Cassazione Penale, Sentenza n. 10523/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputata avv. Menzella con due principali censure: 1) violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. per aver omesso di accogliere la richiesta di messa alla prova (ex art. 168-bis c.p.) sostenendo che il mancato risarcimento integrale del danno non poteva costituire ostativo; la ricorrente contestava la valutazione di merito che aveva ritenuto inadeguato l'importo offerto (10.000 euro) rispetto al danno contestato (77.000 euro); 2) violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione alla condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile Giuseppina Giuffrida, alla data della pronuncia di appello già deceduta, deducendo l'irrilevanza della liquidazione delle spese a favore di un soggetto deceduto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le censure. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici di merito di non ammettere la messa alla prova fosse una valutazione di merito discrezionale non censurabile in sede di legittimità: l'offerta risarcitoria di 10.000 euro è stata ritenuta non congrua rispetto al profitto illecito/danno di 77.000 euro e la normativa (art. 168-bis c.p.) richiede al giudice una valutazione prudente dell'effettivo sforzo risarcitorio compatibile con le condizioni del reo. Sul secondo motivo la Corte ha affermato che la costituzione della parte civile rimane valida ex tunc anche se la persona è deceduta e che la morte non equivale a revoca tacita; l'inerzia o la mancata comparizione degli eredi non produce gli effetti della revoca tacita previsti dall'art. 82, comma 2, c.p.p. Ne consegue la conferma della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende e della rifusione delle spese di rappresentanza e difesa liquidate in favore delle parti civili (due distinte liquidazioni di euro 3.686,00 oltre accessori di legge).
Norme richiamate
art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.
Disciplina dei motivi di ricorso per cassazione; il vizio dedotto (violazione di legge e vizi motivazionali) è stato ritenuto infondato perché la questione è stata risolta con valutazione discrezionale di merito non sindacabile in questa sede
Prevede la messa alla prova/sospensione del procedimento con criteri che richiedono la valutazione della eliminazione delle conseguenze del reato e il risarcimento del danno ove possibile; la Corte ha interpretato la norma nel senso che l'ammissione è rimessa alla discrezionalità del giudice che valuta la congruità dell'offerta rispetto al danno e alle condizioni economiche dell'imputato
Richiamato per i criteri di valutazione del programma offerto dall'imputato (idoneità al reinserimento sociale e corrispondenza alle condizioni di vita); la Corte ha richiamato che tali elementi vanno considerati nella valutazione di congruità della proposta
Consente la verifica delle condizioni economiche dell'imputato; la Corte ha indicato che il giudice può e deve tener conto delle condizioni economiche per valutare lo sforzo risarcitorio
Norma del processo civile citata come non applicabile al processo penale; la Corte ha escluso l'estensione delle sue conseguenze (es. effetti interruttivi) al penale
Definisce i casi di revoca tacita della costituzione di parte civile; la Corte ha precisato che la revoca tacita è configurabile solo per specifici comportamenti (omessa presentazione delle conclusioni nel dibattimento di primo grado) e non per la morte o l'inerzia degli eredi
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 34878 del 13/06/2019
Richiamata per il principio secondo cui l'adeguatezza del programma per la messa alla prova va valutata anche rispetto alle condizioni di vita e allo sforzo massimo sostenibile dall'imputato
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 54641 del 27/09/2018
Richiamata per il principio che la morte della parte civile non determina la revoca tacita della costituzione e che la costituzione resta valida ex tunc
Massime di principio
- La richiesta di messa alla prova (art. 168-bis c.p.) è valutata discrezionalmente dal giudice: il mancato risarcimento integrale non esclude automaticamente la misura, ma il giudice può rifiutarla se l'offerta risarcitoria è manifestamente incongrua rispetto al danno e alle condizioni personali dell'imputato
- In sede di legittimità la Corte non sostituisce la propria valutazione a quella dei giudici di merito quando la decisione è fondata su un apprezzamento prudente e non illogico degli elementi probatori e delle condizioni del reo
- La morte della persona costituita parte civile non estingue automaticamente la posizione processuale: la costituzione rimane valida ex tunc e la mancata partecipazione o inerzia degli eredi non equivale a revoca tacita, perciò possono essere comunque liquidate le spese sostenute dalla parte civile
- Chi richiede la messa alla prova dovrebbe documentare con precisione e concretezza lo sforzo risarcitorio e le proprie condizioni economiche (documenti, prove di pagamento, piano di reinserimento) per rendere più solida la valutazione di congruità da parte del giudice
- Se la parte civile viene a mancare, gli interessati (eredi o altri aventi titolo) dovrebbero curare la tempestiva partecipazione al giudizio per tutelare i diritti successori e per gestire la liquidazione delle spese, anche se la mancata partecipazione non impedisce in linea di principio la condanna alle spese
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