Cassazione Civile, Sentenza n. 11586/2021 del 04/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di rettifica IVA (anno 1986) relativo a prestazioni di riparazione, manutenzione e movimentazione di containers: la contribuente invocava esenzioni IVA (DPR 633/1972 art. 8‑bis, lett. e) per dotazioni di bordo e art. 9, comma 1, n. 5 per servizi internazionali/connessi agli scambi internazionali), contestando inoltre la legittimità dell'appello/ricorso dell'Ufficio, l'onere della prova sull'appartenenza dei containers a navi o sulla loro condizione doganale (transito/importazione temporanea/esportazione), la mancata pronuncia su alcune istanze (art. 9 e disapplicazione sanzioni) e la sanzionabilità in presenza di presunta incertezza normativa.
La decisione
La Corte ha rigettato i principali motivi del ricorso della società riguardanti la spettanza dell'esenzione: ha confermato che l'esenzione di cui all'art. 8‑bis si applica solo alle dotazioni di bordo effettivamente dimostrate e che il contribuente aveva l'onere di provare che i containers erano in tale condizione o in specifico regime doganale; ha altresì ritenuto ammissibili e fondate le censure sulla mancata pronuncia circa l'art. 9 n. 5 e la disapplicazione delle sanzioni, per cui la vicenda era stata rinviata in sede regionale e la Commissione regionale, in sede di rinvio, ha escluso l'esenzione ex art. 9 n. 5 per mancata prova e ha disapplicato le sanzioni ritenendo sussistere una "incertezza interpretativa". Sul ricorso di legittimità seguito, la Corte ha dichiarato infondati i motivi della contribuente e, sul ricorso incidentale dell'Agenzia, ha accolto la censura relativa alla disapplicazione delle sanzioni: ha stabilito che non sussisteva una incertezza normativa oggettiva (non sufficiente il contrasto di decisioni tra gradi del giudizio) e ha cassato la parte della sentenza che aveva escluso le sanzioni, rinviando ad altra sezione della Commissione tributaria regionale per la determinazione delle sanzioni e delle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8‑bis, lett. e)
L'esenzione IVA per operazioni relative alle navi si applica alle dotazioni di bordo; non opera una presunzione generale che ogni container sia dotazione di bordo: il contribuente deve provare che i containers siano destinati o costituenti dotazioni di bordo.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 9, comma 1, n. 5
Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili 5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione purchè i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell'art. 69
L'esenzione richiede che i beni oggetto dei servizi siano effettivamente in regime doganale di transito, esportazione o importazione temporanea; grava sul contribuente l'onere di fornire la prova di tale condizione.
Direttiva 77/388/CEE, art. 15, comma 2, paragrafo 5
"gli Stati membri esentano (...) cessione, trasformazione, riparazione, manutenzione, noleggio e locazione delle navi di cui al paragrafo 4, lett. a) e b), nonché fornitura, locazione riparazione e manutenzione degli oggetti in esse incorporati o da esse usati, compresa l'attrezzatura per la pesca"
La norma comunitaria è di favore e va interpretata restrittivamente: l'esenzione riguarda i beni effettivamente incorporati o usati dalle navi (dotazioni di bordo).
D.P.R. n. 43 del 1973, art. 267
Richiamato in relazione a profili doganali e di importazione temporanea; utilizzato come richiamo normativo alla disciplina del regime doganale dei beni.
Circolare Ministero delle Finanze 14 gennaio 1972, n. 27
Prevede che si possa evitare il documento doganale per temporanea import/export se i containers sono muniti di segni distintivi indelebili o targhe inamovibili riportanti il nome del proprietario/gestore; la Corte ha ritenuto che la semplice indicazione di numeri identificativi in fattura non sostituisce tale prova.
Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 7
Richiama obblighi di motivazione degli atti dell'Amministrazione; la Corte ha precisato che censure su valutazioni dei fatti di merito non sono sindacabili in cassazione come violazione di legge stricto sensu.
D. Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18, 19, 23
Norme sul processo tributario (onere delle allegazioni, contestazione, principio del contraddittorio): la Corte ha richiamato i limiti del principio di non contestazione e l'obbligo di specificità delle deduzioni in giudizio.
D. Lgs. n. 472 del 1997, art. 6
Norma sulle sanzioni tributarie: richiede condizioni oggettive per l'esclusione delle sanzioni (come l'incertezza normativa) e l'onere di allegazione/prova a carico del contribuente.
Codice Civile, art. 2697
Principio generale secondo cui chi vuole far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; applicato per individuare l'onere probatorio del contribuente per le esenzioni.
Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Fondamenti di cassazione invocati: n. 3 per violazione di legge; n. 5 per motivazione insufficiente su fatto decisivo; la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati alcuni motivi per difetto di specificità o per essere valutazioni di merito.
Codice di Procedura Civile, artt. 91 e 92
Norme sulle spese di lite: la Corte ha ricordato che la valutazione della ripartizione delle spese in caso di soccombenza parziale è rimessa al giudice di merito.
Massime di principio
- Onere della prova: chi invoca un'esenzione o agevolazione fiscale deve provare i presupposti fattuali che la legittimano; l'Amministrazione può limitarsi a negare il beneficio indicando l'assenza dei presupposti.
- Esenzioni IVA legate a dotazioni di bordo o a regimi doganali devono essere interpretate restrittivamente; non opera una presunzione generale che tutti i containers siano dotazioni di bordo.
- Requisiti materiali (es. segni indelebili o targhe inamovibili con indicazione del proprietario/gestore) e/o documentazione doganale sono elementi decisivi per dimostrare lo status di transito/importazione temporanea/esportazione.
- Principio di non contestazione nel processo tributario ha limiti: la mancata contestazione dell'Ufficio non equivale automaticamente ad ammissione se mancano deduzioni o atti processuali che espongano chiaramente il fatto contestato.
- Sanzioni: la loro esclusione per "incertezza normativa oggettiva" richiede che la norma sia intrinsecamente ambigua o conflittuale in modo tale da rendere difficile un'interpretazione univoca dopo un corretto procedimento interpretativo; non basta il contrasto di decisioni tra giudici o l'alternanza degli esiti nei diversi gradi del processo.
- In cassazione le censure devono essere specifiche e autosufficienti: questioni inerenti valutazioni di fatto o insufficiente motivazione di merito sono spesso inammissibili o non sindacabili se si tratta di valutazioni storiche/naturalistiche.
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