Cassazione Penale, Sentenza n. 22636/2025 del 17/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che lo aveva condannato, in procedimento abbreviato, per rapina, lesioni e minacce aggravate dall'uso di un'arma e per la contravvenzione ex art. 4 L. 110/75. I mezzi di impugnazione erano: (1) violazione degli artt. 628 c.p. e 192, commi 1 e 3, c.p.p., per mancata prova della sottrazione (contestando l'attendibilità della dichiarazione della persona offesa, richiamando referto di pronto soccorso attestante abuso di alcol e stupefacenti, l'assenza di conferma dalle riprese video e dalle dichiarazioni del teste Raiola); (2) violazione dell'art. 61 n. 2 c.p. per il riconoscimento del nesso teleologico tra rapina e lesioni, con censura di duplicazione punitiva (ne bis in idem sostanziale) e richiesta di rimessione alle Sezioni Unite sulla applicabilità del nesso teleologico in ipotesi di condotte violente autonome o eccedenti rispetto allo spossessamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente valutato l'attendibilità della persona offesa e non sussistessero lacune motivazionali tali da giustificare il sindacato di legittimità; l'abuso alcolico e l'uso di stupefacenti non sono stati ritenuti di per sé idonei a invalidare le dichiarazioni in assenza di elementi che comprovassero turbe mnemoniche. Le discrepanze emerse (testimonianza Raiola, filmati) erano già esaminate e non decisive. Sul secondo motivo la censura è stata ritenuta inammissibile e, comunque, infondata: la Corte ha richiamato la giurisprudenza che ammette l'aggravante del nesso teleologico quando la violenza è funzionale alla realizzazione del reato e può concorrere con il reato di rapina ove la violenza sia idonea a costituire un autonomo reato (lesioni) senza configurare violazione del ne bis in idem. La Corte ha inoltre osservato che, dal computo della pena del primo giudice, la circostanza aggravante non ha inciso sull'aumento della sanzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Riferito alla fattispecie di rapina propria; la Corte ha ritenuto che l'uso della violenza fosse funzionale allo spossessamento e quindi integrasse il reato di rapina.
art. 192, commi 1 e 3, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla presunta carenza probatoria; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della attendibilità della persona offesa da parte del giudice di merito e non ha ravvisato violazioni procedurali o travisamenti dei fatti.
per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto, o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di un altro reato
La circostanza aggravante del nesso teleologico è applicabile quando un reato (reato-mezzo) è posto in essere per conseguire o assicurare il risultato o il profitto di un altro reato (reato-fine). È configurabile anche in caso di concorso formale di reati se sussiste una finalizzazione strumentale.
Citata per la contravvenzione relativa a violazioni sulle armi; oggetto di contestazione nel capo di imputazione.
Richiamato nel dibattito giurisprudenziale in ordine alla sovrapposizione tra elementi costitutivi della rapina impropria e l'aggravante del nesso teleologico; la Corte ha distinto il caso di rapina propria (oggetto del processo) dalle questioni relative alla rapina impropria.
Principio di specialità evocato nel confronto giurisprudenziale: può creare problemi interpretativi laddove una condotta costituisca elemento costitutivo di una fattispecie speciale (es. rapina impropria) e contemporaneamente sorregga un'aggravante; la Corte ha ritenuto la questione rilevante solo per la rapina impropria, non per la rapina propria.
Norma applicata per le statuizioni conseguenti all'inammissibilità del ricorso (condanna alle spese).
Massime di principio
- In cassazione non è consentita una mera rivalutazione del compendio probatorio e della credibilità dei testimoni se la Corte d'appello ha motivato adeguatamente; le censure sulla attendibilità della persona offesa richiedono il rilievo di lacune motivazionali o travisamenti significativi per essere accolte.
- La mera assunzione di alcol o stupefacenti documentata da un referto non invalida automaticamente la testimonianza della vittima: occorre prova che tali condizioni abbiano determinato turbe mnemoniche o fattori che rendano la dichiarazione inattendibile.
- L'aggravante del nesso teleologico (art. 61, n. 2) è configurabile quando la violenza è finalizzata o strumentale al conseguimento del profitto o all'impunità di altro reato; non comporta necessariamente una violazione del ne bis in idem quando la violenza sfocia in un autonomo reato (es. lesioni) che eccede la minima violenza insita nella rapina.
- La distinzione tra rapina propria e rapina impropria è cruciale: questioni di specialità e assorbimento tra elemento costitutivo del reato e aggravante sorgono prevalentemente con la rapina impropria e possono richiedere chiarimenti delle Sezioni Unite, mentre per la rapina propria il nesso teleologico può essere applicato quando la violenza è funzionale e cagiona un reato autonomo.
- Se il riconoscimento di una aggravante non ha inciso sull'aumento della pena nel calcolo operato dal primo giudice, la censura relativa all'applicazione di tale aggravante può risultare inammissibile o priva di danno concreto.
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