Cassazione Penale, Sentenza n. 27738/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Urbano impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro il rigetto dell'istanza di dissequestro dell'oro depositato con il contratto "Conto Tesoro" stipulato con E.G.M. s.p.a.; sosteneva di essere terzo di buona fede e titolare della proprietà dell'oro o, alternativamente, del suo controvalore in denaro, denunciando mancata considerazione di prove (consulenza) e errata qualificazione della situazione contabile/materiale che avrebbe determinato la confusione dell'oro con le giacenze aziendali della EGM
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'appello fosse meramente ripropositivo rispetto a precedenti istanze già rigettate (provv. 24/11/2023) e privo di nuovi elementi; inoltre ha condiviso il principio per cui l'impugnazione deve mirare a un risultato concreto e immediato nella sfera giuridica dell'appellante. Il Tribunale e il G.i.p. avevano già rilevato che l'amministratore giudiziario aveva ottenuto autorizzazione alla vendita dell'oro e al versamento del ricavato nel F.U.G., e che nelle ricognizioni non era stato individuato oro specificamente identificato per il "Conto Tesoro"; perciò l'unica tutela praticabile per il terzo è la verifica del credito ai sensi del d.lgs. n.159/2011 (artt. 52 ss., procedura di ammissione al passivo e udienza ex art.57). In alternativa, le facoltà contrattuali possono essere esercitate solo nei confronti dell'amministratore giudiziario (art.56 d.lgs.159/2011) e previa autorizzazione del giudice delegato
Norme richiamate
Richiamato come riferimento procedurale legato alla declaratoria di inammissibilità dell'appello cautelare reale; il Tribunale ha accolto la doglianza sulla mancata specificità e riproposizione senza novità della stessa questione
Usato come parametro giurisprudenziale per ricordare che l'appello (anche cautelare) deve enunciare i punti di censura e i motivi in termini specifici e funzionali a ottenere un risultato utile
d.lgs. n. 159/2011 (artt. 52 e ss.)
Indica la disciplina del riconoscimento dei diritti dei terzi e la procedura di verifica dei crediti nei confronti dei beni sequestrati (codice antimafia); la Corte ha ritenuto che il ricorrente dovesse avvalersi di tale procedura per ottenere il riconoscimento del credito
Norma richiamata dalla difesa come mezzo per il riconoscimento del credito; nella motivazione è indicata come parte del processo di verifica e formazione dello stato passivo
disp. att. c.p.p. art. 104-bis
Richiamata per affermare l'applicabilità, nel procedimento penale, delle norme del codice antimafia in tema di tutela dei terzi
Prevede la fissazione dell'udienza per la verifica dei crediti e la composizione dello stato passivo; la Corte ha indicato questo percorso come il canale corretto per la tutela del terzo creditore
Consente all'amministratore giudiziario di subentrare e di decidere sulle richieste e sulle facoltà contrattuali; la Corte ha osservato che le opzioni contrattuali del "Conto Tesoro" possono essere esercitate solo nei confronti dell'amministratore giudiziario
Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 28911/2019 - Papaleo; Sez. 6, n. 1919/2024; Sez. 5, n. 9432/2017; Sez. 2, n. 46575/2022)
Richiamata per consolidati principi: a) l'appello deve essere specifico e non meramente ripropositivo; b) l'interesse ad impugnare deve essere concreto e volta a produrre un effetto utile immediato nella sfera giuridica dell'impugnante
Massime di principio
- Se un terzo dichiara di essere proprietario di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento, la via ordinaria per la tutela è la procedura di verifica dei crediti prevista dagli artt. 52 e ss. del d.lgs. 159/2011 (ammissione al passivo, udienza ex art.57), salvo che si dimostrino novità concrete che giustifichino un'immediata restituzione
- Un'impugnazione cautelare è inammissibile se è meramente ripropositiva rispetto a precedenti istanze già esaminate e rigettate, a meno che non siano addotti elementi nuovi e non conosciuti prima
- La buona fede del terzo è condizione necessaria ma non sufficiente: serve dimostrare anche la concreta riconducibilità dei beni (identificazione materiale/contabile) e che l'esercizio delle facoltà contrattuali non sia impedito da provvedimenti dell'amministratore giudiziario o del giudice delegato
- Se l'amministratore giudiziario ha venduto i beni sequestrati e versato il ricavato nel fondo unico (F.U.G.), il terzo generalmente acquisisce una posizione creditoria da far valere nella procedura di verifica del passivo e non un diritto immediato alla restituzione del controvalore fuori da quella procedura
- Le facoltà contrattuali attribuite a un investitore (es. opzioni previste dal contratto "Conto Tesoro") possono essere esercitate solo nei confronti dell'amministratore giudiziario, e, se necessario, previa autorizzazione del giudice delegato; pertanto ogni richiesta diretta di restituzione deve considerare questo necessario passaggio procedurale
- In fase di impugnazione è essenziale specificità motivazionale: indicare i punti di censura precisi e i nuovi elementi di fatto o di diritto che giustificano la revoca o la modifica del provvedimento impugnato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27691/2025 del 29/07/2025
- Sentenza penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27697/2025 del 29/07/2025
- Sentenza penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27698/2025 del 29/07/2025
- Sentenza penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27699/2025 del 29/07/2025
- Sentenza penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27701/2025 del 29/07/2025
- Sentenza penale · 29 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27703/2025 del 29/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →