Cassazione Civile, Sentenza n. 11589/2021 del 04/05/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate contro la sentenza di primo grado favorevole al contribuente. Le censure in Cassazione riguardavano, tra l'altro: la presunta irregolarità della notifica dell'avviso di accertamento; la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 (assenza di un verbale di chiusura idoneo a far decorrere il termine di 60 giorni prima dell'emissione dell'atto); la pretesa operatività del condono tombale (art. 9 legge n. 289/2002) a favore del ricorrente e il relativo principio di affidamento; vizi processuali ed omissioni di valutazione da parte della CTR; richiesta di riforma della decisione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati gran parte dei motivi per varie ragioni procedurali (contumacia del contribuente in appello e preclusione ex art. 56 d.lgs. n. 546/1992; carenza di specificità dei motivi in Cassazione; vizi di motivazione non più sindacabili per la formulazione dell'art. 360 c.p.c.) e permerito sostanziale. In particolare: la notificazione è stata ritenuta regolare (consegna al domiciliatario-procuratore e alla moglie convivente); il termine dilatorio di 60 giorni ex art. 12, comma 7, Statuto del contribuente decorre anche da un verbale di accesso mirato che attesti le operazioni compiute (nel caso il p.v. del 20/6/2007 e l'avviso del 22/11/2007 rispettano il termine); il condono tombale non impedisce all'Amministrazione di accertare l'inesistenza di crediti IVA vantati dal contribuente e non produce effetto automatico sui rimborsi/crediti (orientamento conforme alla giurisprudenza nazionale ed europea). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese di Cassazione.
Norme richiamate
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Regola la notificazione degli atti tributari: la Corte ha ritenuto valida la notifica effettuata alle mani del domiciliatario-procuratore e alla moglie convivente, valutazione di fatto non sindacabile in Cassazione.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 56
Stabilisce la preclusione delle censure non riproposte in grado di appello: la Corte ha applicato la perdita delle eccezioni che erano state assorbite in primo grado e non riproposte dall'appellato contumace.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 23
Riguarda i termini per la costituzione in giudizio delle parti; la giurisprudenza citata chiarisce gli effetti della mancata costituzione in tempo utile sulle eccezioni processuali.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3,4,5
Disciplina i motivi tassativi di ricorso per cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati molti motivi perché non rientranti nelle specifiche ipotesi ovvero per essere vizi di merito non più sindacabili.
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12, comma 7
Stabilisce il termine dilatorio di sessanta giorni decorrente dal verbale di chiusura delle operazioni di accesso/verifica. La Corte ha interpretato che il termine decorre anche da verbali di accesso mirato/istruttori e che l'atto impositivo emesso dopo il decorso di 60 giorni è valido.
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 52 (comma 6) e art. 57
Art. 52 impone la redazione del processo verbale di chiusura in caso di accesso ai locali dell'impresa; la Corte ha confermato che anche per accessi mirati è necessario redigere verbale e che da esso decorre il termine di cui all'art. 12 Statuto. Art. 57 è richiamato in ordine alla decadenza dell'Ufficio dall'accertamento quando la notifica sia assente/irregolare.
legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 24 (processo verbale di constatazione)
Il processo verbale può avere contenuti meramente istruttori o ricognitivi; è sufficiente che attesti le operazioni compiute per far decorrere il termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente.
legge n. 289 del 2002, art. 9 (condono tombale)
La Corte ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui il condono tombale non incide sui crediti IVA vantati dal contribuente e non impedisce all'Amministrazione di accertarne l'inesistenza, anche alla luce della giurisprudenza europea.
art. 10 della legge n. 212 del 2000
Richiamato in relazione al principio dell'affidamento: la Corte ha ritenuto che il principio non operi quale ostacolo all'accertamento dell'inesistenza del credito IVA, data l'incompatibilità del condono con il diritto europeo in materia di IVA.
Direttiva 77/388/CEE (Sesta direttiva IVA) e sentenza Corte di Giustizia C-132/06
La Corte ha richiamato la pronuncia della Corte di Giustizia che ha dichiarato incompatibile il condono con la normativa europea in materia di IVA, confermando la possibilità per l'Erario di procedere all'accertamento dei crediti IVA contestati.
codice civile, art. 2697
Norma sull'onere della prova; la Corte ha ritenuto che l'Ufficio abbia fornito elementi idonei a contestare l'esistenza del credito e che la censura relativa all'onere probatorio fosse sostanzialmente confluita in valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione.
codice di procedura civile, artt. 137, 148, 156
Richiamati in relazione a vizi di notificazione e alle procedure di attestazione delle notifiche; la Corte ha ritenuto tali questioni precluse o valutate in fatto dalla CTR.
d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 68
Richiamato nella censura relativa alla sottoscrizione dell'avviso da parte del pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto la questione rimasta assorbita/non riproposta e pertanto non decisiva.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 32
Disciplina termini per la produzione di documenti e memorie in grado; la Corte ha ritenuto che il contribuente non abbia rispettato i termini e non abbia correttamente prodotto le memorie in appello.
Massime di principio
- Se il contribuente non si costituisce in appello o non ripropone espressamente le eccezioni già accolte in primo grado, tali eccezioni si intendono rinunciate ai sensi dell'art. 56 d.lgs. n. 546/1992 e non sono più riapribili in sede di gravame.
- La notifica dell'atto tributario può ritenersi valida anche se effettuata al domiciliatario-procuratore o a persona convivente (es. coniuge), purché ricorrano i presupposti di legge; la valutazione dei fatti relativi alla regolarità della notifica è rimessa al giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione salvo specifiche violazioni di diritto.
- Il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente decorre dal rilascio di copia del verbale che chiude le operazioni di accesso/controllo: tale verbale può essere anche un processo verbale meramente istruttorio o di accesso mirato (basta che attesti le operazioni compiute).
- Il condono tombale (art. 9 legge n. 289/2002) non preclude automaticamente gli accertamenti relativi a crediti IVA vantati dal contribuente: il condono incide sui debiti tributari ma non elimina la possibilità per l'Amministrazione di contestare l'esistenza di rimborsi o crediti.
- Molte questioni di merito e di valutazione probatoria (es. inesistenza delle operazioni commerciali) non sono ricriticabili in sede di legittimità se la decisione di merito ha motivazione adeguata; in Cassazione sono ammissibili principalmente vizi di diritto e certa tipologia di nullità/formali previste dall'art. 360 c.p.c.
- Le impugnazioni in Cassazione devono essere formulate con specificità e inquadrate nelle fattispecie tassative dell'art. 360 c.p.c.; motivazioni generiche, cumuli confusi di censure o richieste di riesame del fatto sono inammissibili.
- L'onere della prova rimane rilevante: l'Ufficio può legittimamente contestare l'esistenza di crediti dichiarati dal contribuente e provare fatti che ne rendano infondato il diritto al rimborso; il contribuente deve reagire tempestivamente e con documentazione adeguata.
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