Cassazione Civile, Ordinanza n. 05372/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia origina da un appalto relativo alla realizzazione di un parcheggio interrato in Piazza Cavour, a Roma, affidato nell'ambito di una più ampia operazione di concessione e gestione del parcheggio. La società appaltatrice aveva chiesto di accertare la nullità del contratto di appalto stipulato con le concessionarie, nonché del contratto a monte con il Comune, sostenendo che mancasse la procedura di evidenza pubblica e che l'opera, per caratteristiche e destinazione, fosse in realtà un'opera pubblica non riconducibile alla disciplina del parcheggio pertinenziale privato ex art. 9, comma 4, l. n. 122 del 1989. Le concessionarie hanno proposto ricorso per revocazione avverso l'ordinanza di Cassazione che aveva accolto il ricorso della società appaltatrice, deducendo errore di fatto: secondo loro la Corte avrebbe erroneamente supposto l'inesistenza del vincolo di pertinenzialità del parcheggio, mentre tale vincolo sarebbe emerso dagli atti e dalle convenzioni con il Comune. Sostenevano che il parcheggio fosse comunque inserito nel P.U.P. e che la decisione avesse scambiato una valutazione giuridica controversa per un fatto, attribuendo rilievo a un presunto errore percettivo. La resistente ha replicato chiedendo il rigetto/inammissibilità, evidenziando che la questione della destinazione pertinenziale era già stata specificamente controversa nel giudizio di cassazione e che la revocazione non può essere usata per correggere un errore di diritto o di valutazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il preteso errore di fatto non sussistesse, perché la destinazione pertinenziale del parcheggio era stata oggetto di espressa contestazione nel precedente giudizio di cassazione e dunque costituiva un punto controverso; inoltre, la qualificazione del parcheggio come pertinenziale o meno non integra un fatto storico, ma una valutazione giuridica. Ne è conseguita la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controparte privata, con compensazione delle spese tra Roma Capitale e le altre parti, oltre all'ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La revocazione della sentenza della Corte di cassazione è ammessa nei limiti dell'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c.; non consente di rimettere in discussione errori di diritto o di giudizio.
L'errore revocatorio deve consistere nella supposizione dell'esistenza di un fatto escluso o dell'inesistenza di un fatto accertato, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia e la svista risulti immediatamente dagli atti.
La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse; tuttavia, nel caso deciso, la questione della pertinenzialità e della disciplina applicabile era già controversa e quindi non era deducibile come errore di fatto in revocazione.
È richiamato con riferimento alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, questione che però non può essere riesaminata in sede di revocazione se si traduce in censura di valutazione giuridica.
L'azione di arricchimento senza causa è stata evocata come conseguenza della dedotta nullità del contratto; la Corte osserva che la sua praticabilità dipende dal venir meno del titolo contrattuale, ma tale profilo non incide sull'ammissibilità della revocazione.
L'interesse ad agire è richiamato dalle ricorrenti, ma la Corte esclude che la revocazione possa essere utilizzata per contestare una valutazione già compiuta sul punto.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È invocato come vizio di motivazione apparente/contraddittoria, ma la Corte ribadisce che tali censure attengono a errori di giudizio, non a errore di fatto revocatorio.
Richiamato in relazione al requisito di motivazione della sentenza, ma non rilevante ai fini della revocazione per errore di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione inammissibile.
l. 24 marzo 1989, n. 122, art. 5
Richiamato per la disciplina della realizzazione e gestione dei parcheggi nell'ambito del piano urbano parcheggi, con possibilità di concessione di costruzione e gestione dell'opera.
l. 24 marzo 1989, n. 122, art. 9, comma 4
La Corte ne ricava che la fattispecie del parcheggio pertinenziale presuppone la richiesta dei privati interessati o di cooperative e la destinazione a pertinenza di immobili privati; tali presupposti non risultano nel caso deciso.
d.lgs. n. 163 del 2006
È richiamato per qualificare la concessione di costruzione e gestione dell'opera pubblica come concessione di lavori pubblici, cui si ricollega la necessità di selezione del contraente con procedure di evidenza pubblica.
Massime di principio
- La revocazione della sentenza di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo quando il giudice abbia supposto o negato un fatto storico in contrasto immediato con gli atti, e quel fatto non sia stato oggetto di discussione tra le parti.
- Non integra errore revocatorio la censura che mira a contestare la qualificazione giuridica di un bene o di un rapporto, poiché la qualificazione pertinenziale o meno di un parcheggio è una valutazione giuridica e non un mero fatto percettivo.
- Se la circostanza asseritamente trascurata è stata espressamente dedotta e discussa nel precedente giudizio, essa non può essere nuovamente fatta valere come errore di fatto ai fini della revocazione.
- L'azione di nullità del contratto, per le parti contraenti, è normalmente assistita da interesse in re ipsa; tuttavia tale interesse non trasforma in errore di fatto una precedente decisione che abbia già esaminato e risolto la questione in diritto.
- La revocazione non può essere utilizzata per ottenere un nuovo giudizio sul merito della controversia o per far valere errori di diritto, di motivazione o di sussunzione sotto la norma applicabile.
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