto europeo (ex art. 14 legge olandese), rendendo applicabile anche fatti successivi inclusi nell'estensione.
- Il principio di specialità può essere eccepito per impedire l'esecuzione di titoli relativi a reati non compresi nella consegna; tuttavia, per ottenere la nullità del titolo esecutivo (art. 670 c.p.p.) occorre dimostrare concretamente che la procedura di consegna non è stata perfezionata o che non sussiste l'estensione richiesta.
- L'istituto dell'"abnormità" non è uno strumento idoneo a scardinare ragioni di giudicato o decisioni impugnabili con i normali rimedi: va invocato con cautela e richiede una concreta analisi dell'eccezione processuale avanzata.
- Nel formulare un incidente di esecuzione o una impugnazione dell'ordine di esecuzione, è essenziale indicare chiaramente il vizio specifico e fornire elementi probatori sull'assenza di autorizzazione dell'estensione o sul mancato rispetto del principio di specialità; in sua mancanza la richiesta sarà di norma rigettata.
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