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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11590/2021 del 04/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnava un avviso di accertamento notificato quale ex amministratore della società fallita Kidstore s.r.l., con addebiti per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi 2009, omessa presentazione della dichiarazione IVA e mancata tenuta dei libri contabili. In Cassazione deduceva, tra l'altro, l'effetto di giudicato derivante da pronuncia penale di assoluzione e la cessazione delle sue funzioni amministrative per effetto della dichiarazione di fallimento, che a suo avviso avrebbe esonerato dall'obbligo di presentare la dichiarazione i cui termini scadevano dopo la dichiarazione di fallimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato gli addebiti relativi all'omessa dichiarazione IVA e alla mancata tenuta dei libri contabili, ma aveva confermato l'avviso di accertamento per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi 2009. La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di autorità del giudicato penale e ha affermato che l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi relativa a periodi di imposta anteriori alla dichiarazione di fallimento resta in capo al fallito/ex-amministratore; il curatore è obbligato per i periodi successivi e per l'intervallo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la dichiarazione di fallimento. Non sono state inflitte spese particolari in considerazione della costituzione limitata dell'Ufficio; è comunque posto l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Una sentenza penale di assoluzione non produce automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario: il giudice tributario può ritenere l'esistenza di responsabilità fiscale anche quando mancano gli elementi per una condanna penale, per effetto di standard probatori e presunzioni differenti.
  • In caso di fallimento, l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi relativa a periodi di imposta anteriori alla dichiarazione di fallimento rimane a carico del fallito (es.: l'amministratore); il curatore è obbligato per i periodi successivi e per l'intervallo che va dall'inizio del periodo di imposta fino alla dichiarazione di fallimento.
  • La dichiarazione di fallimento non estingue automaticamente gli organi sociali né i loro poteri rappresentativi fino a che non intervengano atti specifici della procedura che ne dispongano diversamente; pertanto non sempre la nomina del curatore esonera l'amministratore dall'obbligo di adempiere a dichiarazioni riferite a periodi anteriori.
  • In Cassazione il sindacato sulla motivazione è molto ristretto: può essere censurata solo l'assenza materiale della motivazione, la motivazione apparente, il contrasto insanabile tra affermazioni inconciliabili o l'incomprensibilità obiettiva; il semplice vizio di insufficienza della motivazione non è generalmente idoneo a fondare la cassazione.

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