Cassazione Penale, Sentenza n. 37131/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 16/05/2025 che aveva riconosciuto la continuazione tra due condanne (sentenza Tribunale di Tempio Pausania 15/06/2009 per violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990; sentenza Corte d'appello di Napoli 20/06/2019 per reati tra cui art. 416-bis cod. pen.). Il ricorrente deduce violazione di legge rispetto agli artt. 671 c.p.p. e 81 c.p. e vizio di motivazione, lamentando in particolare che il giudice dell'esecuzione non avrebbe adeguatamente illustrato i criteri di calcolo dell'aumento di pena relativo al reato satellite (art. 73 d.P.R. 309/1990) e che l'aumento deciso sarebbe sproporzionato rispetto a quanto disposto in sede di cognizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l'operato del giudice dell'esecuzione: è stato scorporato il complesso dei reati, individuato il più grave (art. 416-bis, sentenza Corte d'appello Napoli 20/06/2019) e mantenuti gli aumenti già disposti in sede di cognizione per i reati satellite. Quanto al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, il Tribunale di Terni ha calcolato un aumento pari a 3 anni e 6 mesi di reclusione ed euro 15.000 di multa (riducendo la pena originaria di 4 anni), motivando la scelta con la gravità dei fatti e il ruolo del reato come 'reato fine' dell'associazione. La Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente e ha sottolineato il principio che il giudice dell'esecuzione non può fissare aumenti per i reati-satellite superiori a quelli stabiliti dal giudice della cognizione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sul traffico di sostanze stupefacenti; qualificata come reato satellite per il quale è stato calcolato un aumento nella rideterminazione della pena per continuazione.
Delitto associativo (associazione di tipo mafioso); individuato come il reato "più grave" su cui basare la determinazione della pena complessiva.
Disciplina della continuazione tra reati; applicata per scorporare le precedenti unificazioni e operare successivi aumenti sul reato più grave, con limite agli aumenti già fissati in sede di cognizione.
Norma procedurale richiamata nel motivo di impugnazione (vizio di motivazione dell'atto decisorio), valutata dalla Corte nel quadro dei criteri motivazionali richiesti al giudice dell'esecuzione.
art. 27 Cost.
Principio della funzione rieducativa della pena, richiamato per giustificare il grado di motivazione necessario nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve scorporare le pregresse unificazioni operate in sede di cognizione, individuare il reato più grave e partire dalla pena fissata per quello per calcolare gli aumenti per i reati satellite.
- Non è ammesso che il giudice dell'esecuzione conceda aumenti per i reati-satellite in misura superiore a quelli già fissati dal giudice della cognizione con sentenza irrevocabile.
- La motivazione dell'aumento per ciascun reato satellite deve essere distinta e adeguata: più l'aumento è rilevante, più dettagliata dev'essere la motivazione; tuttavia il requisito motivazionale è correlato all'entità dell'aumento.
- Il giudice deve evitare che, sotto la formula della continuazione, si realizzi un cumulo materiale di pene; la verifica della proporzione tra le pene e il rispetto dei limiti dell'art. 81 cod. pen. sono essenziali.
- In situazioni analoghe è utile documentare e spiegare i criteri usati (gravità del fatto, ruolo nell'associazione, recidiva, personalità del reo) per rendere la decisione resistente a censure per vizio di motivazione.
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