Cassazione Penale, Ordinanza n. 00699/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto l'imputato colpevole della guida in stato di ebbrezza in condizioni di particolare gravità, applicando la pena dell'arresto e dell'ammenda nonché la sospensione della patente. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio motivazionale per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. In sostanza, contestava che il giudice di merito avesse adeguatamente valutato gli elementi favorevoli alla concessione del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che, nel diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Nel caso concreto, la motivazione del diniego è stata reputata adeguata perché fondata sull'elevato tasso alcolemico, sulla conduzione del veicolo in una strada particolarmente trafficata con conseguente serio pericolo per sé e per gli altri utenti della strada, e sui precedenti penali dell'imputato, anche per il medesimo reato. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Integra la fattispecie di guida in stato di ebbrezza nella forma più grave richiamata nella sentenza, in presenza di un tasso alcolemico elevato.
La concessione delle circostanze attenuanti generiche è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice di merito, che può negarle motivando su elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio sulle circostanze attenuanti generiche il giudice non deve confutare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole allegato dalle parti, essendo sufficiente una motivazione che richiami gli aspetti ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini del diniego.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando la motivazione valorizza la gravità concreta del fatto, la pericolosità della condotta e i precedenti penali dell'imputato, anche se specifici per il medesimo reato.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, la Corte può dichiararlo inammissibile; a tale esito segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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